TAR Venezia, sez. II, sentenza 2024-10-29, n. 202402556

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. II, sentenza 2024-10-29, n. 202402556
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202402556
Data del deposito : 29 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/10/2024

N. 02556/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01217/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1217 del 2018, proposto dalla ditta Icm S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Fratta Pasini e Giovanni Vanti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

la Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Luisa Londei, Francesco Zanlucchi ed Ezio Zanon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento:

- della delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 1184 del 7 agosto 2018, con cui l’Amministrazione ha preso atto dell’indisponibilità della ricorrente a concludere il contratto relativo alla concessione per la progettazione definitiva ed esecutiva e la realizzazione della tratta, in nuova sede, tra Carceri e S. Vito di Legnago, oltre all'ammodernamento delle tratte esistenti della S.R. 10 “Padana Inferiore”, con gestione della tratta della nuova strada regionale S.R. 10 compresa tra le strade statali S.S. 16 “Adriatica” e S.S. 434 “Transpolesana”, né alle condizioni in base alle quali esso è stato aggiudicato, né a quelle successivamente ritenute ammissibili dalla Regione;

- nonché di tutti gli atti conseguenti, presupposti e comunque connessi;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Veneto;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 8 ottobre 2024 il dott. Antonino Scianna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Risulta dalla documentazione presente nel fascicolo di causa che la ricorrente, con la denominazione sociale di Impresa Costruzioni Giuseppe RO S.p.A., rimase aggiudicataria della gara per la concessione della progettazione e realizzazione della tratta, in nuova sede, della S.R. 10 “Padana Inferiore”, tra Carceri, in provincia di Padova, e S. Vito di Legnago, in provincia di Verona, con la gestione della tratta compresa tra le strade statali S.S. 16 “Adriatica” e S.S. 434 “Transpolesana”, indetta dalla Giunta Regionale del Veneto con delibera n. 163 del 7 febbraio 2012.

L’importo complessivo della concessione, aggiudicata con la successiva delibera della Giunta Regionale n. 2118 del 19 novembre 2013, risultava pari ad € 232.095.883,91, al netto dell’IVA, di cui € 35.000.000,00 finanziati con contributo pubblico, come previsto negli atti di gara.

Aggiudicata la concessione, nelle more dello svolgimento delle verifiche necessarie alla stipula del contratto, la Regione perveniva dapprima alla determinazione, formalizzata con la delibera n. 1840 del 14 ottobre 2014, di non erogare il citato contributo avvalendosi in sostituzione della facoltà, prevista dalle regole di gara, di ricorrere alle misure di compensazione fiscale previste dall’art. 18 della legge 12.11.2011, n. 183, richiedendo alla ricorrente la necessaria integrazione documentale. Successivamente, con nota del 5 maggio 2015, l’Amministrazione comunicava alla ricorrente che erano stati invece reperiti nel bilancio i fondi necessari a riconoscere il contributo e che, pertanto, non erano più necessarie le integrazioni richieste chiedendole di provvedere al rinnovo della cauzione nel frattempo scaduta, al fine di addivenire alla stipula della convenzione.

A tale invito faceva seguito una lunga fase di incontri ed interlocuzioni tra l’Amministrazione regionale e la parte ricorrente che, nel frattempo, aveva mutato la propria

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi