TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2015-04-22, n. 201505877
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. 05877/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00777/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il LA
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 777 del 2014, proposto da Di.Cos. Spa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Frisina presso il cui studio in MA, via Gaetano Donizetti n. 7, è elettivamente domiciliata;
contro
- MA TA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'TO RO ed elettivamente domiciliata presso la sede dell’Avvocatura comunale in MA, via del Tempio di Giove, 21;
- ON LA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Elisa Caprio ed elettivamente domiciliata presso la sede dell’Avvocatura Regionale in MA, via Marcantonio Colonna, 27;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Associazione Costruttori Edili di MA e Provincia, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Frisina, con domicilio eletto presso il suo studio, in MA, Via Gaetano Donizetti, 7;
ad opponendum:
AR CO, IO GO, SE CC, CE AN, DA ZI in qualità di erede del sig. OV ZI, SS GI, IU OS, IE AN, GI NO, NR ON, CE CC, AR SA EO, NR DR, SI VA, UR AN, IA NU, rappresentato e difeso dagli avv.ti Bruno Agresti e Gianluca Alfano, con domicilio eletto presso il loro studio, in MA, Via G.G. Belli, N. 36;
per l'annullamento
1. della nota del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica U.O. Edilizia Residenziale Pubblica – Ufficio Istruttoria Progetti e Varianti urbanistiche prot. n. QI 106404/2013 del 30.10.2013 avente ad oggetto: "chiusura del procedimento di autotutela avviato con nota prot. n. 82469/2012, ai sensi degli artt. 7 e ss. della l. n. 241/90 - P.d.A. A5 Spinaceto - legge finanziamento n. 179/92 art. 8 - Convenzione delibera C.C. 173/05", con la quale MA TA ha comunicato che a rettifica della tabella prezzi di cessione alloggi approvata con prot. n. 53930 del 7.8.2009, è stato rideterminato il prezzo di cessione ed il conseguente canone di locazione degli alloggi realizzati dalla società ricorrente, fruente di contributo regionale ex art. 8 L. n. 179/92, come da nuova tabella approvata e sostituente la precedente con effetto ex tunc;
2. di ogni altro atto preparatorio, presupposto e/o connesso, collegato o consequenziale, ivi compresi, per quanto occorrer possa, la “Relazione conclusiva dei lavori” del Gruppo di Lavoro costituito da MA TA, Prot. n. 78305 dell’1.10.2012 e di tutti gli altri atti del procedimento finalizzato alla verifica delle procedure di calcolo del prezzo di cessione degli alloggi di e.r.p. ex l. n. 167/1962 e del conseguente canone di locazione, allo stato non conosciuti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di MA TA e della ON LA;
Visti gli atti di intervento ad opponendum di CO AR ed altri (sopra specificati) e ad adiuvandum dell’Associazione Costruttori Edili di MA e Provincia (ACER);
Viste le memorie difensive delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore designato per l'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2014 il cons. Domenico Lundini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. SP (nei tratti essenziali che in questa sede particolarmente interessano) la ricorrente DI.COS. spa (d’ora in poi IC), che il Comune di MA (oggi MA TA), in virtù di Convenzione del 19.9.2007, stipulata ai sensi dell’art. 35 della L. n. 865/1971, ha concesso a IC stessa il diritto di superficie per la durata di anni 99 su un’area edificabile della superficie complessiva di mq. 1360 circa, costituente il comparto D/parte del Piano di Zona “Spinaceto 2”, distinta in Catasto Terreni al foglio 1150 particella 3487. Su detta area era prevista, nell’ambito del Piano di Zona, la realizzazione di una cubatura residenziale di mc.4754 effettivi e di una cubatura non residenziale di mc. 760. La concessione del diritto di superficie è stata accordata a IC per la realizzazione di un programma costruttivo di edilizia economica e popolare, fruente di finanziamento agevolato della ON LA per la costruzione di alloggi da concedere in locazione per un periodo non inferiore ad anni 8, ai sensi dell’art. 9 del DL n. 398/1993 come convertito in legge n. 493/1993 e dell’art. 8, commi da 3 a 8, della legge n. 179/1992. In particolare, come risulta dalla nota della ON LA n. 496188 del 27.11.2012, la IC ha ottenuto per la realizzazione di interventi di edilizia agevolata nel Comune di MA ai sensi delle norme sopra indicate un contributo complessivo di euro 661.171,11, in conto capitale, di cui, per l’intervento cui si riferisce la controversia in trattazione, il finanziamento imputato da MA TA e affermato dalla ricorrente è stato di euro 346.715,09.
