TAR Torino, sez. III, sentenza 2024-05-13, n. 202400490

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. III, sentenza 2024-05-13, n. 202400490
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202400490
Data del deposito : 13 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/05/2024

N. 00490/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01085/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1085 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Sonia Marzano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell’Arsenale, n. 21;



per l’annullamento

del provvedimento -OMISSIS- notificato in pari data via PEC con il quale il Comandante del Battaglione Alpini “Susa” del 3° Reggimento Alpini, ha rigettato il ricorso gerarchico avverso il documento -OMISSIS- con il quale, all’odierno ricorrente, è stata comminata la sanzione disciplinare di n. 7 giorni di consegna, nonché avverso tutti gli atti pregressi, connessi e conseguenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 aprile 2024 il dott. Lorenzo Maria Lico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con ricorso ritualmente notificato e regolarmente depositato presso la Segreteria del T.A.R. Piemonte -OMISSIS-, graduato scelto dell’Esercito Italiano in servizio presso il 3° Reggimento Alpini – Battaglione Alpini “Susa”, impugnava gli atti indicati in epigrafe con i quali veniva irrogata e confermata in sede di ricorso gerarchico la sanzione disciplinare della consegna di giorni 7 per il seguente motivo: “ In data -OMISSIS- durante l’attività addestrativa propedeutica al Modulo Movimento Montagna Estivo, dopo meno di 5 km di marcia percorsi in circa 3 ore, si fermava e si rifiutava di proseguire dimostrando scarso impegno in attività – art. 718 D.P.R. 90/2010 “Formazione militare”.

Gli atti indicati in epigrafe venivano impugnati per i seguenti motivi:

1. Eccesso di potere, irrazionalità, illogicità manifesta, travisamento dei fatti;

2. Eccesso di potere - violazione art. 1370, comma 1, c.o.m.;

3. Violazione art. 1366 c.o.m.- abuso di potere.

Si costituiva in giudizio parte resistente con comparsa di stile, affidando a successiva memoria ogni argomentazione difensiva volta a domandare declaratoria di infondatezza del ricorso.

Con ordinanza collegiale n. 51 del 16.2.2023 il Tribunale rigettava l’istanza di sospensione cautelare dell’efficacia del provvedimento impugnato avanzata da parte ricorrente per carenza del presupposto del periculum in mora , “ considerata l’entità e natura della sanzione ”. Il collegio, inoltre, dubitava anche della sussistenza del fumus boni iuris , “ non potendosi imputare all’amministrazione di non avere valutato una problematica documentata a posteriori ”.

All’udienza odierna il Collegio, preso atto del deposito, ad opera delle parti, di istanza di passaggio in decisione, tratteneva la causa in decisione.



DIRITTO

I motivi di ricorso primo e secondo possono essere scrutinati congiuntamente per identità di ratio , atteso che mediante gli stessi il ricorrente censura gli atti impugnati per non aver l’amministrazione adeguatamente tenuto in considerazione lo stato di salute del C.le Magg. Scelto -OMISSIS- e per non aver adeguatamente motivato sia in punto di an che di quantum della sanzione da irrogare.

In particolare, il ricorrente allegava di non aver potuto continuare la marcia, e portare così a termine l’esercitazione, a causa delle vesciche ai piedi, condizione di salute attestata da documentazione medica e conosciuta dai superiori che partecipavano all’esercitazione. Di tali circostanze, veicolate dal ricorrente nel corso del procedimento disciplinare, l’amministrazione non aveva tenuto

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