TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2024-02-26, n. 202403781
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 26/02/2024
N. 03781/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01467/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1467 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati R C, G L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio R C in Roma, viale Liegi 35b;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
della determina dirigenziale del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare prot. n.-OMISSIS- del 15.11.2022, notificata il 22.11.2022, con la quale, in pretesa esecuzione della sentenza di codesto ecc.mo TAR n. -OMISSIS- del 29.8.2022, è stata (nuovamente) disposta nei riguardi del Tenente Colonnello Carabinieri spe R -OMISSIS-, già sospeso precauzionalmente dall'impiego, “a decorrere dal 19 dicembre 2019, ai soli fini giuridici, la sanzione della “perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari” ai sensi degli articoli 1373, 861, comma primo, lettera d) e 867, comma quinto del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e, per l'effetto, il predetto Ufficiale cessa dal servizio permanente e viene iscritto d'ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell'Esercito Italiano, senza alcun grado, ai sensi degli articoli 923, comma primo, lettera i) e 861, comma quarto del richiamato Decreto Legislativo n. 66/2010”; nonché di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente e/o, comunque, connesso, oltre che richiamato nella predetta determina dirigenziale, con particolare riguardo a: (i) verbale della Commissione di Disciplina del 16.12.2020 ove l'ufficiale è stato ritenuto “NON meritevole di conservare il grado”; (ii) note prot. n. -OMISSIS- del 17.10.2020 del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri recanti rispettivamente “Ordine di deferimento alla Commissione di Disciplina”, “Ordine di costituzione e convocazione della Commissione di Disciplina” e comunicazione all'interessato dell'avvenuto deferimento alla Commissione di Disciplina; (iii) relazione finale del 28.7.2020 redatta dall'Ufficiale Inquirente; (iv) nota di contestazione degli addebiti dell'1.7.2020 redatta dall'Ufficiale Inquirente, notificata in pari data al ricorrente, e presupposta nota prot. n. 5168/4-6-22 dell'8.6.2020 con cui il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri ha nominato il predetto Ufficiale Inquirente; (v) nota prot. n. -OMISSIS- del 29.1.2020, spedita il 30.1.2020, del Comando Legione Allievi Carabinieri di conclusione degli accertamenti preliminari e proposta di avvio della inchiesta disciplinare formale nei confronti del ricorrente e, per quanto occorrer possa, nota prot. n. -OMISSIS- del 21.2.2020 del Comando della Scuola dell'Arma dei Carabinieri;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2023 la dott.ssa A V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente, Tenente Colonnello dell’Arma dei Carabinieri, ha impugnato la determina dirigenziale del 15.11.2022 con la quale il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare gli ha nuovamente comminato la sanzione della perdita del grado, in esecuzione della sentenza n. -OMISSIS- del 29.8.2022, che aveva annullato la medesima sanzione disciplinare di Stato precedentemente inflittagli, a seguito del coinvolgimento del ricorrente medesimo nel procedimento penale (n. -OMISSIS- R.G.) avviato dinanzi al Tribunale di Catanzaro, in relazione a fatti che sarebbero stati da lui commessi, secondo l’ipotesi accusatoria, quando ricopriva l’incarico di Comandante Provinciale di Teramo (anno 2018).
Espone in fatto che, nell’ambito dell’indagine penale suddetta, in data 19.12.2019, era stato sottoposto a custodia cautelare in esecuzione di un provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Catanzaro, riguardante n. 338 soggetti, indagati a vario titolo, nell’ambito del complesso procedimento penale promosso dalla Procura di Catanzaro. Con specifico riferimento alla posizione dell’odierno ricorrente i reati ipotizzati a suo carico, secondo l’ordinanza del GIP, erano quelli di:
- “Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio” (artt. 61 n. 2, 81 cpv, 110 e 326 con l’aggravante di cui all’art. 416 bis 1 c.p.);
- “Abuso d’ufficio” (artt. 61 n. 2, 81 cpv, 110 e 323 c.p. aggravato dalla circostanza di cui all’art. 416 bis 1 c.p., per avere “…agevolato l’attività dell’associazione di tipo ‘ndranghetistico, sempre con riferimento alla pratica “..omissis..” pendente presso la Prefettura di Teramo” (stralcio sub doc. 1 ric).
Ai sensi dell’art. 915, co. 1, d.lgs. n. 66/2010, a seguito dell’esecuzione della misura cautelare personale, il ricorrente era stato sottoposto a sospensione obbligatoria (precauzionale) dall’impiego. In data 18.1.2020, su decisione del Tribunale del Riesame di Catanzaro, la custodia cautelare in carcere era stata convertita negli arresti domiciliari.
