TAR Bari, sez. I, sentenza 2012-05-04, n. 201200885
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 00885/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00938/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 938 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da I A s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti F M e F C, con domicilio eletto presso l’avv. P B in Bari, via Melo, 114;
contro
Ferrovie Appulo Lucane s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. P L P, con domicilio eletto presso l’avv. Antonio Colaleo in Bari, via Principe Amedeo, 197;
nei confronti di
S M s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. S P, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Principe Amedeo, 197;
per l'annullamento
dell’atto con cui la società resistente ha aggiudicato definitivamente alla S M s.p.a. l’appalto per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di completamento della linea Bari – Bitritto con nuovo percorso tra S. Andrea e Bari Centrale;
per la dichiarazione di inefficacia del contratto e per il risarcimento in forma specifica ovvero per equivalente;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ferrovie Appulo Lucane s.r.l. e di S M s.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 aprile 2012 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti F C, Francesco Zaccone (per delega di P L P) e S P;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con bando di gara del 29 gennaio 2010, la Ferrovie Appulo Lucane s.r.l. ha indetto una procedura aperta per l’affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori di completamento della linea Bari – Bitritto con nuovo percorso tra S. Andrea e Bari Centrale, di importo presunto pari ad euro 21.599.749,25 (per lavori) ed euro 524.330,64 (per progettazione), da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Prima classificata ed aggiudicataria definitiva è risultata la S M s.p.a., con il punteggio complessivo di 94,00.
La I A s.r.l., classificatasi seconda con il punteggio complessivo di 88,49, impugna l’affidamento dell’appalto ed il relativo contratto, deducendo motivi così rubricati:
1) violazione degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445 del 2000 ed eccesso di potere per illogicità: l’aggiudicataria avrebbe allegato una dichiarazione autocertificata, sottoscritta dal legale rappresentante Michele Matarrese, priva di data e perciò non valida ai fini dell’ammissione;
2) violazione del disciplinare di gara ed eccesso di potere per illogicità: l’aggiudicataria non avrebbe sottoscritto in ogni pagina il capitolato speciale d’appalto, come viceversa prescritto dalla lex specialis di gara a pena d’esclusione;
3) eccesso di potere per illogicità manifesta, difetto di motivazione, carenza d’istruttoria ed erroneità dei presupposti: l’aggiudicataria non avrebbe indicato, nella propria offerta tecnico-economica, la voce specifica relativa alla fornitura delle rotaie (per il paragrafo AM.BN.A.201.I);
4) eccesso di potere per illogicità manifesta, difetto di motivazione, carenza d’istruttoria ed erroneità dei presupposti: la commissione di gara avrebbe dovuto escludere la società aggiudicataria, per avere quest’ultima proposto l’eliminazione della deviata (alla progr. Km 2+238) e la realizzazione di un flesso, senza illustrarne i dettagli tecnici ed il costo, ed anzi prefigurando una miglioria progettuale irrealizzabile e pericolosa per la sicurezza pubblica;
5) eccesso di potere per illogicità manifesta, carenza d’istruttoria ed erroneità dei presupposti: l’aggiudicataria avrebbe previsto, nella propria offerta economica, un costo sottostimato ed incongruo della manodopera, specialmente in relazione al premio di assicurazione INAIL;
6) eccesso di potere per illogicità manifesta, carenza d’istruttoria ed erroneità dei presupposti: le giustificazioni rese dall’aggiudicataria sull’anomalia dell’offerta sarebbero insufficienti e contraddittorie con riferimento alla manodopera, ai materiali ed ai trasporti.
La ricorrente chiede inoltre la condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno in forma specifica ovvero per equivalente monetario.
Si è costituita la Ferrovie Appulo Lucane s.r.l., chiedendo il rigetto dell’impugnativa in quanto inammissibile e comunque infondata.
Successivamente, si è costituita la controinteressata S M s.p.a., al solo scopo di eccepire la nullità delle notifiche del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti.
La domanda di sospensiva è stata respinta con ordinanza di questa Sezione n. 775 del 22 settembre 2011.
Il contratto d’appalto tra Ferrovie Appulo Lucane s.r.l. e S M s.p.a. è stato sottoscritto in data 28 novembre 2011.
Le parti hanno svolto difese in vista della pubblica udienza del 4 aprile 2012, nella quale la causa è passata in decisione.
DIRITTO