TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2022-01-31, n. 202200062
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Testo completo
Pubblicato il 31/01/2022
N. 00062/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00941/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 941 del 2015, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato N P, con domicilio eletto presso il suo studio in Reggio Calabria, via B. Buozzi, n. 4;
contro
l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliata in Reggio Calabria, via del Plebiscito, n. 15;
per l'annullamento
del provvedimento emesso dall’Agenzia delle Dogane, a firma del Direttore Centrale, dott.ssa -OMISSIS-, del 17 luglio 2015, con cui è stata assunta la seguente determinazione “è revocata, ai sensi dell’art. 54 lett. b) del Testo Unico delle leggi doganali, della nomina di spedizioniere doganale conferita con la patente n. -OMISSIS-, rilasciata dall’Agenzia delle Dogane – Direzione Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti – in data 26.04.2011 prot. n. -OMISSIS-, al Sig. -OMISSIS-, nato a -OMISSIS-, per non essere il predetto più meritevole della fiducia dell’Amministrazione per il suo comportamento in rapporto alle leggi finanziarie ed a quelle relative alla disciplina economica e valutaria”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 15 dicembre 2021 la dott.ssa Agata Gabriella Caudullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 30 ottobre 2015 il ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha disposto a suo carico la revoca della nomina di spedizioniere doganale conferita con la patente n. -OMISSIS- rilasciata in data 26 aprile 2011.
La revoca è stata adottata ai sensi dell’art. 54 lett. b) del Testo Unico delle leggi doganali in quanto:
- “su alcune bollette doganali d’importazione sono state riscontrate irregolarità commesse dal Sig. -OMISSIS- attraverso la falsificazione delle firme dei funzionari doganali e l’elusione di controlli”;
- “il -OMISSIS-, in concorso con altri soggetti, ha posto in essere condotte lesive del rapporto di fiducia che deve legare il doganalista all’Amministrazione doganale e che, pertanto, è stato denunciato alla competente A.G. e rinviato a giudizio per le violazioni penali di cui agli artt. 471, 476, 479, 486, 640 c.p. con l’aggravante delle circostanze ex art. 61 c.p., di cui agli artt. 292 e 295, secondo comma, lett. c), del D.P.R. n. 43/73 e all’art. 70, primo comma, del D.P.R. n. 633/72”;
- “per le suddette imputazioni il G.U.P. del Tribunale di Palmi, in data 05/06/14, ha disposto il rinvio a giudizio del Sig. -OMISSIS- e degli altri soggetti coinvolti …”.
L’Agenzia delle Dogane ha ritenuto che le risultanze degli accertamenti compiuti nell’ambito delle attività d’indagine e gli addebiti formulati evidenziassero, “al di là dei profili di rilevanza penale, comportamenti contrari ai canoni della deontologia professionale e gravemente lesivi degli interessi tutelati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, al punto da far venir meno il requisito essenziale per il rilascio della patente di cui all’art. 48, comma 1, lett. d) del T.U.L.D. n. 43/73”.
Il -OMISSIS- è stato ritenuto, pertanto, non più meritevole della fiducia dell’Amministrazione “per il suo comportamento in rapporto alle leggi finanziarie ed a quelle relative alla disciplina economica e valutaria”.
2. Il ricorrente contesta la illegittimità del gravato provvedimento sotto i profili della violazione e falsa applicazione degli artt. 48 e 54 del DPR n. 73/1973, dell’eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, ingiustizia grave e assenza dei requisiti legittimanti il provvedimento di revoca.
I. La revoca sarebbe fondata esclusivamente sulla acquisita notizia del procedimento penale a carico del sig. -OMISSIS-. L’amministrazione, limitandosi a far discendere in via automatica l’applicazione della misura in questione dalla mera pendenza del procedimento penale sarebbe incorsa, invero, in una evidente carenza di istruttoria e di motivazione. Nessuna ulteriore verifica sarebbe stata posta in essere sulla personalità del ricorrente né il provvedimento impugnato dà atto delle risultanze degli accertamenti asseritamente compiuti.
L’amministrazione non avrebbe, peraltro, tenuto conto degli sviluppi del procedimento. Con provvedimento del 20 novembre 2012 il Tribunale di Palmi ha , invero, sostituito la misura cautelare degli arresti domiciliari con l’obbligo di presentazione, sottolineando la marginalità del ruolo del -OMISSIS- nella vicenda sottoposta all’attenzione dell’autorità giudiziaria.
II. L’amministrazione, peraltro, avrebbe illogicamente ritenuto di dover adottare il provvedimento di revoca senza attendere l’esito del giudizio penale, in palese violazione dell’art. 54 del DPR 73/1973 che, invero, ancora la revoca della patente alla condanna passata in giudicato, non alla mera pendenza di un procedimento penale.
III. Il provvedimento appare poi del tutto carente di proporzionalità ed altresì contraddittorio ove si osservi che la stessa amministrazione aveva disposto la sospensione facoltativa della patente “ fino a quando, anche con provvedimento non definitivo dell’A.G., sia stato prosciolto o assolto nell’ambito del procedimento penale avente come RGNR il n. -OMISSIS-”, ritenendo pertanto opportuno attendere gli esiti del giudizio penale prima dell’adozione di un provvedimento definitivo.
IV. Si configurerebbe, inoltre, una evidente violazione del principio di non colpevolezza avendo l’amministrazione ritenuto di revocare la licenza prima ancora che fosse accertata una responsabilità penale del -OMISSIS-.