TAR Genova, sez. I, sentenza 2024-12-09, n. 202400850
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Testo completo
Pubblicato il 09/12/2024
N. 00850/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00949/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 949 del 2024, proposto da
T s.p.a., Fincantieri Infrastructure Opere Marittime s.p.a., C.G.X. Costruzioni Generali Xodo s.r.l., Vippell s.r.l. e Zeta s.r.l., in persona dei legali rappresentanti pro tempore , in proprio e in qualità, rispettivamente, di mandataria e di mandanti del costituendo R.T.I., rappresentate e difese dall’avvocato N M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
La Spezia Container Terminal s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati G G, M V e M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- del provvedimento in data 15.10.2024, recante l’esclusione dalla procedura aperta per l’appalto dei lavori di realizzazione del “Nuovo Terminal Ravano del porto Mercantile di La Spezia - Primo Lotto Prestazionale”;
- di ogni atto presupposto o connesso, ivi incluso il verbale di gara n. 2 in data 11.10.2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di La Spezia Container Terminal s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 22 novembre 2024, la dott.ssa Liliana Felleti e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato e depositato il 25 ottobre 2024 T s.p.a., Fincantieri Infrastructure Opere Marittime s.p.a., C.G.X. Costruzioni Generali Xodo s.r.l., Vippell s.r.l. e Zeta s.r.l., in proprio e in qualità, rispettivamente, di mandataria e di mandanti del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese, hanno impugnato il provvedimento di esclusione dalla procedura aperta per l’appalto dei lavori del nuovo “Terminal Ravano” del porto mercantile di La Spezia, indetta da La Spezia Container Terminal s.p.a.
Le ricorrenti hanno articolato i seguenti motivi:
I) Violazione degli artt. 12 del d.l. n. 47/2014 e 119 del d.lgs. n. 36/2023. Violazione degli artt. 1, 3 e 4 del d.lgs. n. 36/2023 . Seppur impiegando l’imprecisa espressione “riservarsi”, le imprese del R.T.I. avrebbero dichiarato di fare ricorso al subappalto per tutte le categorie di lavorazioni per le quali non possiedono la necessaria qualificazione SOA. Pertanto, la sanzione espulsiva si rivelerebbe eccessiva e sproporzionata, in quanto focalizzata sulla forma della dichiarazione, nonostante la legge non imponga formule sacramentali, violando così i principi del risultato e dell’accesso al mercato.
II) Violazione dell’art. 110 del d.lgs. n. 36/2023. Ancora violazione degli artt. 1, 3 e 4 del d.lgs. n. 36/2023. Eccesso di potere per contraddittorietà, perplessità, carenza di istruttoria . Il soccorso istruttorio sarebbe stato soltanto apparente, avendo la stazione appaltante tenuto in non cale i chiarimenti resi dal raggruppamento sulla effettiva portata della dichiarazione di subappalto.
La Spezia Container Terminal s.p.a. si è costituita in giudizio, difendendo la piena legittimità del provvedimento gravato e instando per la reiezione dell’impugnativa.
Con decreto cautelare monocratico n. 262 del 26 ottobre 2024, confermato con ordinanza cautelare n. 271 dell’11 novembre 2024, il Tribunale ha accolto l’istanza di sospensione dell’atto impugnato e disposto l’ammissione con riserva alla gara del R.T.I. con capogruppo T s.p.a.
Alla pubblica udienza del 22 novembre 2024 la causa è stata assunta in decisione.
DIRITTO
1. Per una migliore comprensione della controversia, è opportuno esporre gli elementi salienti della fattispecie:
- il bando e il disciplinare di gara (docc. 3-4 ricorrenti) prescrivono il possesso in capo ai concorrenti della qualificazione SOA per le seguenti categorie e classifiche:
i) opere marittime e lavori di dragaggio OG7, prevalente, classifica illimitata;
ii) opere strutturali speciali OS21, scorporabile, classifica illimitata;
iii) strade, ferrovie e relative opere complementari OG3, scorporabile, classifica IV-bis;
iv) armamento ferroviario OS29,