TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 2024-09-02, n. 202416032

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 2024-09-02, n. 202416032
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202416032
Data del deposito : 2 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/09/2024

N. 16032/2024 REG.PROV.COLL.

N. 05621/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5621 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati A D A, D P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

dell’avviso di rilascio prot. -OMISSIS- del 19.3.2024 con cui il Re.T.L.A. Lazio ha ordinato al ricorrente il rilascio dell’a.s.g.i. -OMISSIS- entro il 24.5.2024;
del provvedimento prot. -OMISSIS- del 19.3.2024 con cui il Re.T.L.A. Lazio ha invitato il Re.T.L.A. degli Istituti d’Istruzione “ ad attivare le procedure per l’addebito al citato Ufficiale della somma pari ad Euro 3.535,97 relativa al canone di concessione dovuto per il suddetto periodo ”;
del provvedimento prot. -OMISSIS- del 28.03.2024 con cui il Re.T.L.A. degli Istituti d’Istruzione ha intimato al ricorrente il pagamento “della somma pari ad Euro 3.535,97 relativa al canone di concessione dovuto per il suddetto periodo”;
della nota prot. -OMISSIS- del 24.04.2024 con cui il Re.T.L.A. Lazio ha respinto la prima istanza di annullamento in autotutela formulata dal ricorrente;
della nota prot. -OMISSIS- del 16.05.2024 con cui il Re.T.L.A. Lazio ha respinto la seconda istanza di annullamento in autotutela formulata dal ricorrente;
del DM 12.08.1988 ove dovesse essere interpretato in senso lesivo per la posizione del ricorrente;
della Circolare n. 174679/12, al punto 3b, laddove dovesse essere interpretata in senso lesivo per la posizione del ricorrente;
della Circolare recante istruzioni per i documenti caratteristici e dei Militari di truppa della Guardia di Finanza edizione 1974 laddove dovesse essere interpretata in senso lesivo per la posizione del ricorrente;
di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale, tra i quali: la nota prot. -OMISSIS- del 17.11.2023 del Re.T.L.A. Lazio;
la nota prot. -OMISSIS- del 4.12.2023 del Re.T.L.A. degli Istituti d’Istruzione;
la nota prot. -OMISSIS- del 7.02.2024 del Re.T.L.A. degli Istituti d’Istruzione;
la nota prot. -OMISSIS- del 26.02.2024 del Re.T.L.A. Lazio;
il provvedimento prot. -OMISSIS-del 6.03.2024 del Comando Regionale Lazio della Guardia di Finanza.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 agosto 2024 il dott. A F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il Maggiore della Guardia di Finanza -OMISSIS- ha impugnato e chiesto l’annullamento dell’avviso di rilascio prot. -OMISSIS- del 19.3.2024 con cui il Re.T.L.A. Lazio ha ordinato al ricorrente il rilascio dell’a.s.g.i. -OMISSIS- entro il 24.5.2024;
del provvedimento prot. -OMISSIS- del 19.3.2024 con cui il Re.T.L.A. Lazio ha invitato il Re.T.L.A. degli Istituti d’Istruzione “ ad attivare le procedure per l’addebito al citato Ufficiale della somma pari ad Euro 3.535,97 relativa al canone di concessione dovuto per il suddetto periodo ”;
del provvedimento prot. -OMISSIS- del 28.03.2024 con cui il Re.T.L.A. degli Istituti d’Istruzione ha intimato al ricorrente il pagamento “della somma pari ad Euro 3.535,97 relativa al canone di concessione dovuto per il suddetto periodo”;
della nota prot. -OMISSIS- del 24.04.2024 con cui il Re.T.L.A. Lazio ha respinto la prima istanza di annullamento in autotutela formulata dal ricorrente;
della nota prot. -OMISSIS- del 16.05.2024 con cui il Re.T.L.A. Lazio ha respinto la seconda istanza di annullamento in autotutela formulata dal ricorrente;
del DM 12.08.1988 ove dovesse essere interpretato in senso lesivo per la posizione del ricorrente;
della Circolare n. 174679/12, al punto 3b, laddove dovesse essere interpretata in senso lesivo per la posizione del ricorrente;
della Circolare recante istruzioni per i documenti caratteristici e dei Militari di truppa della Guardia di Finanza edizione 1974 laddove dovesse essere interpretata in senso lesivo per la posizione del ricorrente;
di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale, tra i quali: la nota prot. -OMISSIS- del 17.11.2023 del Re.T.L.A. Lazio;
la nota prot. -OMISSIS- del 4.12.2023 del Re.T.L.A. degli Istituti d’Istruzione;
la nota prot. -OMISSIS- del 7.02.2024 del Re.T.L.A. degli Istituti d’Istruzione;
la nota prot. -OMISSIS- del 26.02.2024 del Re.T.L.A. Lazio;
il provvedimento prot. -OMISSIS-del 6.03.2024 del Comando Regionale Lazio della Guardia di Finanza.

