TAR Catanzaro, sez. II, ordinanza cautelare 2022-02-28, n. 202200092
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Pubblicato il 28/02/2022
N. 00092/2022 REG.PROV.CAU.
N. 00175/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 175 del 2022, proposto da
B M e N M, rappresentati e difesi dall’avvocato L C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Paola, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
dell’ordinanza n. 43 dell’11 novembre 2021, con cui il Comune di Paola ha disposto: “il divieto di prosecuzione dell’attività e ordine di rimozione dei suoi effetti dannosi afferente lavori opere da realizzare in Via Nazionale - di cui alla S.C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio Attività) acquisita al Prot. n. 23914 del 21.07.2020, con contestuale ripristino dell’originario stato dei luoghi”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2022 la dott.ssa Manuela Bucca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che, con i limiti propri della sommaria cognizione della fase cautelare e impregiudicata ogni ulteriore valutazione in rito e nel merito, il ricorso appare sfornito del requisito del fumus boni iuris , atteso che:
- tutti i passi carrabili devono essere autorizzati da parte dell’ente proprietario della strada ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
- dall’esame della documentazione in atti, appare mancante la prescritta autorizzazione del Comune.
Ritenuto, altresì, che, i ricorrenti non hanno fornito adeguata prova del pericolo di pregiudizio imminente ed irreparabile corso nelle more della definizione del giudizio di merito.
Ritenuto, pertanto, che non sussistano i presupposti dell’invocata tutela cautelare e che nulla debba disporsi sulle spese stante la mancata costituzione dell’Amministrazione.