TAR Brescia, sez. I, sentenza 2010-08-06, n. 201002661
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N. 02661/2010 REG.SEN.
N. 00831/1999 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 831 del 1999, proposto da:
Comune di Brescia, rappresentato e difeso dagli avv. F M, A O, con domicilio eletto presso F M in Brescia, C.To S. Agata,11/B;
contro
Regione Lombardia, rappresentato e difeso dall'avv. M C, con domicilio eletto presso T.A.R. Segreteria in Brescia, via Malta, 12;
nei confronti di
Provincia di Brescia;F Spa, T L, G M e Figli Snc, rappresentati e difesi dall'avv. E C, con domicilio eletto presso E C in Brescia, via Saffi, 5 (Fax=030/2906273);R S Srl, rappresentato e difeso dall'avv. V S, con domicilio eletto presso V S in Brescia, via XX Settembre, 8;Nuova Beton Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Rinaldo Frau, Giuseppe Venturini, con domicilio eletto presso Giuseppe Venturini in Brescia, Cancellato Albo V. Studio Miglioli;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Ass. Ambientalista Legambiente Onlus, rappresentato e difeso dagli avv. Pietro Garbarino, Pierluigi Valerio, con domicilio eletto presso Pietro Garbarino in Brescia, via Malta, 3;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
AVVERSO DEL. G.R.L. 3.3.99, N. VI/1159 DI REVISIONE E MODIFICA PIANO ATTIVITA' ESTRATTIVE DI CAVA.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lombardia e di F Spa e di T L e di R S Srl e di Nuova Beton Spa e di G M e Figli Snc;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 luglio 2010 il dott. S C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e in diritto:
-che con atto notificato in data 28.6.1999 e depositato in data 15.7.1999 la parte ricorrente ha proposto ricorso giurisdizionale dinanzi a questo Tribunale avverso il provvedimento specificato in epigrafe, chiedendone l'annullamento per i dedotti motivi di illegittimità;
- che con atto depositato in data 23.6.2010 la parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione del ricorso a spese compensate;
- che sussistono i presupposti per emettere la declaratoria conseguente;