TAR Palermo, sez. I, sentenza breve 2013-02-21, n. 201300422
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N. 00422/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00189/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 189 del 2013, proposto da -OMISSIS-, in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. G P, con domicilio eletto presso l’avv. C Modica Donà Delle Rose in Palermo, Piazzetta Bagnasco n.31;
contro
Comune di Raffadali in Persona del Sindaco
pro tempore
, non costituito in giudizio
nei confronti di
Direzione Didattica II Circolo Manzoni di Raffadali, in persona del legale rappresentante
pro tempore,
rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliata in Palermo, via A. De Gasperi 81;
per l'accertamento anche in via cautelare dell'obbligo
del Comune di Raffadali di garantire il diritto all'istruzione ed all'integrazione scolastica della piccola -OMISSIS-, mediante l'assegnazione di un assistente igienico personale per tutte le ore di frequenza scolastica e di un assistente all''autonomia e la comunicazione
per la condanna
del Comune di Raffadali all'assegnazione, in favore della piccola -OMISSIS-, di un assistente igienico personale per tutte le ore di frequenza scolastica e di un assistente all'autonomia e la comunicazione
ed altresì' per l'accertamento anche in via cautelare dell'obbligo
del Comune di Raffadali all'attivazione del servizio di trasposto da e per l'istituto scolastico frequentato dalla piccola -OMISSIS-
e per la condanna
del Comune di Raffadali ad attivare il servizio di trasporto da e per l'istituto scolastico frequentato dalla piccola -OMISSIS-
per il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dalla piccola -OMISSIS- e dall'odierna ricorrente, in ragione della mancata attivazione, fin dall'inizio del corrente anno scolastico, dei servizi di assistenza igienico-personale, all'autonomia e la comunicazione
ed ancora per la condanna del Comune di Raffadali, al risarcimento del danno non patrimoniale cagionato alla piccola -OMISSIS- ed all'odierna ricorrente, in ragione della mancata attivazione, fin dall'inizio del corrente anno scolastico, dei servizi di assistenza igienico-personale, all'autonomia e la comunicazione
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Direzione Didattica II Cirocolo Manzoni di Raffadali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2013 il dott. Giovanni Tulumello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato e depositato, la ricorrente ha chiesto che il comune intimato venisse condannato ad assegnare alla propria figlia minore un assistente specializzato per l’autonomia, la comunicazione, l’integrata permanenza e la socializzazione graduale, supportando la relativa domanda con la documentazione atta a dimostrare lo stato di disabilità della minore e la richiesta formulata, a tal fine, dal dirigente scolastico dell’istituto dallo stesso frequentato.
In via preliminare, deve essere affermata la giurisdizione di questo Tribunale, alla luce delle disposizioni di legge che attribuiscono al G.A. la competenza in materia di servizi (art. 133 c.p.a. che riproducono, sul punto, analoghe disposizioni della legge n. 205/2000).
Alla luce della documentazione prodotta in atti dai ricorrenti, la pretesa da questi avanzata deve essere positivamente valutata.
Dalle disposizioni dettate dalla legge n. 104/1992 – ed in particolare dall’art. 13 – in combinato disposto con l’attribuzione delle competenze ai comuni dell’attività assistenziale in favore dei minorati psico-fisici, contenuta all’art. 45 del D.P.R. n. 616/77, nonché dall’art. 22 della L.R. n. 15/2004, emerge chiaramente l’obbligo cogente dei comuni di fornire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, con handicap fisici o sensoriali.
In particolare, l’art. 22, comma 1, della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, stabilisce che “L'assistenza igienico-personale e gli altri servizi specialistici volti a favorire l'integrazione nella scuola dei soggetti con handicap grave di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono di competenza dei comuni singoli ed associati della Regione siciliana”.
E’ pertanto chiara l’imputabilità al Comune intimato dell’obbligo giuridico di provvedere alla erogazione delle prestazioni funzionali alla tutela del diritto degli studenti disabili.
Deve pertanto essere dichiarata fondata la pretesa dei ricorrenti ad avere assegnato da parte del comune resistente, a favore dei propri figli minori, un assistente specializzato per l’autonomia, la comunicazione, l’integrata permanenza e la socializzazione graduale, nonché per il trasporto scolastico (art. 28 l. 118/1971), trattandosi di una doverosa prestazione accessoria all’assolvimento dei compiti afferenti il diritto allo studio, la cui violazione configura la dedotta violazione degli artt. 2, 3, 34, 38 e 97 della Costituzione, secondo la costante giurisprudenza di questo Tribunale amministrativo (sez. III, sentenza n. 925/2009;sezione I, ordinanza 31 gennaio 2011, n. 98;sezione I, sentenze n. 1824/2011 e n. 2052/2011).
E’ altresì fondata la richiesta risarcitoria per il danno non patrimoniale sofferto, in conseguenza dell’inerzia del comune resistente.
Intervenendo la decisione definitiva del giudizio quando ormai è iniziato l’anno scolastico cui si riferisce la pretesa dei ricorrenti, l’accoglimento della domanda di condanna all’assegnazione dell’assistente non può comunque avere effetti totalmente satisfattivi rispetto alle ragioni della medesima parte, onde dev’essere accolta anche la ridetta domanda di risarcimento del danno per il periodo di anno scolastico durante il quale i minori sono rimasti sprovvisti di assistenza.
Considerato che la stessa appare fondata in quanto l’esecuzione del provvedimento illegittimo censurato ha prodotto quale effetto pregiudizievole la perdita della necessaria assistenza, complementare e funzionale rispetto alla piena continuità del sostegno al recupero, all’integrazione scolastica e allo sviluppo del disabile in situazione di gravità, integrando un arresto alla promozione dei suoi bisogni di cura, di istruzione e di partecipazione a fasi di vita “normale”.
Il riferito effetto pregiudizievole del provvedimento impugnato ha dunque cagionato un danno alla sfera psicologica del soggetto e alla sua vita di relazione (con riferimento allo specifico profilo dell’integrazione scolastica), accertato per tabulas mediante la certificata difformità fra il bisogno – correlato al documentato stato di disabilità – della prestazione compensativa della disabilità, e il suo rifiuto da parte della medesima amministrazione.
Ritiene il Collegio che tale danno possa essere equitativamente quantificato in €. 5.000, per l’intero anno scolastico;ed, in proporzione a tale cifra, €. 555,00 per ogni mese nel quale ognuno il minore interessato è rimasto sfornito di assistente.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto, e per l’effetto dichiarato che il comune resistente, è obbligato ad assegnare alla minore ricorrente un assistente specializzato per l’autonomia, la comunicazione, l’integrata permanenza e la socializzazione graduale, nonché all’attivazione del servizio di trasporto da e per l’istituto scolastico;nonché condannata tale amministrazione locale a risarcire, in favore di ciascuno della predetta minore € 555,00 per ogni mese nel quale la stessa è rimasto sfornita di assistente nel corso dell’anno scolastico considerato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.