In sintesi è accaduto: che con ricorso iscritto al RG -OMISSIS- innanzi a questo Tribunale il ricorrente ha impugnato e chiesto l’annullamento della nota -OMISSIS- dell’1.9.2022, con cui il Re.T.L.A. Lazio ha ordinato al ricorrente di provvedere al rilascio dell’a.s.g.i. n. -OMISSIS- sito in Ostia entro il 17.10.2022, confermato con nota -OMISSIS- del 30.9.2022;
delle note -OMISSIS- con cui è stato disposto nei confronti dell’odierno ricorrente l’avviso di rilascio dell’a.s.g.i. n. -OMISSIS- sito in Ostia entro il 31.8.2022;
della nota -OMISSIS- dell’1.7.2022, con cui il Re.T.L.A. degli Istituti d’Istruzione ha comunicato all’odierno ricorrente che a seguito di revoca del “ trasferimento del Ten. Col. -OMISSIS-, già concessionario dell’a.s.g.i. n. -OMISSIS-, l’autorizzazione ad occupare tale unità abitativa a decorrere dalla data di rilascio da parte” dell’occupante risultava “superata per l’intervenuta indisponibilità dell’alloggio e, conseguentemente, non più efficace ”, nonché ha rappresentato al medesimo che la sua richiesta di assegnazione di un alloggio di servizio non avrebbe potuto trovare favorevole accoglimento;
del provvedimento con cui è stata disposta l’assegnazione dell’alloggio -OMISSIS- sito in Ostia Lido, via delle Fiamme Gialle n. 8 (dal 22.2.2022);
nonché per l’accertamento del diritto dell’odierno ricorrente al risarcimento danni;
che con sentenza -OMISSIS- del 23 aprile 2023 la Sezione ha parzialmente accolto la domanda, annullando il provvedimento con cui è stata disposta l’assegnazione dell’alloggio -OMISSIS- a un soggetto diverso dal ricorrente ed accogliendo, altresì, la proposta domanda risarcitoria condannando l’Amministrazione resistente al pagamento in favore di parte ricorrente dell’importo di € 3.224,00, oltre interessi e rivalutazione.

È, inoltre, accaduto che a seguito di tale vicenda il ricorrente, “ onde evitare inutili spostamenti, con provvedimento -OMISSIS- del 13.06.2023 (…) veniva formalmente autorizzato all’occupazione “in compensazione” ed a titolo gratuito dell’a.s.g.i. -OMISSIS- per tutta la durata dell’incarico ottenuto presso la Scuola di Polizia Economico Finanziaria di Ostia ” (cfr. pag. 6);
ma a stretto giro, “ con verbale della C.M.O. di Roma del 30.07.2023, veniva accertato che il ricorrente era “temporaneamente non idoneo al servizio d’istituto nella Guardia di Finanzia con prognosi clinica inabilitante fino al 18.09.2023 ”. Sicché, con provvedimento n. 109876 del 2.08.2023, il ricorrente veniva “ricollocato in aspettativa per infermità temporanea, allo stato degli atti NON dipendente da causa servizio, per la durata di 312 (trecentododici) giorni decorrenti dal 10.11.2022 ” (cfr. pag. 7).

Questi, in sostanza, i prodromi dell’adozione dei provvedimenti impugnati nell’odierno giudizio, tra i quali, in particolare, il provvedimento prot. -OMISSIS-del 6.3.2024, con cui il Comando Regionale Lazio della Guardia di Finanza, “ considerato che il ricorrente non aveva più titolo all’occupazione, in quanto non avente un incarico previsto nella tabella “allegato B” del D.M. 12.08.1988, ratificava la concessione dell’a.s.g.i. -OMISSIS- al ricorrente a decorrere dal 10.01.2023 e fino al 9.04.2024 a titolo oneroso e concordava con la necessità di avviare le procedure per la riacquisizione del predetto a.s.g.i .”, oltre al recupero dei canoni (cfr., ancora, pag. 7): provvedimenti contestati, dapprima, in sede procedimentale dal ricorrente mediante istanze di annullamento in autotutela, respinte dall’Amministrazione.

A fondamento del ricorso sono stati dedotti i seguenti motivi:

1°) violazione dell’art. 7, comma 2 della legge 831/1986;
dell’art. 8 del DM 12.8.1988;
degli artt. 884 e 912 del d.lgs. 66/2010.

