TAR Bari, sez. I, sentenza 2012-02-09, n. 201200297

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2012-02-09, n. 201200297
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201200297
Data del deposito : 9 febbraio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00321/2008 REG.RIC.

N. 00297/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00321/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 321 del 2008, proposto da Studio 9 Italia s.r.l. Agenzia di Marketing e Pubblicità, Tom s.r.l. Agenzia di Comunicazioni, Volkmann &
Rossbach Italia s.r.l., rappresentati e difesi dall’avv. V P, con domicilio eletto presso lo studio legale Trevi in Bari, via Tommaso Fiore, 62;

contro

Regione Puglia, rappresentata e difesa dagli avv.ti L A C e S D L, con domicilio eletto presso il primo in Bari, via Vito Nicola De Nicolò, 7;

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

- del bando di gara inviato alla G.U.C.E. il 14 dicembre 2007 ed alla G.U.R.I. il 18 dicembre 2007 relativo alla procedura aperta ai sensi del dlgs n. 163/2006 per l’affidamento del servizio di ideazione e realizzazione della campagna di comunicazione integrata e di servizi in Italia e all’estero ai fini della promozione turistica 2007/2008 della Regione Puglia;

- del capitolato speciale di appalto/disciplinare di gara annesso al bando di cui sopra;

- di ogni altro atto presupposto e conseguente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;

Viste le memorie difensive;

Vista l’istanza depositata in data 11 novembre 2011, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;

Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c) e 85, comma 9 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. F C e uditi nell’udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2011 per le parti i difensori avv.ti Daniela Lovicario, su delega dell’avv. V P, e Anna Del Giudice, su delega dell’avv. L A C;

Rilevato che parte ricorrente ha depositato in data 11 novembre 2011 istanza con cui ha formulato dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse in ordine alla decisione della causa nel merito, evidenziando che la gara è stata completamente espletata e che i lavori sono stati ultimati;

Ritenuto, infine, che in considerazione della natura e della peculiarità della presente controversia, nonché della qualità delle parti e della sopravvenienza evidenziata dai ricorrenti ( i.e. ultimazione dei lavori), sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità per compensare le spese di giudizio;

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