TAR Bari, sez. I, sentenza 2019-02-21, n. 201900257

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2019-02-21, n. 201900257
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201900257
Data del deposito : 21 febbraio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/02/2019

N. 00257/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00006/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6 del 2014, proposto da
De Grecis Cos.E.Ma.Verde s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato I M D, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via De Rossi, n.16;



contro

Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliato ex lege presso i suoi uffici in Bari, via Melo, n.97;



nei confronti

Ge Capital Interbanca s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati A V S, R F D M, F E L, con domicilio eletto presso lo studio F E L in Bari, via Amendola n.166/5;



e con l'intervento di

ad adiuvandum:
Luca D'Alessandro, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Cascione, Italo D'Alessandro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Michele Cascione in Bari, viale Pasteur n. 2;



per l'annullamento

• del decreto di annullamento della concessione di benefici ex L. n. 488/1992 del Ministero dello Sviluppo economico - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica - Direzione generale per l’incentivazione delle attività imprenditoriali - Div. IX, Grandi progetti d’investimento, sviluppo economico territoriale e finanza d’impresa, n. 2139 del 5.9.2013;

• di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso a quello impugnato, tra cui la nota di GE Capital Interbanca del 10.12.2010, avente ad oggetto “agevolazioni finanziarie L. n.488/92 - progetto n. 33594/14 - 32° Bando Turismo - D.M. n. 155596 del 19.3.2007 - Proposta di revoca”;

e per la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento dei danni patiti e patiendi da parte della società ricorrente come quantificati in atto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico e della Ge Capital Interbanca s.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2019 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con decreto n.155596 del 19.3.2007, il Ministero dello Sviluppo Economico concedeva provvisoriamente alla società De Grecis Cos.e.Ma Verde s.r.l. (d’ora in poi De Grecis) il finanziamento agevolato ed il contributo in conto capitale che la stessa aveva richiesto, ex lege n. 488/1992, alla GE Capital Interbanca s.p.a (d’ora in poi Interbanca), banca concessionaria del predetto Ministero, per la realizzazione di una struttura congressuale, mediante la ristrutturazione di una dimora storica - “Villa De Grecis” - sita in Bari.

Con nota del 10.12.2010, preceduta da omologa comunicazione del 6.12.2010, entrambe trasmesse anche alla odierna ricorrente, il suddetto soggetto finanziatore proponeva al Ministero dello Sviluppo Economico la “revoca” dei contributi concessi alla società, poiché l’immobile (più nello specifico la villa) oggetto dell’intervento finanziato, non rispondeva ai vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d’uso, in relazione all’attività da svolgere.

Tanto, secondo l’Interbanca, in violazione sia di quanto dichiarato in sede di richiesta di agevolazioni (ed al formale impegno assunto con la domanda “ a provvedere affinchè, entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande, il suddetto immobile sia rispondente, in relazione all’attività da svolgere, ai vigenti vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d’uso, consapevole del fatto che, altrimenti, la presente domanda non sarà valida ”), sia di quanto imposto dalla normativa di settore ed in particolare dalla circolare del 26.3.2006 n.980902 (rectius: dall’art. 1, co 3 D.M. dell’1.2.2006 di cui la predetta circolare ha solo finzione esplicativa) che, al punto 1.1 richiede la rispondenza ai “vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d’uso, in relazione all’attività da svolgere”, già alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di agevolazione.

Più nel dettaglio, Interbanca evidenziava che le perizie giurate del 24.12.2009, presentate dalla De Grecis, attestavano la rispondenza dell’immobile alla destinazione d’uso a seguito di intervenuta variazione conseguente a denuncia di inizio di attività.

Tuttavia, grazie a successivi approfondimenti, era emerso che le DIA in questione (del 18.10.2007; 22.12.2009; 26.4.2010) risultavano tutte successive alla chiusura dei termini di presentazione della domanda e che il manufatto in questione (la villa ottocentesca, oggetto del programma di investimenti) era a quella data (6 e 10.12 2010) ancora di categoria catastale A/8 (abitazione in villa) e, quindi, non rispondente alla destinazione d’uso necessaria a svolgere l’attività ammessa dalle agevolazioni (gestione struttura congressuale).

Con nota prot. n. 17030 del 17.5.2012, il Ministero dello Sviluppo Economico comunicava ritualmente l’avvio del procedimento di “revoca” del D.M. n. 155596 del 2007.

Con successivo decreto n. 2139 del 5.9.2013, dato atto del rispetto delle garanzie partecipative, il Ministero, accogliendo integralmente le motivazioni addotte da Interbanca nella “proposta di revoca”, fondate sulla mancanza dei requisiti di ammissione alla procedura di finanziamento agevolato della società, annullava il decreto di concessione provvisoria, ordinando contestualmente la restituzione dell’importo derivante dal finanziamento agevolato e dichiarando non più spettante il contributo pari ad Euro 164.276,00 (mai erogato).

Ha impugnato il predetto decreto la società De Grecis, al fine di ottenerne l’annullamento, nonché il risarcimento dei danni derivanti dall’illegittimità del provvedimento impugnato.

Dopo essersi soffermata, in via preliminare, sulla giurisdizione del Giudice Amministrativo in ordine alla controversia instaurata, con tre motivi di ricorso, di cui si darà singolarmente conto nel prosieguo, la parte lamenta, questo in estrema sintesi il contenuto delle doglianze, l’erroneità del provvedimento impugnato per aver ritenuto l’immobile non conforme alla destinazione d’uso; nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 10 e 21 nonies della L. n.241/1990, per non avere l’Amministrazione, da un lato rispettato i principi propri dell’autotutela, compiendo un ponderato e motivato bilanciamento

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