TAR Salerno, sez. I, sentenza 2023-02-03, n. 202300273
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Pubblicato il 03/02/2023
N. 00273/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00097/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 97 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS-,-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento della delibera della Giunta regionale prot. -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2023 il dott. F D L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. La nominata ricorrente ha impugnato la delibera prot. n. -OMISSIS-– notificata in data -OMISSIS-– con la quale la -OMISSIS- ha disposto la sua cancellazione in autotutela dall’elenco del -OMISSIS- art. 18, comma 2, L. 68/99, a far data dal -OMISSIS-. La ricorrente ha premesso che l’Ufficio di Collocamento Provinciale di Salerno in data -OMISSIS- l’ha iscritta nella lista di -OMISSIS- di cui all’art. 18 della L. n. 68/99, perché figlia di “-OMISSIS-” (art. 1, comma 2, del D.P.R. 333/2000;art. 34, comma 1, della legge n. 3/2003). Tuttavia, con l’impugnato provvedimento, sulla scorta di un successivo orientamento interpretativo della normativa di riferimento, giusta nota del ministero del Lavoro, in via di autotutela ha cancellato la ricorrente dal predetto elenco.
Parte ricorrente ha lamentato, con il primo motivo di ricorso, il difetto di motivazione in ordine all’interesse pubblico all’esercizio dell’autotutela, e, con il secondo motivo, l’erronea interpretazione della legge posta a fondamento dell’esercizio dell’autotutela.
Non si è costituita l’amministrazione intimata.
All’esito dell’udienza pubblica di discussione del giorno 25.1.2023 il Collegio ha riservato la decisione.
2. Con il primo motivo parte ricorrente ha lamentato che l’amministrazione intimata ha disposto la cancellazione in autotutela dalla-OMISSIS- senza indicare le ragioni di pubblico interesse pubblico attuale tale da giustificare l’esercizio del potere di autotutela.
Il motivo è infondato.
La giurisprudenza individua ipotesi in cui è in re ipsa l’interesse pubblico che giustifica l’esercizio di autotutela, che non necessita quindi di apposita motivazione, tra cui le ipotesi l’attività della Pubblica amministrazione risulta vincolata, oltre che nell’ an , anche nelle modalità di esercizio, come con riguardo al caso di annullamento dell’atto da cui deriva un’erogazione, in via continuativa, di somme non dovute, o come le ipotesi di annullamento d’ufficio da cui derivi il recupero di somme erroneamente corrisposte al privato.
Nel caso in esame, dalla illegittima iscrizione dall’elenco del -OMISSIS- art. 18, comma 2, L. 68/99 deriva una preferenza nell’assunzione del lavoratore iscritto da parte di datori di lavoro non solo privati ma anche pubblici, e in tale ultimo caso è evidente il danno che deriverebbe all’amministrazione, la quale sarebbe costretta alla indebita erogazione in via continuativa di somme retributive non dovute in quanto corrisposte a soggetto non avente diritto all’iscrizione nel -OMISSIS-.
Non sussiste pertanto il lamentato vizio di motivazione.
3. Con il secondo motivo parte ricorrente ha lamentato l’erronea cancellazione dal -OMISSIS-, al quale avrebbe pieno diritto di iscriversi ai sensi dell’art 18, comma 2, L. 68/99, in quanto figlia di “-OMISSIS-”;di conseguenza, secondo la prospettazione della ricorrente, per gli effetti del combinato disposto dell’art. 1 della Legge n. 407/98, dell’art. 18, comma 2 della legge n. 68/99, del D.P.R 333/2000 in ragione di quanto stabilito dal successivo D.P.R 243/2006, sussisterebbe il diritto all’iscrizione nella lista di collocamento obbligatorio mirato.
Il motivo è infondato.
Occorre considerare il combinato disposto delle seguenti norme:
« Per i coniugi e i figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di servizio, di guerra o di lavoro, nonchè per i soggetti di cui alla citata legge n. 407 del 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, l'iscrizione nei predetti elenchi è consentita esclusivamente in via sostitutiva dell'avente diritto a titolo principale. Tuttavia, il diritto all'iscrizione negli elenchi per le predette categorie sussiste qualora il dante causa sia stato cancellato dagli elenchi del collocamento obbligatorio senza essere mai stato avviato ad attività lavorativa per causa al medesimo non imputabile » (art. 1, comma 2 secondo e terzo periodo, d.p.r. 10 ottobre 2000 n. 333);
« Le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, sono estese al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai genitori o ai fratelli conviventi e a carico qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio per effetto di ferite o lesioni di natura violenta riportate nello svolgimento di attività operative ovvero a causa di atti delittuosi commessi da terzi » (art. 34 l. 16.1.2003 n. 3);
« I soggetti di cui all'art. 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificato dal comma 1 del presente articolo, nonché il coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi godono del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli. Per i soggetti di cui al presente comma, compresi coloro che svolgono già un'attività lavorativa, le assunzioni per chiamata diretta sono previste per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all'ottavo livello retributivo. (…) » (art. 1 c. 2 l. 23.11.1998 n. 407).
Sulla base di tale articolato normativo, è corretta la ricostruzione contenuta nel provvedimento impugnato, secondo cui:
« dal combinato disposto degli art. 1, comma secondo, 2 e 3 capoversi, del DPR. 333 del 10/10/2000 e 34 della L. 3/2003, risulta che hanno titolo all’iscrizione negli elenchi del Collocamento obbligatorio (attuale -OMISSIS-):
1) l'avente diritto a titolo principale (Vittima del Dovere) purché non siano stati raggiunti i limiti anagrafici per il pensionamento;
2) In via sostitutiva, i congiunti tassativamente indicati, ai quali potrà essere trasmesso il menzionato diritto all'iscrizione in argomento, purché il dante causa:
• "sia stato cancellato dagli elenchi del collocamento obbligatorio senza essere mai stato avviato ad attività lavorativa, per causa al medesimo non imputabile" Art. 1", comma 2" D.P.R. 300/2000;
• sia deceduto o riconosciuto permanentemente inabile al servizio, per infermità contratte durante l'espletamento delle funzioni di ufficio e per eventi accaduti e considerati rilevanti al fine del riconoscimento di "Vittima del Dovere". Art. 34, comma 1', della L. 3/2003. (…)
Pertanto (…) il dante causa deve presentare due requisiti soggettivi (status di -OMISSIS- ed inabilità permanente al servizio) ed uno oggettivo (mancata fruizione di qualsiasi atto di avviamento obbligatorio).
Nel caso in esame, risulta che la sig.ra Villani Rita, madre del soggetto innanzi menzionata:
risulta titolare di un solo requisito soggettivo, lo status di "-OMISSIS-";egli infatti è privo di quello ulteriore della ''non idoneità permanente in modo assoluto, al servizio" c.d. inidoneità permanente al servizio e non ha prodotto autocertificazione circa la mancata fruizione di atti di
avviamento obbligatorio al lavoro ».
Peraltro parte ricorrente non ha contestato tale ultima allegazione fattuale contenuta nel provvedimento impugnato, secondo cui il dante causa (-OMISSIS-) nel caso in esame è privo del requisito della ''non idoneità permanente in modo assoluto, al servizio", e non ha prodotto autocertificazione circa la mancata fruizione di atti di avviamento obbligatorio al lavoro.
Ne consegue che anche il secondo motivo è infondato.
4. Il ricorso è pertanto respinto.
5. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, in ragione della soccombenza dell’unica parte costituita.