TAR Roma, sez. I, sentenza 2016-11-15, n. 201611329

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2016-11-15, n. 201611329
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201611329
Data del deposito : 15 novembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/11/2016

N. 11329/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00439/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 439 del 2016, proposto da:
Abbate F E, Giovambattista Ferriolo, rappresentati e difesi dall'avvocato R R C.F. RDORNR59P20A944I, presso il cui studio in Roma, viale Mazzini 114/B, sono elettivamente domiciliati;

contro

Il Ministero della giustizia, non costituito in giudizio;

per l’esecuzione del giudicato

costituito dalla sentenza n.6309/2012 della Corte di cassazione.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2016 la dott.ssa R C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con la statuizione di cui in epigrafe il Ministero della giustizia, ai sensi della l. 24 marzo 2001, n. 89, veniva condannato a corrispondere a parte ricorrente, quali difensori antistatari in un giudizio per equo indennizzo, una somma a titolo di spese legali.

Rappresentato che, nonostante il carattere definitivo della pronunzia e l’avvenuta notifica della stessa in formula esecutiva, l’amministrazione non ha provveduto all’adempimento del comando promanante dal titolo giudiziario, ha domandato parte ricorrente che, in accoglimento del presente mezzo di tutela, proposto ai sensi dell’art. 112 c.p.a., l’adito giudice amministrativo:

- dichiari, in esecuzione della statuizione di cui sopra, l’obbligo del Ministero della giustizia di provvedere al pagamento in favore della parte ricorrente delle somme dovute in forza del titolo giudiziario;

- disponga che a tanto provveda, pel caso di perdurante inadempimento, un commissario ad acta;

- disponga la condanna del Ministero al pagamento di una somma di danaro per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.;

- condanni l’amministrazione alle spese di lite del presente giudizio.

Il Ministero della giustizia non si è costituito in giudizio.

All’odierna camera di consiglio il ricorso è stato trattenuto in decisione

DIRITTO

1. Constatata la ritualità del gravame e la fondatezza della pretesa principale con esso fatta valere in giudizio dalla parte ricorrente – atteso che, sulla base delle depositate evidenze documentali, e in ragione del comportamento processuale serbato dall’Amministrazione della giustizia, la statuizione indicata in epigrafe non risulta, allo stato, aver ricevuto esecuzione – non può esimersi l’adito giudice amministrativo dal disporre l’accoglimento del mezzo di tutela all’esame nei termini e nei limiti di cui appresso.

2. In relazione alla domanda principale, pertanto, ordina la Sezione che il Ministero della giustizia, nella persona del Ministro p.t., provveda a dare piena e integrale esecuzione al provvedimento giudiziale di cui in epigrafe e, per l’effetto, provveda alla corresponsione in favore della parte ricorrente di tutte le somme spettanti per effetto del titolo, quali spese legali e interessi legali.

3. Va invece respinta la richiesta di condanna alla penalità di mora, di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., considerato che, in merito all’ordine giudiziale di pagamento delle spese legali in favore del legale dichiaratosi antistatario nel procedimento ex lege Pinto, l’orientamento di questo Tribunale, confermato dal Consiglio di Stato, è nel senso della non spettanza della penalità di mora al difensore suddetto, nel caso di inottemperanza (Tar Lazio, I bis, nn. 6421 e 6426 del 2015;
Cons. Stato, IV, n. 1442 del 2016).

In considerazione di quanto chiarito, il Collegio deve affermare l’obbligo del Ministero della giustizia di dare esecuzione al provvedimento giudiziale in epigrafe entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, previa decurtazione degli importi eventualmente già corrisposti.

4. Quanto al restante, il Collegio nomina, fin da ora, un commissario ad acta, che provvederà – una volta decorso il termine di giorni 90 (novanta) dalla notificazione, o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza – al pagamento, nello stesso termine, delle somme indicate in narrativa, alle quali dovrà essere altresì aggiunto l’importo dovuto per la penalità di mora, giusta quanto precedentemente stabilito.

Il predetto organo commissariale viene nominato nella persona del Dirigente dell’Ufficio I della Direzione Generale degli affari giuridici e legali del Ministero della giustizia.

5. Tenuto conto dei profili di danno erariale potenzialmente connessi alla vicenda in esame, il Collegio manda alla Segreteria ai fini della trasmissione del fascicolo di causa alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza.

6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

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