TAR Catania, sez. II, sentenza 2015-05-14, n. 201501311
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Testo completo
N. 01311/2015 REG.PROV.COLL.
N. 02515/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero di registro generale 2515 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Stima s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. G G, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Catania, al Viale XX Settembre n. 28;
contro
- Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca - Istituto Istruzione Superiore “Galilei-Campailla” di Modica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, alla Via Vecchia Ognina n. 149;
- Provincia Regionale di Ragusa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. S M, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. A C sito in Catania, al Corso Italia n. 36;
nei confronti di
Ditta individuale PLUSERVICE di Cilia Salvatore, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Guido Ottaviano, con domicilio legale presso la Segreteria del T.A.R. per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, sita in Catania alla Via Milano n. 42/a;
per l'annullamento
A) mediante ricorso principale:
- della Lettera di Invito, di cui alla nota prot. n. 4168/C/14 del 11.9.2014 dell’Istituto di Istruzione superiore “Galileo-Campailla” di Modica, a partecipare alla gara per “la concessione in uso di spazi per il servizio di ristoro mediante distributori automatici di bevande, snacks e prodotti alimentari”;
- del capitolato speciale d’oneri (allegato A alla lettera di invito) relativo alla predetta gara;
- dei verbali di gara, datati 22 e 27 settembre 2014, di aggiudicazione in via provvisoria della gara alla controinteressata ditta individuale PLUSERVICE di Cilla Salvatore;
- della precedente nota prot. n. 0027706 del 7 agosto 2014 della Provincia Regionale di Ragusa, SettoreVI°, con la quale si invitava l’Istituzione scolastica a dar corso all’indizione della citata procedura;
- della nota prot. n. 0050131, datata 24 dicembre 2013, della Provincia Regionale di Ragusa, come richiamata nella Lettera di Invito, che demandava alle istituzioni scolastiche la gestione del servizio di ristoro;
- della nota prot. n. 0004565/C14, datata 27 settembre 2014, dell’Istituto di Istruzione Secondaria superiore di Modica con la quale la contro interessata ditta individuale PLUSERVICE di Cilia Salvatore veniva individuata quale miglior offerente nonché della conseguente aggiudicazione, ivi disposta in suo favore, a carattere provvisorio contenente altresì l’avvertenza che decorso il termine di giorni 15 (a decorrere dal 30 settembre 2014) diveniva definitiva;
- di ogni altro atto presupposto, connesse consequenziale;
B) mediante ricorso per motivi aggiunti:
- della determina di aggiudicazione definitiva prot. n. 5408/C14 del 20.10.2014;
- dell’eventuale contratto stipulato dall’Amministrazione scolastica con la citata ditta controinteressata.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca - Istituto Istruzione Superiore 'Galilei-Campailla' di Modica nonché della Provincia Regionale di Ragusa e della controinteressata ditta individuale PLUREVICE di Cilia Salvatore;
Visto altresì l’art. 35, co. 1, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2015 il dott. F E e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente adiva l’intestata Sezione chiedendo l’annullamento di tutti gli atti di cui in epigrafe aventi ad oggetto la procedura di gara avviata dall’Istituto scolastico di Istruzione secondaria superiore resistente con Lettera di invito datata 11 settembre 2014 di affidamento del servizio di somministrazione di alimenti e bevande tramite distributori automatici da istallare nei locali scolastici.
La ricorrente allegava in punto di diritto, nello specifico, quanto segue:
- che presso le sedi scolastiche della Provincia Regionale di Ragusa risultavano ancora istallate le macchinette erogatrici, di cui era titolare, in virtù del contratto sottoscritto con la citata Provincia Regionale in data 19 dicembre 2011, di durata quinquennale, ancora valido ed efficace tra le parti non essendo stato annullato e/o reso inefficace dalla sentenza emessa dal Consiglio di Giustizia Amministrativa della Ragione Siciliana (d’ora in poi C.G.A.R.S.) n. 946 del 17 ottobre 2013;
- che, dopo aver ricevuto la Lettera di invito, datata 11 settembre 2014, di partecipazione alla procedura di gara, presentava entro il termine del 20 settembre 2014 la propria offerta;
- che a conclusione delle operazioni di gara la controinteressata ditta PLUSERVICE di Cilia Salvatore veniva individuata come aggiudicataria della gara a carattere provvisorio;
- che, al fine di avere contezza degli atti di gara, presentava istanza di accesso alla documentazione presentata dalla citata ditta controinteressata nonché ai verbali delle operazioni di gara;
- che, in precedenza, con bando del 23 settembre 2011, la Provincia Regionale di Siracusa aveva già avviato una identica procedura di evidenza pubblica per l’affidamento in concessione del medesimo servizio di somministrazione, rispetto alla quale era risultata aggiudicataria tanto da addivenire le parti alla stipula del citato contratto in data 19 settembre 2011;
- che il predetto ultimo bando, il relativo disciplinare di gara e capitolato d’oneri speciale, erano tuttavia stati impugnati da parte di alcune ditte interessate dinanzi al T.A.R. per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, che rigettava il ricorso introduttivo con la sentenza n. 394 del 4 febbraio 2013;
- che, non essendo intervenuta nelle more del citato ultimo giudizio alcuna ordinanza cautelare sospensiva, sottoscriveva con la Provincia Regionale di Ragusa, in data 19 dicembre 2011, il più volte citato contratto di somministrazione;
- che in adempimento di quest’ultimo procedeva ad istallare, come esposto in precedenza, i propri sistemi automatici;
- che il C.G.A.R.S., con LA citata sentenza n. 946 del 17 dicembre 2013, riformava alcuni capi della decisione di primo grado n. 394/2013 e, conseguentemente, annullava il bando ed i provvedimenti impugnati valutando illegittimità la previsione nel bando di un termine eccessivamente ristretto (nello specifico di soli 10 giorni) per la presentazione delle offerte;
- che, tuttavia, dinanzi al C.G.A.R.S. non era stata espressamente avanzata alcuna domanda specifica di annullamento e/o di inefficacia del contratto sottoscritto in data 19 settembre 2011, né dedotta alcuna