TAR Milano, sez. I, sentenza 2024-12-13, n. 202403641
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Testo completo
Pubblicato il 13/12/2024
N. 03641/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00307/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 307 del 2023, proposto da
E-Distribuzione S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Carmina Toscano, Giuseppe Lo Pinto, Fabio Cintioli, Valentina Novara, Alessandro La Forgia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Arera Autorita' di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;
Vpd OL 2 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Simone Cadeddu, Jacopo Nardelli, Chiara Nuzzo, Camilla Triboldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Regione Lazio, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 692/2022/E/EEL del 20 dicembre 2022, recante “Decisione del reclamo presentato da PD SOLAR 2 S.R.L. nei confronti di E-distribuzione S.P.A., relativo alla pratica di connessione identificata con il codice di rintracciabilità 270589937”, notificata a e-distribuzione in data 22 dicembre 2022; di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, tra i quali, se ed in quanto occorrer possa: i) del parere tecnico della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità del 10 dicembre 2022, conosciuto solo per essere citato nel corpo della Deliberazione n. 692/2022/E/EEL; ii) del verbale del 27.1.2022 del “Tavolo tecnico di confronto a conclusione della fase del procedimento di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/06”, nella parte in cui l'Area VIA della Regione Lazio “sottolinea che la soluzione di elettrodotto aereo determina un giudizio negativo sull'impatto visivo inoltre interferendo con aree vincolate da PTPR comporta tra l'altro l'acquisizione di parere paesaggistico […]. Invita la proponente a proporre soluzioni alternative che prevedano l'interramento del cavidotto”; iii) della nota della Regione Lazio del 14.2.2022, recante “procedura di valutazione di impatto ambientale – provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27 bis del d.lgs. 152/06 sul progetto di <<interventi di realizzazione dell'impianto fotovoltaico di 7.523,28 kWp denominato Gavignano da parte dell'impresa PD OL 2 s.r.l., nel Comune di Gavignano>>. […] Richiesta integrazioni a norma dell'art. 27 bis, comma 5 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Arera Autorita' di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e di Vpd OL 2 S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2024 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente E-distribuzione S.p.A. ha impugnato la dDeliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 692/2022/E/EEL del 20 dicembre 2022, recante “Decisione del reclamo presentato da PD SOLAR 2 S.R.L. nei confronti di E-distribuzione S.P.A., relativo alla pratica di connessione identificata con il codice di rintracciabilità 270589937”, notificata a e-distribuzione in data 22 dicembre 2022. Con la suddetta deliberazione ARERA ha accolto il reclamo presentato da PD SOLAR 2 S.R.L. ritenendo che la richiesta di modifica del preventivo presentata da PD in data 4 febbraio 2022 per l’interramento della linea elettrica sia stata imposta durante l’iter autorizzativo e, quindi, rientrava nell’ambito di applicazione dell’articolo 7, comma 8, primo periodo del TICA. Ha quindi prescritto all’odierna ricorrente di emettere un nuovo preventivo gratuito ai sensi dell’art. 7.8, primo periodo, del TICA per “imposizione derivante da iter autorizzativo”, nonché di erogare a favore della PD OL 2 un indennizzo quantificato nei giorni intercorrenti tra la data di scadenza per l’emissione del preventivo e la data effettiva di emissione dello stesso ai sensi dell’articolo 14 del TICA.
Contro la suddetta deliberazione, nella parte in cui ha prescritto alla ricorrente di emettere un nuovo preventivo gratuito, E-distribuzione S.p.A. ha sollevato i seguenti motivi di ricorso.
I) Violazione e falsa applicazione della Deliberazione 23 luglio 2008 – ARG/elt99/08 (recante il TICA) e in particolare dell’art. 7.8 dell’Allegato A. Violazione e falsa applicazione degli artt. 27 bis e 28 d.lgs. 152/2006. Eccesso di potere per irragionevolezza e manifesta illogicità. Difetto di istruttoria. Erroneità dei presupposti.
La