TAR Catanzaro, sez. II, ordinanza cautelare 2022-02-28, n. 202200092

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. II, ordinanza cautelare 2022-02-28, n. 202200092
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202200092
Data del deposito : 28 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/02/2022

N. 00175/2022 REG.RIC.

N. 00092/2022 REG.PROV.CAU.

N. 00175/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 175 del 2022, proposto da


B M e N M, rappresentati e difesi dall’avvocato L C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Comune di Paola, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

dell’ordinanza n. 43 dell’11 novembre 2021, con cui il Comune di Paola ha disposto: “il divieto di prosecuzione dell’attività e ordine di rimozione dei suoi effetti dannosi afferente lavori opere da realizzare in Via Nazionale - di cui alla S.C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio Attività) acquisita al Prot. n. 23914 del 21.07.2020, con contestuale ripristino dell’originario stato dei luoghi”.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2022 la dott.ssa Manuela Bucca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto che, con i limiti propri della sommaria cognizione della fase cautelare e impregiudicata ogni ulteriore valutazione in rito e nel merito, il ricorso appare sfornito del requisito del fumus boni iuris , atteso che:

- tutti i passi carrabili devono essere autorizzati da parte dell’ente proprietario della strada ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

- dall’esame della documentazione in atti, appare mancante la prescritta autorizzazione del Comune.

Ritenuto, altresì, che, i ricorrenti non hanno fornito adeguata prova del pericolo di pregiudizio imminente ed irreparabile corso nelle more della definizione del giudizio di merito.

Ritenuto, pertanto, che non sussistano i presupposti dell’invocata tutela cautelare e che nulla debba disporsi sulle spese stante la mancata costituzione dell’Amministrazione.

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