TAR Firenze, sez. II, sentenza 2018-11-12, n. 201801468

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. II, sentenza 2018-11-12, n. 201801468
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201801468
Data del deposito : 12 novembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/11/2018

N. 01468/2018 REG.PROV.COLL.

N. 01705/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1705 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati M S e M N, con domicilio eletto presso il primo in Firenze, viale S. Lavagnini n. 41;

contro

il Ministero dell'Interno in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso la quale è domiciliato ex lege in Firenze, via degli Arazzieri 4;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del decreto del Questore di Firenze n. prot. 454 del 22.6.2017, tradotto e notificato a mani alla ricorrente il 12/10/2017 presso i locali della Questura di Firenze, con il quale il Questore ha decretato il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno invitandola a lasciare il territorio dello Stato entro 15 giorni con l'avvertenza che, in mancanza, si sarebbe proceduto ai sensi dell'art. 13 del testo unico, e di ogni altro atto ad esso presupposto e/o connesso e/o consequenziale;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 20\3\2018:

- del provvedimento della Questura di Firenze, Ufficio immigrazione, prot. nr. 87 Imm. Cont. Cat. A12/2018 del 9/2/2018, mai notificato e depositato in data 13/2/2018 nel fascicolo telematico dall' Avvocatura dello Stato nel procedimento di cui al ricorso principale RG n. 1705/2017, recante l'esito del riesame dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno con conferma del rigetto della stessa, unitamente al provvedimento prot. nr. 87bis Imm. Cont. Cat. A12/2018 del 9/2/2018 di richiesta di deposito telematico della Questura di Firenze alla Avvocatura dello Stato, entrambi ricompresi sotto un unico protocollo in uscita n. 0010512 del 12/02/2018 Uscita Cod. Amm.m_it e depositati dall'Avvocatura dello Stato, nonché di ogni atto comunque ad essi connesso, presupposto o conseguente ancorché incognito.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 ottobre 2018 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. L’odierna ricorrente, cittadina georgiana, era titolare di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato con scadenza al 31 dicembre 2013. Prima di tale termine si è recata in visita nel proprio paese di origine e ivi si è però trattenuta anche dopo la scadenza del titolo, il cui rinnovo è stato chiesto alla Questura di Firenze solo il 10 novembre 2016. La richiesta è stata rifiutata con provvedimento questorile 22 giugno 2017, prot. 454, a causa del ritardo nella sua presentazione e della permanenza della ricorrente nel paese di origine per due anni, senza che avesse allegato gravi e comprovati motivi. Inoltre essa non avrebbe dimostrato di disporre di un reddito annuo di importo almeno pari a quello della pensione sociale a partire dall’anno 2013.

Il provvedimento è stato impugnato con il presente ricorso, notificato il 5 dicembre 2017 e depositato il 27 dicembre 2017.

La ricorrente deduce che prima della scadenza del titolo di soggiorno si era recata nel paese nativo con intento di fare rientro in Italia per riprendere l’attività lavorativa in tempi utili per il suo rinnovo, ma colà si sarebbe ammalata gravemente di tubercolosi e la necessità di sottoporsi a cure non le avrebbe consentito il ritorno prima dell’anno 2016. Afferma che una volta rientrata avrebbe trovato lavoro come badante in convivenza presso la sig.ra -OMISSIS- di San Miniato, che l'ha assunta con regolare contratto di lavoro a tempo determinato fornendo un reddito più che sufficiente al proprio sostentamento. Al termine del contratto è stata nuovamente assunta, sempre come badante convivente, presso la sig.ra -OMISSIS-a Firenze con contratto a tempo indeterminato recependo una retribuzione sufficiente ad ottenere il titolo di soggiorno. Sostiene che la malattia sofferta in Giorgia costituirebbe valida giustificazione all’interruzione del soggiorno in Italia e al conseguente ritardo della richiesta di rinnovo del titolo.

Sarebbe poi illegittimo, a suo dire, l’assunto questorile secondo cui dovrebbe dimostrare la fruizione di un reddito sufficiente a partire dal 2013 poiché in tale anno era impedita a rientrare, e quindi a lavorare in Italia, a causa della malattia che l’aveva colta in Giorgia;
peraltro la valutazione del requisito riguardante la sussistenza del requisito reddituale deve essere effettuato al momento di rilascio del titolo di soggiorno.

Si è costituita con memoria di stile l’Avvocatura dello Stato per il Ministero dell’interno, chiedendo la reiezione del ricorso.

Con ordinanza 12 gennaio 2018, n. 11, è stata accolta la domanda cautelare a fini di riesame.

2. L’Amministrazione, in esito alla citata ordinanza, ha depositato in atti il 13 febbraio 2018 una relazione in cui si conferma la reiezione dell’istanza della ricorrente per il rinnovo del titolo di soggiorno.

