TAR Roma, sez. 3T, ordinanza cautelare 2017-06-30, n. 201703306

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, ordinanza cautelare 2017-06-30, n. 201703306
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201703306
Data del deposito : 30 giugno 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/06/2017

N. 15013/2016 REG.RIC.

N. 03306/2017 REG.PROV.CAU.

N. 15013/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 15013 del 2016, proposto da:


F N B, rappresentato e difeso dagli avv.ti P B, M S e G S, domiciliato presso la Segreteria del T.a.r. Lazio in Roma, via Flaminia, 189;


contro

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, è domiciliato;
Consolato generale d’Italia a Bucarest;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del decreto n. 2/2016 del 27.6.2016, non notificato, emesso dal Consolato generale d’Italia a Bucarest, di diniego dell’istanza di rilascio del passaporto;

- della nota della Questura di Brindisi del 24.6.2016, non conosciuta.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del 28 giugno 2017 il cons. M.A. di Nezza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato, al primo esame consentito nella presente fase (e fatto salvo l’approfondimento delle questioni, anche in rito, nella più idonea sede di merito), che il ricorso non si presenta assistito da apprezzabili profili di fumus boni iuris ;

Considerato in particolare che non pare erroneo l’assunto dell’amministrazione circa la perdurante efficacia della misura (a dire della Questura ancora “da eseguire”;
v. nota del 24.6.2016), avuto riguardo all’orientamento che sembra collegarne l’esecuzione “alla presenza del proposto in territori soggetti alla sovranità dello Stato” (cfr. Cass. pen, sez. V, ord. 6 ottobre 2016, n. 50847) e in assenza (allo stato) di eventuali diverse determinazioni dell’“organo dal quale fu emanato” il provvedimento di applicazione della misura stessa (cfr. art. 11, co. 2, d.lgs. n. 159/2011) ;

Considerato che la novità della questione consente di ravvisare i presupposti per disporre la compensazione delle spese della fase cautelare;

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