TAR Milano, sez. I, sentenza 2013-03-02, n. 201300585
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. 00585/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01851/2001 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1851 del 2001, proposto da:
P A, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Vercesi, con domicilio eletto presso l’avv. Carlo Nassi in Milano, via L. Majno, 5
contro
Ministero della Difesa - Comando Generale Arma dei Carabinieri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Milano, via Freguglia, 1
per l'annullamento
dell’atto n. prot. 8/77-4-30 emesso dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Commissione di valutazione e avanzamento in data 27 febbraio 2001;
della valutazione n. prot. 230/2-1, trasmessa da parte del Comando Regione Carabinieri Lombardia il 2 marzo 2001, nella parte in cui fa decorrere l’avanzamento del ricorrente dal 1999 anziché dal 1998;
dell’atto prot. 230/3-1-2000 in data 10 aprile 2001, nella parte in cui fa decorrere l’anzianità assoluta del ricorrente dal 9 gennaio 1999 anziché dal 9 gennaio 1998 e comunque nella parte in cui fa decorrere l’avanzamento del ricorrente dal 1999 anziché dal 1998;
di ogni altro atto presupposto, derivato o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale Arma dei Carabinieri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2013 il dott. Roberto Lombardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso depositato in data 6 giugno 2001, il sig. P, Maresciallo ordinario dei Carabinieri, chiedeva l’accertamento dell’illegittimità degli atti con i quali era stato considerato idoneo all’avanzamento di carriera per anzianità con decorrenza dal 1999 anziché dal 1998.
Il ricorrente premetteva, al riguardo, che avrebbe dovuto conseguire il grado superiore di Maresciallo ordinario con decorrenza già dal gennaio 1998, ma che il suo avanzamento in carriera era stato sospeso a causa della sussistenza a suo carico di un procedimento penale.
Tale procedimento penale era maturato a seguito dell’irrogazione nei confronti del ricorrente di una sanzione disciplinare di corpo (consegna per sette giorni) ed era sfociato, alla fine, in una pronuncia di assoluzione con formula piena (“il fatto non sussiste”).
A fronte di tale esito, peraltro, al sig. P, pur essendo stato incluso nella prima aliquota utile di valutazione, a seguito del cessare della causa impeditiva, era stata riconosciuta l’anzianità solo a decorrere dal gennaio 1999.
A sostegno del suo ricorso, P deduceva molteplici profili di