Secondo l’Amministrazione, la documentazione da lei prodotta in sede di ricorso per dimostrare la malattia asseritamente sofferta nel paese nativo consisterebbe in una mera traduzione dal georgiano all’inglese di un certificato sul suo stato di salute accompagnato da un atto notarile attestante l’autenticità della firma del traduttore, e non potrebbe avere alcuna valenza ai fini di una valutazione da parte dell’Amministrazione. Non risulta infatti allegata alcuna certificazione sanitaria originale sottoscritta dalle autorità sanitarie georgiane che, peraltro, avrebbe dovuto essere tradotta e legalizzata dalla Rappresentanza diplomatica in Georgia. Inoltre dalla traduzione in lingua inglese della certificazione georgiana, a seguito di un’ulteriore traduzione in italiano, si evincerebbe che la ricorrente è stata sottoposta a esami diagnostici e ad alcune ospedalizzazioni genericamente riportate ma non sarebbe indicata la data effettiva di ricovero in ospedale né la sua durata, e pertanto la documentazione non sarebbe utile a circoscrivere cronologicamente i fatti che le avrebbero impedito di rientrare in Italia. Durante il procedimento la ricorrente aveva poi addotto motivazioni diverse a giustificazione del suo mancato rientro, consistenti in comportamenti violenti da parte del proprio coniuge.

Con successiva ordinanza 21 febbraio 2018, n. 103, è stata accolta la domanda cautelare.

3. Con ricorso per motivi aggiunti, notificato il 19 marzo 2018 e depositato il 20 marzo 2018, è stato impugnato l’esito del riesame.

La ricorrente lamenta che l’adozione di motivazioni ulteriori a giustificazione del suo ritardato rientro in Italia non potrebbe essere ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno e, peraltro, il provvedimento di conferma impugnato contrasterebbe con il provvedimento originario che non fa neppure riferimento ad esse. Questo dimostrerebbe la mancata valutazione da parte dell’Amministrazione delle ragioni giustificatrici del ritardo nella presentazione dell’istanza de qua . Deduce poi che il documento prodotto sarebbe un documento sanitario comprovante la grave malattia da cui era stata colpita e la legalizzazione sarebbe richiesta solo per le pratiche di cittadinanza, non per il rinnovo dei permessi di soggiorno di breve o media durata. In ogni caso i documenti sono stati tradotti, legalizzati e depositati in giudizio. Tale documentazione riporterebbe poi in maniera specifica le date della prima diagnosi della malattia e della completa guarigione che coinciderebbero con i tempi di scadenza e richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno. L’Amministrazione, infine, illegittimamente avrebbe omesso di valutare il suo stato di attuale occupazione, in violazione della norma di cui all’articolo 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998.

All’udienza del 31 ottobre 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.

4. Il gravame è fondato e deve essere accolto.

La ricorrente ha dimostrato in modo sufficiente l’esistenza di gravi motivi a giustificazione dell’assenza prolungata dal territorio nazionale con la produzione di certificato medico rilasciato del centro “LTD LJ” per la cura della tubercolosi e delle malattie infettive della West Georgia. La documentazione è stata prodotta sub doc. 7 con deposito dell’originale e di traduzione inglese, regolarmente apostillata a norma della convenzione dell’Aia 5 ottobre 1961. Il documento risulta correttamente formato e tradotto in base a quanto disposto dall’articolo 33 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, il quale al comma 3 richiede la traduzione in lingua italiana di atti e documenti formati all’estero da autorità straniere affinché possano essere fatti valere nel territorio nazionale, ma al comma 5 fa salve le esenzioni dall’obbligo della legalizzazione della traduzione stabilite da accordi internazionali, tra cui la convenzione suddetta che ha effetto anche nei confronti della Georgia. Il documento depositato risulta quindi conforme a quanto dispone l’ordinamento e non può non essere preso in considerazione.

Risulta dal certificato in questione che la ricorrente è stata ricoverata in regime di “day hospital” il 16 dicembre 2013 per tubercolosi, con guarigione avvenuta nel 2016: la scansione temporale corrisponde quindi al periodo in cui è stata assente dal territorio nazionale e non vi sono ragioni per le quali non debba essere preso in considerazione. La circostanza rappresentata nella relazione questorile del 2 maggio 2018, ovvero che la ricorrente prima del diniego del permesso di soggiorno aveva dichiarato che l’assenza era da imputarsi a violenze subite dal coniuge per poi evidenziare solo in sede di contenzioso l’insorgenza della malattia, non appare tale da escludere a priori la validità della documentazione medica sopracitata. Appare bizzarro che il suo deposito sia avvenuto in corso di causa e non in sede di procedimento, ma ciò non costituisce ragione sufficiente per affermare che la ricorrente non ha ragioni giustificatrici del suo allontanamento dal territorio nazionale e del ritardo nella presentazione dell’istanza di rinnovo del titolo di soggiorno. Sotto questo profilo l’affermazione contenuta nell’atto impugnato che “la straniera non ha dimostrato gravi e comprovati motivi per giustificare l’assenza dal territorio dello Stato” è apodittica e vizia, per difetto di motivazione e istruttorio, i provvedimenti impugnati che devono quindi essere annullati, in accoglimento del ricorso principale e del ricorso per motivi aggiunti.

A fini conformativi l’Amministrazione dovrà rivalutare la posizione della ricorrente alla luce (anche) delle circostanze sopradescritte e tenendo conto della sua attuale situazione lavorativa.

Le spese seguono la soccombenza e la Questura di Firenze è quindi condannata al loro pagamento nella misura di € 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge.

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