TAR Ancona, sez. I, sentenza 2021-03-10, n. 202100188

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2021-03-10, n. 202100188
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202100188
Data del deposito : 10 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/03/2021

N. 00188/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00430/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 430 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
E S P, rappresentata e difesa dall'avvocato M D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Istituto di Istruzione Superiore Leonardo Da Vinci - Civitanova Marche, Commissione Esaminatrice Mclio1002 - II Commissione "Giacomo Leopardi", rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del provvedimento di valutazione finale relativo all'Esame di Stato (2019) di Maturità del Liceo Classico 5^ - Sez. A, adottato dalla Commissione Esaminatrice MCLIO1002 - II Commissione Giacomo Leopardi - Classe: 1 CLA MCPC002012, con punteggio definitivo di 98/100esimi, nonchè di ogni altro atto annesso, connesso, presupposto e consequenziale costituente il presupposto dell'atto principale stesso, ed in particolare la valutazione di ammissione all'esame di stato, i giudizi emessi relativi alle prove scritte ed orali, gli atti di definizione delle griglie di valutazione di prova orale, definizione griglie di valutazione prove scritte, nonché gli atti di definizione dei criteri di assegnazione del punteggio aggiuntivo di cui ai verbali della commissione d'esame n. 4 del 17 giugno 2019, n. 9 del 20 giugno 2019 e n. 18 dell'8 luglio 2019, nonché di tutte le valutazioni e giudizi presupposti e consequenziali;

- del provvedimento adottato dal Dirigente Scolastico dell' istituto di istruzione superiore Leonardo da Vinci di Civitanova Marche in data 29 agosto2019 con il quale il reclamo proposto dalla ricorrente è stato rigettato opinando che le questioni proposte tramite il reclamo medesimo sarebbero eccedenti i limiti della sua competenza.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 3 marzo 2020;

per l’annullamento

- della relazione redatta in data 20 novembre 2019 dal Dirigente Scolastico dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” di Civitanova Marche in risposta alla ordinanza n. 214/2019, e della decisione di conferma del reclamo formulato dalla ricorrente adottata dallo stesso Dirigente Scolastico e depositata in data 30 gennaio 2020,, oltrechè degli atti e dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, dell’Istituto di Istruzione Superiore Leonardo Da Vinci - Civitanova Marche e della Commissione Esaminatrice Mclio1002 - II Commissione "Giacomo Leopardi";

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 25 del D.L. n. 137 del 2020;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2020 il dott. G;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La ricorrente E S P, studentessa iscritta alla classe 5^ del Liceo Classico, dell’Istituto di Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” di Civitanova Marche nell’ anno scolastico 2018/19, ha impugnato, con il ricorso introduttivo il punteggio finale di 98/100esimi attribuitogli dalla Commissione appositamente costituita, all’ esito dell’esame di Stato.

In particolare, la ricorrente ha richiesto che la valutazione fosse modificata e/o revocata mediante reclamo chiedendo al Dirigente Scolastico il riesame della valutazione fatta dalla Commissione in applicazione della nota MIUR – Registro Ufficiale n. 0007514 dell’11 giugno 2015, avente ad oggetto “Contenzioso riguardante gli esiti degli scrutini finali e degli esami di Stato”, il quale prevede la possibilità di rivolgere reclami ai Dirigenti Scolastici avverso gli esiti degli esami di Stato.

Il Dirigente Scolastico del liceo “Leonardo da Vinci” di Civitanova Marche, con provvedimento in data 29 agosto 2019 respingeva il reclamo.

Con ordinanza n. 214 del 2019 il Tribunale ha accolto, ai soli fini del riesame, l’istanza cautelare.

Con successiva nota del 20 novembre 2019 il Dirigente Scolastico, ha nuovamente rigettato il reclamo.

Parte ricorrente ha quindi richiesto al Tribunale l’adozione di ulteriore provvedimento, ai sensi dell’art 114, comma 5 c.p.a. In merito il Tribunale ha disposto un ulteriore riesame, sia pure solo parziale, con ordinanza n. 270 del 2019.

La ricorrente ha impugnato detta ordinanza nella parte in cui il Tribunale denegava l’ulteriore riesame, ma il Consiglio di Stato, sez. VI, con ordinanza n. 738 del 14 febbraio 2020, ha respinto l’appello cautelare ritenendo l’insussistenza del presupposto del periculum in mora.

Nel frattempo il Dirigente Scolastico, in asserita esecuzione dell’ordinanza n. 270 del 2019, ha nuovamente confermato il rigetto del reclamo proposto dalla ricorrente avverso il punteggio assegnato dalla Commissione d’Esame “perché non ritiene di sua competenza il sindacare le decisioni della Commissione d’Esame che ha deliberato collegialmente e (in mancanza di verbalizzazione diversa) in modo unanime in merito ai criteri per l’attribuzione del punteggio integrativo e sulla assegnazione del voto finale” mediante dichiarazione depositata al TAR in data 30 gennaio 2020.

Con motivi aggiunti depositati in data 3 marzo 2020 la ricorrente ha impugnato le note del 20 novembre 2019 e del 30 gennaio 2020 deducendo, con due motivi di ricorso, la nullità di ambedue i provvedimenti impugnati ai sensi dell’art. 21 septies della legge n. 241 del 1990 e l’illegittimità degli stessi per violazione dell’art. 25 del d.lgs. n. 165 del 2001, della circolare MIUR n. 0007514 del 11 giugno 2015 nonché per eccesso di potere.

Si è costituito il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, resistendo al ricorso.

Alla pubblica udienza del 9 novembre 2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

1 Come accennato in fatto, il provvedimento adottato dal Dirigente Scolastico dell'Istituto di istruzione superiore Leonardo da Vinci di Civitanova Marche in data 29 agosto2019 di respingimento del reclamo proposto dalla ricorrente, è stato oggetto di due diverse ordinanze di riesame in sede cautelare.

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