In prima battuta, il ricorrente ha sostenuto che l’incarico non sarebbe cessato, bensì soltanto sospeso, e ciò pure a fronte della collocazione in aspettativa, la quale “ come espressamente stabilito dall’art. 884 del d.lgs. 66/2010, non determina la cessazione dell’incarico precedentemente svolto dal soggetto ricollocato in aspettativa ”: assunto che troverebbe ulteriore avallo “ nel disposto dell’art. 5 del c.p.m.p, il quale prevede che, agli effetti della legge penale militare, sono considerati in servizio alle armi gli ufficiali ove “collocati in aspettativa, o sospesi dall'impiego, o che comunque, à termini delle leggi che ne regolano lo stato, sono nella posizione di servizio permanente, ancorché non prestino servizio effettivo alle armi”. Per converso, tale incarico viene meno soltanto laddove il predetto soggetto superi il periodo massimo di cui all’art. 912, ovvero sia giudicato permanentemente inabile al servizio ”: cosicché, “ nel caso di specie non risulta ravvisabile nessuna delle due condizioni che precedono, atteso che il ricorrente: 1) non è stato dichiarato permanentemente inabile al servizio;
2) non ha superato il periodo massimo (due anni) di aspettativa per motivi di salute nell’ultimo quinquennio
”, come previsto dal predetto art. 912 del codice dell’ordinamento militare (cfr. pag. 11).

2°) Violazione degli artt. 1 e 8 del DPR 34/1999;
incompetenza.

Il ricorrente ha, poi, dedotto che per effetto delle statuizioni di cui alla sentenza -OMISSIS-/2023 “ competente per la gestione dell’a.s.g.i. -OMISSIS- è divenuto il Re.T.L.A. degli Istituti di Istruzione. Prova ne è che l’Ufficiale designato a subentrare al ricorrente nel predetto alloggio risulta del pari prestare la propria attività lavorativa presso la Scuola di Polizia Economico – Finanziaria di Ostia ” (cfr. pag. 12).

Il che fonderebbe la dedotta incompetenza del Re.T.L.A. Lazio all’adozione degli atti impugnati.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Nelle more della trattazione della domanda cautelare, fissata per l’udienza in Camera di Consiglio del 26 giugno 2024, il ricorrente ha fatto presente che “ con provvedimento d’impiego disposto con foglio -OMISSIS- del 18.05.2024 del Comando Generale – I Reparto – Ufficio Personale Ufficiali – Sezione Impiego, il ricorrente è stato oggetto di trasferimento d’autorità motivato – invero genericamente – da “esigenze di servizio” dalla sede di Ostia a quella de L’Aquila, con decorrenza da quando sarà idoneo a tornare in servizio (al momento della sua emissione, infatti, il Magg. -OMISSIS-si trovava ancora in aspettativa) ” (cfr. pag. 3 della memoria depositata il 20.6.2024).

Con ordinanza collegiale -OMISSIS- del 27 giugno 2024 si è disposta l’istruttoria finalizzata a stabilire “ 1) come incida l’aspettativa per malattia sugli incarichi conferiti al dipendente, chiarendo in particolare: se l’aspettativa per malattia determini automaticamente la cessazione dall’incarico e dal connesso diritto di fruire degli a.s.g.i. o se siffatta conseguenza si verifichi solo al ricorrere di determinati presupposti (es. durata del periodo di aspettativa);
se, per l’ipotesi di aspettativa per malattia, sia possibile disporre - ed in presenza di quali presupposti - una mera “sospensione” dall’incarico (in alternativa alla sua “cessazione”) o se esistano altri istituti volti a tutelare l’esigenza dei dipendenti fruitori di a.s.g.i. a non dover affrontare traslochi durante ogni periodo di malattia;
2) se, ai sensi della normativa vigente, prima dell’eventuale adozione di un provvedimento di revoca dell’a.s.g.i., è prevista l’adozione di un provvedimento espresso di sospensione o di cessazione dall’incarico;
3) se, nel caso di specie, prima dell’adozione del provvedimento -OMISSIS- del 18 maggio 2024 del Comando Generale – I Reparto – Ufficio Personale Ufficiali – Sezione Impiego, con cui è stato disposto il trasferimento d’autorità del ricorrente presso la sede dell’Aquila, la situazione di aspettativa in cui quest’ultimo versava avesse comportato “sospensione” o una “cessazione” dall’incarico di Capo Sezione Corsi Pe.I.S.A.F. dei corsi post formazione della Scuola di polizia economico-finanziaria di Ostia”;
e si è, inoltre, disposto che “l’Amministrazione, previa ricostruzione del quadro normativo settoriale, fornisca ogni elemento idoneo a stabilire se la competenza ad adottare i provvedimenti relativi all’a.s.g.i. -OMISSIS- fosse del Re.T.L.A. degli Istituti di Istruzione o del Re.T.L.A. Lazio
”.

