TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2024-05-17, n. 202409893

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2024-05-17, n. 202409893
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202409893
Data del deposito : 17 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/05/2024

N. 09893/2024 REG.PROV.COLL.

N. 12862/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12862 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato C M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del provvedimento amministrativo con il quale è stata negata l’accoglienza nel circuito SIPROIMI, nonché di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, anche attualmente non conosciuto, compresi atti di controllo, pareri, proposte, valutazioni ed ordinare l'ingresso in accoglienza del ricorrente e, in via subordinata, sollevare innanzi alla Corte costituzionale questione di legittimità dell'art.

1-sexies , comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, come modificato dall'art. 12 del Decreto legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito, con modificazioni, dalla Legge 10 dicembre 2018, n. 132 laddove non prevede l'accesso alle misure di accoglienza nel SIPROIMI degli stranieri titolari di protezione umanitaria.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti gli artt. 35, co. 2, lett. a, 84 e 85 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2024 il dott. G M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato:

a) che il ricorrente ha impugnato la nota del servizio centrale dello SPAR del 17.7.2019;

b) che con ordinanza n. -OMISSIS- il Collegio ha disposto la sospensione del giudizio, constatando che con provvedimento n. -OMISSIS-, il TAR per le Marche, dubitando della legittimità costituzionale dell’art. 12, co. 6, decreto legge n. 113 del 2018, aveva sollevato la relativa questione dinanzi alla Corte Costituzionale con argomentazioni che, se accolte, potevano avere effetti nella soluzione della controversia in esame;

c) che con ordinanza del 23.3.2022 n. -OMISSIS-, la Corte costituzionale ha restituito gli atti al giudice remittente, in ragione soprattutto dello ius superveniens , costituito dall’art. 4 del decreto legge n. 130 del 2020, come convertito, che ha inciso profondamente sull’ordito logico che stava alla base delle censure prospettate;

d) che, dopo la pubblicazione della predetta ordinanza, il ricorrente avrebbe dovuto riassumere il giudizio nel termine perentorio previsto dall’art. 80, comma 1, CPA, il quale dispone che, in caso di sospensione del giudizio senza indicazione della nuova udienza, per la sua prosecuzione deve essere presentata istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni dalla comunicazione dell’atto che fa venir meno la causa della sospensione (si veda, sull’onere che grava sulla parte e sulla natura del termine in questione, di recente Cons. di Stato, A.P., n. 4/2024, che, in sintesi, così si è espressa sui vari quesiti posti “ nella fisiologica applicazione delle vigenti norme processuali, se il processo subisce una stasi per attendere la definizione di una questione di costituzionalità, di una pregiudiziale eurounitaria, o di una rimessione all’Adunanza Plenaria pendente in un diverso giudizio, attraverso … la sospensione ex art. 296 c.p.c. senza indicazione della data della nuova udienza, … le parti hanno l’onere di presentare istanza di fissazione di udienza al fine della prosecuzione del processo ai sensi dell’art. 80, co. 1, CPA … il termine di cui all’art. 80, co. 1, CPA, entro cui le parti devono presentare istanza di fissazione di udienza al fine della prosecuzione del processo, a seguito di qualsivoglia ipotesi di sua sospensione senza indicazione della nuova data di udienza, ha natura di termine perentorio;
… il termine di cui all’art. 80, co. 1, CPA, alla luce della giurisprudenza eurounitaria, è proporzionato, non discriminatorio, e la complessiva disciplina contenuta nell’art. 80 CPA non è ambigua
”);

e) che si condivide l’orientamento prevalente in giurisprudenza laddove ritiene che “in caso di sospensione c.d. impropria per pregiudiziale costituzionale sollevata in altro giudizio, il termine sopra indicato decorre dalla data di pubblicazione nella G.U. del provvedimento adottato dalla Corte Costituzionale che definisce il giudizio di costituzionalità” (cfr. Cass., 26 marzo 2013, n. 7580;
così anche Consiglio di Stato, Ad. Plenaria, 15 ottobre 2014, n. 28), rappresentando un idoneo sistema di pubblicità legale per la conoscenza delle sorti del processo costituzionale (cfr. in tal senso C.G.A.R.S. n. 47/2018);

f) che conseguentemente, alla luce della mancata presentazione di un’istanza di fissazione di udienza da parte del ricorrente nel termine di novanta giorni dalla pubblicazione della sentenza della Consulta, il ricorso è stato fissato alla camera di consiglio del 16 aprile 2024 ai fini della definizione ex artt. 71 e 71-bis CPA;

g) che a tale ultima udienza parte ricorrente non ha chiesto una rimessione in termini per errore scusabile;

h) che va, quindi, dichiarata l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. a), CPA, in assenza di un’istanza di prosecuzione del giudizio stesso;

i) che le spese del giudizio possono essere compensate;

l) che, quanto alla domanda di liquidazione presentata dal legale, deve essere accolta sussistendo i presupposti di legge e si liquidano complessivi euro 991,90 (di cui 1.027,00 per la fase di studio, euro 851,00 per la fase introduttiva, euro 956,00 per la fase cautelare collegiale, somme ridotte del 30% ai sensi dell’art. 4 co. 4 D.M. cit., tenuto conto del predetto epilogo del giudizio, e dell’ulteriore 50% ai sensi dell’art. 130 DPR 115/2002), oltre il 15% per le spese generali, nonché IVA e CPA come per legge.

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