TAR Bari, sez. II, sentenza 2014-12-17, n. 201401573

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2014-12-17, n. 201401573
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201401573
Data del deposito : 17 dicembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00103/2014 REG.RIC.

N. 01573/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00103/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 103 del 2014, proposto da:
Associazione XXI Secolo, Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra, Cooperativa 3^ Cappella San Francesco, Associazione Arma Aeronautica, Cooperativa 6 Marzo, Cooperativa Esperia, Cooperativa il Gabbiano, Cooperativa San Pio X, Cooperativa La Sapienza, tutte rappresentate e difese dagli avv.ti G D M e Lucrezia Girone, con domicilio eletto presso l’avv. Lucrezia Girone in Bari, via Clinia, 34;

contro

Comune di Foggia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti M B e D D, con domicilio eletto presso l’avv. Luigi D'Ambrosio in Bari, Piazza Garibaldi, 23;

nei confronti di

Progetto Finanza di Capitanata S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicola Marcone e Felice Eugenio Lorusso, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Bari, via Amendola, 166/5;

per l'annullamento,

previa sospensiva

della Determinazione dirigenziale 18.11.2013, n. 284 del registro settoriale e n. 1127 del registro generale, pubblicata all’Albo pretorio in data 28.11.2013, recante la tariffa di concessione delle aree per le cappelle cimiteriali;

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Foggia e di Progetto Finanza di Capitanata S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'Udienza Pubblica del giorno 23 ottobre 2014 la dott.ssa P P e uditi per le parti i difensori, avv. G D M, avv.ti M B e D D, e avv. Felice E. Lorusso;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Col ricorso rubricato in epigrafe, le associazioni ricorrenti hanno impugnato la determinazione dirigenziale con cui il Comune di Foggia ha provveduto a rideterminare la tariffa di concessione delle aree cimiteriali per cappelle gentilizie familiari e collettive, per una somma complessiva pari a 1566,40 €/mq.

Premettono in fatto le parti come questo Tribunale, con due passate pronunce (Sent. nn. 260 e 2360/2009), avesse già accertato l’illegittimità degli importi fissati in precedenza dal Comune, per carenza di motivazione.

Con la determinazione qui impugnata, dunque, l’Amministrazione avrebbe asseritamente violato il giudicato formatosi sulle suddette pronunce, ed inoltre agito in violazione di legge ed eccesso di potere, in quanto l’importo così rideterminato sarebbe nuovamente sfornito di apposita istruttoria. Le ricorrenti hanno pertanto chiesto l’annullamento del provvedimento comunale, previa sospensione degli effetti.

Per resistere al ricorso, si sono costituiti il Comune di Foggia e la controinteressata Progetto Finanza di Capitanata S.r.l. - concessionaria in project financing dell’ampliamento e adeguamento del cimitero comunale, nonché della manutenzione e gestione delle opere realizzate - entrambi eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso e chiedendo il rigetto dello stesso in quanto infondato, previa reiezione dell’istanza cautelare.

Alla Camera di Consiglio del 13.2.2014, il Collegio ha accolto la richiesta di misure cautelari e, per l’effetto, ha sospeso l’efficacia dell’atto impugnato con Ordinanza n. 101/2014, confermata poi dal Consiglio di Stato in sede di appello cautelare (Ord. n. 2760 del 25.6.2014).

In vista della trattazione del merito, fissata per il 23.10.2014, le parti hanno depositato memorie e documenti, nonché atto di rinuncia per otto delle nove associazioni ricorrenti, in considerazione dell’accordo transattivo raggiunto con l’Amministrazione comunale.

Con memoria di replica del 1°.10.2014, l’Associazione XXI Secolo ha insistito per l’accoglimento del ricorso, ribadendo la propria intenzione a proseguire il contenzioso.

Infine, con note del 18.10.2014, la società controinteressata, in considerazione dell’atto di rinuncia depositato e del ricorso autonomo (RG 1223/2014) promosso dall’Associazione XXI Secolo avverso i provvedimenti adottati dal Comune successivamente a quello qui gravato (Deliberazione GC n. 61 del 6.6.2014 e determinazioni dirigenziali n. 750 dell’8.7.2014 e n. 768 del 4.8.2014), prodotti in giudizio dalla stessa società, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere ovvero il sopravvenuto difetto di interesse.

All’Udienza Pubblica del 23.10.2014, la causa è passata dunque in decisione.

DIRITTO

Il ricorso va dichiarato improcedibile.

In disparte infatti il profilo di inammissibilità del ricorso con riferimento alla ricorrente Cooperativa 3^ Cappella San Francesco, per mancata sottoscrizione della procura alle liti apposta sul ricorso originario – come rilevato d’ufficio dal Collegio dopo il passaggio in decisione della causa – l’atto di rinuncia alla prosecuzione del giudizio sottoscritto da otto (recte, sette) delle nove ricorrenti rende comunque il gravame improcedibile con riferimento alle parti firmatarie della rinuncia.

Le suddette associazioni hanno infatti dichiarato di aver raggiunto un accordo transattivo con l’Amministrazione comunale, determinandosi così il loro sopravvenuto difetto di interesse.

Con riferimento invece alla prima intestataria del ricorso, Associazione XXI Secolo, che nella nota del 1°.10.2014 ha ribadito il proprio interesse alla prosecuzione del giudizio, il Collegio condivide le considerazioni fatte dalla società controinteressata in merito al ricorso autonomo proposto dalla ricorrente avverso gli atti adottati dall’Amministrazione successivamente a quello qui gravato, e relativi all’attuazione della procedura di assegnazione dei suoli cimiteriali, che ha determinato il venir meno dell’utilità per l’associazione a coltivare questo giudizio, essendosi adesso spostata l’attualità della lesione sui nuovi provvedimenti emessi e prontamente impugnati.

Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra svolte, il ricorso va dichiarato improcedibile.

In ragione della pronuncia di rito, le spese di lite possono compensarsi tra le parti.

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