TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2023-05-02, n. 202307391

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2023-05-02, n. 202307391
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202307391
Data del deposito : 2 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/05/2023

N. 07391/2023 REG.PROV.COLL.

N. 07050/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7050 del 2017, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato C B, con domicilio eletto presso lo studio Barbara Cufari in Roma, Augusto Riboty 3;



contro

Ministero dell'Interno in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

del decreto del Ministero dell'Interno -OMISSIS-, con il quale è stato disposto il rigetto della istanza di concessione della cittadinanza italiana, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 lett. f) L. 91/1992, presentata in data 31.10.2012.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 gennaio 2023 la dott.ssa A G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

I. - Il ricorrente ha presentato istanza intesa ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, in data 31 ottobre 2012.

II. - Esperita l’istruttoria di rito, l’Amministrazione ha respinto la domanda dell’interessato “ VISTI i pregiudizi di carattere penale (artt. 588, 110, 628 c.p.) ... posti in essere nel corso della permanenza nel territorio nazionale - e, in particolare, nel decennio anteriore alla data di presentazione della domanda - … ”.

III. – Il ricorrente eccepisce l’illegittimità dell’atto impugnato, chiedendone l’annullamento dell’efficacia per i seguenti motivi:

1. Eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti. Erronea valutazione dei fatti , in quanto estraneo alle vicende penali che il Ministero gli ascrive.

In particolare, la fattispecie di reato a titolo di rissa e rapina aggravata in concorso, oggetto di una condanna contumaciale alla pena della reclusione di 2 anni e mesi 5, riguarda svariati correi, tra i quali un soggetto di nome “-OMISSIS-, rispetto al quale la Questura, non certa, “ considera del tutto verosimile l’identificazione dello stesso (i.e.-OMISSIS-) nella medesima persona ”.

Si contesta quindi che la p.a. avrebbe ritenuto certi elementi in fatto – la pretesa condanna per i reati di rapina e di rissa del ricorrente – in realtà meramente verosimili, ovvero la verosimile coincidente identità di due soggetti distinti, con nomi diversi e date di nascita diverse.

Inoltre, le fattispecie delittuose invocate sono state erroneamente riferite al decennio precedente alla richiesta di concessione della cittadinanza (formalizzata nell’anno 2012), quando invece si tratta di condotte che, oltre a non essere stata commesse dall’esponente, risalgono al 1985.

In altri termini si contesta che il rigetto della domanda di cittadinanza dell’esponente si basa sulla verosimile identità dei due diversi soggetti non già sulla certa ascrivibilità allo stesso di reati peraltro posti in essere trent’anni prima e non nel decennio, come erroneamente riporta il provvedimento.

2. Eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà, illogicità manifesta del provvedimento e, comunque, della disparità di trattamento tramite lo stesso atto perpetrata.

Violazione art. 3 della costituzione; eccesso di potere per manifesta contraddittorietà, illogicità e sproporzionalità , evidenziando che, a seguito di verifiche svolte, è emerso che uno dei correi destinatari della suddetta sentenza di condanna, cui comunque il ricorrente continua a dirsi estraneo, ha ottenuto la cittadinanza sin dal 15 maggio 2009;

3. Vizio di motivazione. Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90 , considerando carente l’apparato motivazionale posto alla base della decisione della amministrazione di negare cittadinanza per presunti reati di oltre 30 anni fa, riferibili ad un soggetto allora poco più che ventenne, che successivamente nella lunga permanenza sul territorio nazionale non ha posto in essere nessun’altra condotta contraria alle regole di civile convivenza o, comunque, in contrasto con i valori sottesi al nostro ordinamento.

IV. - L’Amministrazione resistente, costituita in giudizio, ha contestato nel merito le difese ex adverso svolte e chiesto il rigetto del ricorso con memoria depositata in vista dell’udienza.

Il ricorrente ha presentato una propria memoria conclusionale ed una memoria in replica.

V. - All’udienza pubblica del 31 gennaio 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.



DIRITTO

I. - Il ricorso è in parte fondato nei limiti che di seguito si precisano.

II. - Il Collegio reputa utile in funzione dello scrutinio delle osservazioni formulate nell’atto introduttivo del giudizio una premessa di carattere teorico in ordine al potere attribuito all’amministrazione in materia, all’interesse pubblico

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