In vista dell’udienza in Camera di Consiglio del 30 agosto 2024 l’Amministrazione ha depositato in data 29.7.2024, prendendo posizione sui profili istruttori trasfusi nell’ordinanza collegiale -OMISSIS-/2024: a tale udienza il Collegio ha avvisato le parti della possibile definizione della controversia ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e la causa è stata trattenuta per la decisione.

Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.

Non coglie nel segno il primo motivo, tenuto conto:

- che ai sensi dell’art. 8 del DM 12.8.1988 “ la concessione dell’A.S.G.I. decade con la cessazione dell’incarico in forza del quale la stessa ha avuto luogo o con la richiesta del titolare dell’alloggio. L’assegnatario deve lasciare l’alloggio libero da persone e cose entro 30 giorni dalla data di cessazione dell’incarico ”: il che depone per la giuridica infondatezza dell’assunto prospettato dal ricorrente nell’istanza di annullamento in autotutela del 15.4.2024 (nella quale ha sostenuto “ l’inesistenza di alcuna norma che preveda l’automatica cessazione dell’incarico per effetto dell’aspettativa per malattia contenuta entro il limite massimo fruibile, proprio in virtù della temporaneità di tale tipologia di assenza ”), peraltro respinta dall’Amministrazione con l’impugnata nota del 24.4.2024;

- che nel giudizio iscritto al RG -OMISSIS- è stato impugnato il diniego dell’istanza presentata dal ricorrente in data 14.9.2021, con cui è stata chiesta al Re.T.L.A. Lazio una (ulteriore) proroga della data di rilascio dell’A.S.G.I. n. -OMISSIS-, fino alla definizione della procedura di assegnazione: provvedimento a seguito del quale è stato emesso dall’Amministrazione l’avviso di rilascio dell’alloggio n. -OMISSIS- notificato in data 1.8.2022 e, successivamente, l’ordine di rilascio dell’1.9.2022;

- che con sentenza -OMISSIS- del 3 aprile 2024 tale domanda di annullamento è stata respinta dalla Sezione;

- che la possibilità di permanere legittimamente nell’assegnazione dell’alloggio controverso è prevista dalla circolare n. 174679/12/4 del 12.6.2012 del Comando Generale del Corpo (“ Disposizioni in materia di assegnazione degli alloggi di servizio gratuiti all’incarico (ASGI) ”) per i casi di militare posto per aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio (cfr. punto 3, lett. b);

- che tale fattispecie non è ravvisabile in capo al ricorrente, il quale, per effetto di successivi provvedimenti (prot. -OMISSIS- del 4.12.2023 e prot. N. -OMISSIS- del 7.2.2024 del Re.T.L.A. degli Istituti d’Istruzione, comunicati al Re.T.L.A. Lazio), risulta essere stato posto in aspettativa per motivi di salute dal 10.11.2022 al 9.4.2024;
circostanza incontestata tra le parti ai sensi dell’art. 64, comma 2 c.p.a.;

- che, pertanto, nella specie sembra configurarsi la cessazione della nominata tipologia di incarico (tabella di cui agli allegati “A” e “B” del DM 12.8.1988) che avrebbe potuto fondare in favore del ricorrente la perdurante situazione di legittimo possesso dell’alloggio di servizio oggetto del contendere.

Parimenti infondato è il secondo motivo, considerato che la competenza alla gestione degli alloggi di servizio, posto che, come peraltro si è registrato in occasione del giudizio definito con sentenza -OMISSIS-/2023, l’atto concretamente lesivo (sarebbe a dire l’avviso di rilascio prot. -OMISSIS- del 19.3.2024, riferito all’a.s.g.i. -OMISSIS- entro il 24.5.2024) è stato emesso dal Reparto Tecnico Logistico Amministrativo del Lazio, che, peraltro, aveva già emesso l’ordine di rilascio -OMISSIS- dell’1.9.2022 del medesimo alloggio entro il 17.10.2022.

Risulta, infine, che con verbale del 17.6.2024 il ricorrente è stato giudicato idoneo al servizio: circostanza che ulteriormente depone per l’insussistenza del presupposto di legittimazione all’occupazione dell’alloggio n. -OMISSIS-, che, pertanto, dovrà essere rilasciato, in ciò sostanziandosi l’obbligo conformativo discendente dalla presente pronuncia.

In conclusione, il ricorso va respinto.

Si ravvisano i presupposti per disporre la compensazione delle spese processuali.

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