Nei confronti del ricorrente veniva quindi proposta la sottoposizione ad inchiesta formale dal Comando di appartenenza (Comando Legione Allievi) con nota prot. n. -OMISSIS-/del 29.1.2020, acquisita dal Comando Generale il successivo 30.1.2020. Seguiva il provvedimento del Comando generale dell’Arma dei carabinieri in data 8 giugno 2020, recante l’avvio dell’inchiesta formale, ai sensi dell’articolo 1378 del decreto legislativo n. 66 del 2010.
Quindi, in data 1 luglio 2020, al ricorrente veniva notificato l’atto di avvio del procedimento disciplinare ai sensi dell’art. 1376 d.lgs. n. 66/2010 (doc. 7 ric.) con cui l’Ufficiale inquirente (nominato dal Comando Generale con nota prot. n. -OMISSIS-) gli contestava il seguente addebito disciplinare: “Ufficiale dei Carabinieri, violando i doveri inerenti alle sue funzioni e comunque abusando della sua qualità di pubblico ufficiale, quale Tenente Colonnello dell’Arma dei Carabinieri con l’incarico di Comandante Provinciale di Teramo:
-acquisiva notizie d’ufficio che dovevano rimanere segrete (relative a un’indagine effettuata dai CC di -OMISSIS-, che vedevano coinvolto quale persona offesa l’imprenditore edile -OMISSIS-) e, ne rivelava o ne agevolava la conoscenza all’Avv. -OMISSIS--legale del cit. imprenditore. In Prov. CZ il 25 febbraio 2018;
- rivelava a -OMISSIS- -OMISSIS-, notizie d’ufficio che dovevano rimanere segrete o ne agevolava la conoscenza, riferendo che l’imprenditore -OMISSIS- era monitorato o comunque oggetto di investigazione da parte della Guardia di Finanza. In Catanzaro, il 3 agosto 2018;
-su richiesta dell’Avv. -OMISSIS- esaminava una pratica, relativa alla ditta -OMISSIS-, pendente presso la Prefettura di TE, rivelando criticità oggetto delle verifiche in corso. In Prov. CZ il 22 settembre 2018”. Ciò con l’aggravante di aver commesso il fatto per agevolare l’attività dell’associazione di tipo mafioso ‘ndranghetistico, nota come cosca -OMISSIS-.
-in concorso con -OMISSIS- -OMISSIS-, in violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità della p.a. sanciti dagli arttt. 3 e 97 della Costituzione, nonché in violazione del segreto istruttorio di cui agli artt. 326 c.p. e legge 241/1990 sul procedimento amministrativo, intenzionalmente procuravano a -OMISSIS- un ingiusto vantaggio patrimoniale, concertando preventivamente le modalità e tempi di intervento per la definizione della “pratica” pendente dinanzi la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Teramo. In provincia di Teramo, tra il 22 ed il 25 settembre 2018, nonché il 2 ottobre 2018, con l’aggravante di aver commesso il fatto per agevolare l’attività di associazione di tipo mafioso ‘ndranghetistico”.
I fatti, come sopra formulati nella contestazione disciplinare, risultavano integralmente mutuati dai capi d’imputazione di cui al succitato procedimento penale. Il loro rilievo disciplinare veniva riferito alla violazione dei doveri di cui agli artt. 712 (doveri attinenti al giuramento), 713 (Doveri attinenti al grado), 717 (Senso di responsabilità), 722 (Doveri attinenti alla tutela del segreto), 725 (Doveri propri dei superiori), 732 (Contegno del Militare) del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90.
Successivamente, con sentenza n. -OMISSIS- del 17.7.2020, depositata il 28.7.2020, la Corte Suprema di Cassazione, Sesta Sezione Penale, in accoglimento del ricorso proposto dall’odierno ricorrente, ha annullato senza rinvio l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Catanzaro e quella presupposta del GIP di Catanzaro di applicazione della misura cautelare in relazione ai reati di cui ai capi “A-bis.4” e “A-bis.5” (corrispondenti a quelli sopra trascritti), disponendo l’immediata liberazione del ricorrente, che poi effettivamente è stata ordinata dalla Procura Generale della Corte di Cassazione il 18.7.2020. Quindi, con nota del 21.7.2020 l’incolpato ha trasmesso all’Ufficiale inquirente copia dell’ordinanza del Tribunale del Riesame di Catanzaro e del dispositivo della Corte di Cassazione del 17.7.2020.
Con note del 17.10.2020 il Comando Generale ha ordinato il deferimento del ricorrente alla Commissione di Disciplina, ha nominato i componenti di detta Commissione e ha proposto che nei confronti del ricorrente fosse “…disposta la sospensione precauzionale