TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2022-11-18, n. 202202105

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2022-11-18, n. 202202105
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202202105
Data del deposito : 18 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/11/2022

N. 02105/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00499/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 499 del 2022, proposto da
N H, rappresentato e difeso dall'avvocato M C M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A M L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

A P, non costituito in giudizio;

per l'accesso

all’intera documentazione richiesta all’I.N.P.S. – Direzione Provinciale di Catanzaro, con istanza d’accesso ai documenti amministrativi, depositata per mezzo PEC, in data 7 marzo 2022.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2022 il dott. F T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. – N H si è rivolto a questo Tribunale Amministrativo Regionale dolendosi che l’INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, dopo avergli disconosciuto 8 giornate di lavoro agricolo prestate in favore dell’imprenditore agricolo A P, non gli abbia consentito l’accesso ai documenti amministrativi presupposti a tale decisione.

Ha domandato, quindi, la condanna dell’Istituto intimato a consentire l’accesso.

2. – Questo si è costituito deducendo l’inammissibilità della richiesta, generica e volta a un controllo generalizzato dell’operato dell’amministrazione, ed eccependo l’inutilità dell’accesso, non avendo gli atti dell’Istituto natura costitutiva del diritto.

In ogni caso, ha prodotto in giudizio il verbale ispettivo e il verbale delle dichiarazioni del lavoratore, sui quali ha fondato la determinazione.

3. – Il ricorso è stato trattato alla camera di consiglio del 16 novembre 2022.

4. – La produzione in giudizio della documentazione rilevante comporta che sia cessata la materia del contendere.

Le spese vanno poste a carico di parte resistente, essendo stato il suo diritto all’accesso nei fatti riconosciuta dalla stessa amministrazione, mercé la produzione in giudizio della documentazione richiesta.

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