TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2022-06-18, n. 202208148
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Testo completo
Pubblicato il 18/06/2022
N. 08148/2022 REG.PROV.COLL.
N. 11076/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11076 del 2021, proposto da
T P, rappresentato e difeso dall'avvocato G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Luca Giordano, 15;
contro
Ministero dell'Istruzione, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
A) del decreto cumulativo dirigenziale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Ministero dell'Istruzione, prot. n. 1480 del 1° settembre 2021 (successivamente comunicato), nella parte in cui reca il rigetto dell'istanza di riconoscimento della qualifica professionale conseguita in Romania per l'abilitazione all'insegnamento sulla classe comune A-18 Filosofia e Scienze Umane; B) dei pareri tecnici, di data e protocollo sconosciuti, eventualmente acquisiti nel corso dell'istruttoria, nei quali vengono ravvisate differenze sostanziali dei percorsi formativi seguiti in Romania rispetto al TFA; D) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 maggio 2022 la dott.ssa Silvia Piemonte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del giudizio parte ricorrente chiede l’annullamento del decreto dirigenziale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione del 1° settembre 2021 con cui l'Amministrazione ha rigettato l'istanza per il riconoscimento ai sensi della Direttiva 2005/36/CE, recepita in Italia con il D.Lgs. n. 206 del 2007, del percorso di formazione conseguito in Romania ai fini del riconoscimento dell’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso A-18 Filosofia e scienze umane nella scuola di istruzione secondaria superiore.
Espone di aver impugnato la precedente nota MIUR prot. n. 5636 del 2 aprile 2019, recante chiarimenti ed informazioni ai cittadini italiani che hanno concluso in Romania i percorsi denominati Programului de Studii psichopedogogice (Nivel I e Nivel II) e che tale ricorso è stato accolto con sentenza del Consiglio di Stato del 13 ottobre 2020 n. 6161, in riforma della pronuncia di questo TAR.
1.1 Si è costituito il Ministero resistente chiedendo rigettarsi il ricorso.
1.2All’esito della camera di consiglio del 14 dicembre 2021 con ordinanza n. 566 è stata accolta l’istanza di misure cautelari.
1.3All’udienza pubblica del 17 maggio 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Il ricorso è infondato.
2.1 L’Amministrazione nel provvedimento oggetto di gravame, nel richiamare l’art. 13 della Direttiva 2013/55/UE ha rilevato la mancanza dell’Attestazione di competenza professionale da parte dell’Autorità rumena “ ritenuta condizione necessaria ai sensi dell’art. 13 della citata Direttiva 2013/55/UE, nonché imprescindibile ai fini del riconoscimento della qualifica corrispondente in Italia, attraverso l’ambito disciplinare ivi dichiarato ” e considerato “ non poter procedere al confronto tra il percorso svolto dagli interessati in Romania e quello italiano, in mancanza di parte della documentazione indicata come imprescindibile nel modello di domanda di riconoscimento compilata, e/o della rispettiva attestazione di competenza professionale del Ministero rumeno, dal valore dirimente in quanto “unico attestato avente ufficiale e specifica attitudine certificativa dello spettro ossia della latitudine della abilitazione conseguita”, come statuito da numerose sentenze TAR favorevoli all’Amministrazione; ”
In sintesi l’Amministrazione ha rigettato l’istanza per il riconoscimento della qualifica professionale poiché in assenza dell’allegazione da parte dell’istante della certificazione sulla qualifica conseguita all’estero non è stato neppure possibile procedere al confronto tra i percorsi formativi come disposto con la pronuncia che ha annullato la nota MIUR del 2 aprile 2019.
Parte ricorrente sostiene al riguardo di avere in realtà allegato all’istanza e depositato la necessaria documentazione (“ ..il provvedimento impugnato è illegittimo e nullo in quanto si fonda su un errato presupposto di fatto ed un conseguente, quindi, difetto assoluto di istruttoria, in quanto la ricorrente, all’atto della presentazione della domanda di riconoscimento, allegava tutta la documentazione necessaria ivi compresa l’Adeverintia Ministeriale in uno a tutti i certificati rilasciati dall’Autorità Rumena debitamente tradotti in Italiano. ” -pag. 6 del ricorso-)
Tuttavia il Collegio non può