TAR Ancona, sez. II, sentenza 2024-07-08, n. 202400634
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Testo completo
Pubblicato il 08/07/2024
N. 00634/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00727/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 727 del 2012, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato L R, con domicilio eletto presso lo studio Avv. Renato Cola in Ancona, via De Bosis, 3;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
Provveditorato agli Studi della Provincia di Pesaro e Urbino, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del Provvedimento prot. n. -OMISSIS- del Dirigente dell'Ufficio Studi del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca — Ufficio Scolastico Regionale per le Marche — Ufficio VII — Ambito Territoriale per la Provincia di Pesaro e Urbino, -OMISSIS-, con cui veniva decretata la dotazione organica provinciale dei posti di sostegno nelle scuole della Provincia di Pesaro e Urbino per l'A.S. 2011/2012, depositato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca — Ufficio Scolastico Regionale per le Marche — Direzione Generale — Ufficio II presso il Tribunale Amministrativo della Regione Marche in data 12/09/2012;
- del Provvedimento prot. n.-OMISSIS- del 10/10/2011 del Dirigente dell'Ufficio Studi del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca — Ufficio Scolastico Regionale per le Marche — Ufficio VII — Ambito Territoriale per la Provincia di Pesaro e Urbino, -OMISSIS-, con cui si dispone l'integrazione delle risorse di sostegno per l'A.S. 2011/2012, depositato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca — Ufficio Scolastico Regionale per le Marche — Direzione Generale — Ufficio II presso il Tribunale Amministrativo della Regione Marche in data 12/09/2012.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per le Marche;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 aprile 2024 il dott. G R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti sono genitori di -OMISSIS-, minore all’epoca del ricorso e alunno dell’Istituto -OMISSIS-, affetto da disabilità.. Lo stesso veniva quindi affiancato da un insegnante di sostegno.
Nell’anno scolastico 2011/2012 gli alunni disabili dell’istituto -OMISSIS- mancavano di 24 ore di sostegno rispetto alle richieste formalizzate dal GLHO (Gruppo di Lavoro per l’Handicap Operativo) come espressione del bisogno dedotto dai PEI (Piani Educativi Individualizzati) di ogni singolo alunno disabile;
In conseguenza di ciò il ricorrente si vedeva ridurre il monte ore dedicato al sostegno da un totale di 18 ore a ore 14 ore e cambiare l’insegnante di sostegno.
Dopo alcune diffide all’Amministrazione e un esposto alla competente procura della repubblica, parte ricorrente presentava ricorso al Tar arche deducendo i seguenti motivi.
I. Inadempimento della Pubblica Amministrazione scolastica per mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella Circolare Ministeriale n. 63 del 13 luglio 2011.
La procedura prevista dalla circolare citata non sarebbe stata rispettata, in quanto l’assegnazione di cattedre ore non sarebbe avvenuta tenendo conto delle necessità concrete di -OMISSIS- Al contrario in data 10 settembre 2011, si è proceduto all’assegnazione delle ore effettuata sull’organico di diritto. Solo il 10 ottobre 2011 vi sarebbe stata l’integrazione della dotazione organica dell’Istituto -OMISSIS- con risorse di sostegno ulteriori e infine solo in data 14 novembre 2011 si sarebbe provveduto ad attribuire le ore di sostegno e di assistenza comunale per un totale di 27 ore.
II. Violazione e lesione del diritto alla continuità del minore diversamente abile;eccesso di potere.
Nella scienza educativa, il concetto di continuità educativo didattica, farebbe riferimento ad uno sviluppo e ad una crescita dell’individuo da realizzarsi "senza macroscopici salti o incidenti": ogni momento formativo deve essere legittimato dal precedente Nel caso in esame, il cambio dell’insegnante di sostegno e la conseguente interruzione della continuità didattica avrebbero violato tale principio.
Parte ricorrente formula inoltre richiesta risarcitoria in via equitativa di tutti i danni patiti e patiendi. In particolare andrebbe risarcito il danno dato dalla compromissione del raggiungimento, o nel ritardato raggiungimento, degli obiettivi di socializzazione, di apprendimento, di autonomizzazione identificati nei PEI e all'indefettibile presenza dell'insegnante di sostegno che lo ha affiancato negli anni precedenti.
Si è costituita l’Amministrazione intimata, resistendo al ricorso.
Alla pubblica udienza del 4 aprile 2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
1 In primo luogo deve essere respinta l’eccezione di tardività con riguardo all’impugnazione dei provvedimenti -OMISSIS- del 4 agosto 2011 e -OMISSIS-del 10 ottobre 2011 del Dirigente dell'Ufficio Studi del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca — Ufficio Scolastico Regionale per le Marche — Ufficio VII — Ambito Territoriale per la Provincia di Pesaro e Urbino, che hanno determinato le ore di sostegno assegnate all’istituto. Nel caso in esame viene infatti fatta valere una responsabilità di natura contrattuale, riconducibile al comportamento consistito nella tardiva attivazione del sostegno pieno indipendentemente dall’impugnazione dei relativi atti organizzativi (Cons. Stato, VII 29 dicembre 2022 n.11533)..Vale quindi l’ordinario termine di prescrizione.