TAR Salerno, sez. III, sentenza 2023-01-16, n. 202300112
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Testo completo
Pubblicato il 16/01/2023
N. 00112/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01573/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1573 del 2022, proposto da -OMISSIS- in qualità di amministratore unico e rappresentante legale della -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato L G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l’accertamento
del SILENZIO INADEMPIMENTO FORMATOSI SULLA -OMISSIS-EX ART. 103 D. L. 34/2020 CONVERTITO IN L. 77/2020
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS-
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2023 il dott. Valerio Bello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a., parte ricorrente ha adito il Tribunale per ottenere la declaratoria del silenzio illegittimamente serbato dall’amministrazione resistente sull’istanza di emersione del lavoro irregolare presentata, a norma dell’art. 103, d.l. 34/20, in data 13 luglio 2020, rimasta inevasa, nonché la condanna della medesima a concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
2. L’amministrazione resistente si è costituita in giudizio con memoria di stile.
3. Alla camera di consiglio del 9 gennaio 2023 parte ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con vittoria di spese, avendo l’amministrazione, dopo la notifica del ricorso, definito positivamente la procedura, mentre il Collegio ha rilevato d’ufficio la tardività del ricorso in quanto proposto oltre l’anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. Il difensore di parte ricorrente ha chiesto, conseguentemente, di essere rimesso in termini alla stregua dell’art. 37 c.p.a. in considerazione dell’esistenza di contrasti giurisprudenziali in ordine alla questione rilevata d’ufficio, indi la causa è stata trattenuta in decisione.
4. In via preliminare, va osservato che questa Sezione ha già avuto modo di aderire all’orientamento espresso più di recente dal Consiglio di Stato (sez. III, 09/05/2022, sent. n.3578) in forza del quale “il procedimento avviato con l'istanza di emersione del rapporto di lavoro irregolare nell'interesse di una persona di cittadinanza straniera deve essere chiuso nel termine di 180 giorni, e ciò in quanto ai sensi dell'art. 2, comma 4, l. 7 agosto