II. Soggiunge l’istante che per i programmi costruttivi fruenti di finanziamento pubblico, il prezzo di cessione e il canone di locazione vanno determinati sulla base dei criteri di cui al Disciplinare Generale, che assume come elemento di calcolo un costo minore rispetto a quello degli interventi a credito ordinario. Sostiene di essersi a tanto attenuta (e di aver anche computato le migliorie realizzate) nella determinazione del prezzo e canone suddetti (approvati dal Comune il 7.8.2009). Anche il QTE (Quadro Tecnico Economico) dell’intervento, presentato alla ON LA, è stato da quest’ultima debitamente approvato, previo espletamento delle dovute verifiche.
III. Gli alloggi sono stati realizzati e tutti concessi in locazione, con canone corrispondente a quello come sopra determinato (pari al 4,30% del prezzo di cessione). Peraltro, con nota n. prot. 82469 del 12.10.2012, il Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica di MA TA ha comunicato alla IC che: “Dalle numerose segnalazioni pervenute dai cittadini e dalla documentazione acquisita dallo scrivente ufficio sono emersi numerosi casi di possibile non corretta determinazione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione relativi ad alloggi di edilizia residenziale pubblica. In particolare, è emerso che non sarebbe considerato, nella determinazione dei costi, l’importo del contributo erogato dalla ON LA. Da ciò potrebbe essere derivato un indebito pagamento, da parte dei cittadini, di somme corrisposte in più rispetto al limite di legge. Premesso quanto sopra, con la presente s’informa che, ai sensi degli artt. 7 e seguenti della legge n. 241/1990, dal momento del ricevimento della presente comunicazione è avviato d’ufficio il procedimento amministrativo per la verifica dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione, ed eventuale loro nuova determinazione. In base alle disposizioni normative che regolano la materia, la predetta determinazione sarà effettuata in base alle risultanze del piano economico e finanziario relativo ai costi dell’intervento costruttivo, dal quale dovranno emergere i costi d’investimento e la copertura finanziaria dell’investimento complessivo, in particolare la quota di partecipazione del contributo pubblico e di quello privato, nonché l’eventuale ammontare e durata del finanziamento con i relativi oneri”.
Di seguito sono stati indicati, ai sensi degli artt. 7 e seg. della L. n. 241/1990, il responsabile del procedimento, il termine per la conclusione del medesimo, la possibilità di prendere visione degli atti e l’ufficio ove essi erano a disposizione, nonché la possibilità di presentare memorie scritte, documenti e osservazioni.
La IC ha inoltrato all’ufficio procedente una nota di osservazioni il 12.11.2012. Successivamente, in data 10.5.2013, MA TA, nell’ambito del procedimento come sopra avviato, ha richiesto l’integrazione della documentazione a dimostrazione delle migliorie realizzate (ed al riguardo l’istante precisa di aver trasmesso perizie giurate afferenti alle migliorie di cui sopra con nota in data 25.7.2013, ivi rappresentando l’insussistenza, secondo la previsione del Disciplinare Generale allegato alla Convenzione, della necessità, ai fini della realizzazione di opere di miglioria di alloggi destinati esclusivamente alla locazione agevolata e non alla vendita, di apposita richiesta scritta da parte degli assegnatari, essendo tale necessità riferibile alle sole iniziative finalizzate alla cessione della proprietà degli alloggi).
IV. Con provvedimento n. prot. 106404 del 30.10.2013 il Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica ha disposto la chiusura del procedimento di autotutela come sopra avviato e ha rideterminato il prezzo di cessione e il conseguente canone di locazione degli alloggi assegnati, rilevando, inoltre, che in mancanza delle lettere di richiesta e/o accettazione delle migliorie da parte dei soci/affittuari/fruitori finali, non era possibile riconoscere le migliorie stesse afferenti ai singoli alloggi.
L’atto è stato contestato da IC innanzi a questo Tribunale, con ricorso introduttivo depositato il 21.1.2014, nel quale sono formulati cinque articolati motivi di censura.
Si sono costituiti in giudizio e hanno controdedotto ex adverso MA TA (con memorie del 7.2.2014 e del 12/13.11.2014) e la ON LA (con memorie del 7.2.2014, 24.4.2014 e 14.11.2014), oltre ai sigg.ri CO AR ed altri, interventori ad opponendum nella dichiarata qualità di inquilini e promittenti acquirenti degli alloggi realizzati (intervento del 6.5.2014 e memoria del 17.11.2014). Anche ACER, Associazione Costruttori Edili di MA e Provincia, interventrice ad adiuvandum (intervento dell’8/19.2.2014 e memorie del 24.4. e 19.11.2014), si è costituita in giudizio nella qualità predetta, mentre la ricorrente ha insistito nei propri assunti e replicato alle parti resistenti con memorie depositate il 24 aprile, 7 maggio, 15 e 27 novembre 2014. Le controparti della ricorrente hanno tra l’altro eccepito l’inammissibilità del gravame per mancata notifica del