TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2010-05-12, n. 201000207

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2010-05-12, n. 201000207
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Campobasso
Numero : 201000207
Data del deposito : 12 maggio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00422/2009 REG.RIC.

N. 00207/2010 REG.SEN.

N. 00422/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 422 del 2009, proposto da A S, rappresentato e difeso dall'avv. R G, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. C D I in Campobasso, via Monte Santo 2;

contro

Comune di Venafro in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. V C, presso il cui studio in Campobasso, via Umberto I, N. 43 elegge domicilio;

nei confronti di

S P;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 28.5.08, affissa all'albo Pretorio del Comune il 3 giugno 2009 e degli atti con essa approvati, in particolare il Bilancio di Previsione 2009 con l'annessa Relazione Previsionale e Programmatica ed il Bilancio Pluriennale 2009-2010-2011, nonchè degli atti presupposti o consequenziali.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Venafro;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 aprile 2010 il dott. Luca Monteferrante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, consigliere comunale del Comune di Venafro e capogruppo del Gruppo Consiliare denominato “Città Nuova”, con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato ha contestato la legittimità della delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 28.5.08, affissa all'albo Pretorio del Comune il 3 giugno 2009, e degli atti con essa approvati - in particolare il Bilancio di Previsione 2009 con l'annessa Relazione Previsionale e Programmatica ed il Bilancio Pluriennale 2009-2010-2011 - assumendo la violazione dell’art. 43 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dell’art. 23 dello Statuto comunale e, più nel dettaglio, dell’art. 23, comma 7, 8 e 9 del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, non avendo egli ricevuto, in qualità di capogruppo, la copia delle proposte dei provvedimenti da approvare nella seduta consiliare del 28 maggio, con conseguente impossibilità a partecipare al dibattito ed alla successiva votazione.

Si è costituito in giudizio il Comune di Venafro per rilevare la tardività del gravame nonché per contestare la fondatezza dei motivi di doglianza ex adverso fatti valere, concludendo, in ogni caso, per la reiezione della domanda nel merito.

Alla pubblica udienza del 14.4.2010 la causa è stata infine trattenuta in decisione.

Il ricorso è inammissibile.

Il ricorrente, in qualità di capogruppo consiliare, assume la violazione dell’art. 23 commi 7 e 8 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale di Venafro a mente dei quali “Le relazioni e le proposte di deliberazione relative all’approvazione dei bilanci preventivi annuali, pluriennali del comune, delle aziende speciali e delle istituzioni, nonché dei piani e dei programmi previsti dallo statuto devono essere consegnate ai capigruppo consiliari almeno dieci giorni prima dell’adunanza del consiglio comunale” (comma 7), precisando che in tal caso “il deposito degli atti relativi agli argomenti di cui al precedente comma avviene al momento della consegna ai capigruppo consiliari ed ai consiglieri comunali non facenti parte di un gruppo”.

Non è contestato in fatto che nel caso di specie sia mancata la materiale “consegna” delle relazioni e delle proposte di deliberazioni al ricorrente, quale capogruppo consiliare.

Il Comune di Venafro eccepisce tuttavia che il ricorrente non avrebbe interesse a dolersi della predetta violazione in quanto, in qualità di consigliere comunale, egli ha comunque avuto formale e tempestiva comunicazione del deposito presso la segreteria del comune del testo della proposta di deliberazione corredata dei pareri obbligatori e delle attestazioni previste dalla legge, come prescritto dal comma 1 del citato art. 23 nonché dell’art. 9 del regolamento comunale di contabilità a mente del quale “Della avvenuta predisposizione ed approvazione dei documenti contabili viene data comunicazione, a cura del Sindaco, al collegio dei revisori ed ai consiglieri almeno dieci giorni prima della seduta consiliare….avvertendo che i documenti stessi e gli allegati, sono depositati presso la segreteria per prenderne visione. Con la comunicazione del sindaco si intende adempiuto l’obbligo di presentazione previsto dal comma 1 art 174 del TUEL”.

Nel caso di specie in data 13.5.2009 con delibera n. 100 la Giunta Comunale ha approvato lo schema di bilancio annuale di previsione predisposto per l’anno 2009, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale predisposti per il triennio 2009-2011.

Con nota prot. 20090006418 del 15.5.2009 datata 14.5.2009 (in fascicolo Comune di Venafro sub doc. 3) il sindaco comunicava ai revisori ed ai consiglieri, tra cui il ricorrente, l’intervenuta approvazione da parte della Giunta dello schema di bilancio annuale di previsione predisposto per l’anno 2009, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale predisposti per il triennio 2009-2011;
al contempo li informava che i predetti atti erano stati messi a loro disposizione presso la segreteria comunale a partire dal 18.5.2009 e cioè dieci giorni prima del consiglio comunale fissato per il 28.5.2009.

Alla luce di quanto precedere reputa il collegio che l’eccezione della difesa comunale in ordine alla carenza di portata lesiva della dedotta violazione meriti di essere condivisa in quanto, a fronte della comprovata comunicazione dell’avviso di deposito presso la segreteria del comune della proposta di Bilancio di previsione 2009, dell’annessa relazione previsionale e programmatica nonché della proposta di Bilancio Pluriennale 2009/2010/2011 con i relativi pareri obbligatori e le attestazioni di legge, il ricorrente non può dolersi di non aver potuto partecipare consapevolmente al dibattito consiliare ed alla successiva votazione anche perché ha omesso di specificare in che modo la mancata “consegna” degli atti in questione, rispetto alla comunicazione, comunque avvenuta, dell’avvenuto deposito in segreteria, abbia potuto in qualche modo conculcare il suo diritto ad esercitare in modo consapevole ed effettivo il mandato.

Deve pertanto farsi applicazione nel caso di specie del principio del raggiungimento dello scopo nel senso che avendo il ricorrente comunque avuto conoscenza aliunde, quale consigliere comunale, della messa a disposizione della documentazione necessaria ad assicurare una partecipazione effettiva al dibattito consiliare sull’approvazione del bilancio, non può dolersi della violazione di una norma finalizzata a rendere effettivo il diritto all’informazione che nel caso di specie è stato comunque garantito.

Il che peraltro non equivale a negare il carattere imperativo del disposto di cui all’art. 23, comma 7 del regolamento che disciplina in modo specifico il diritto all’informazione sulle proposte di deliberazione riconosciuto ai capigruppo consiliari ma onera piuttosto questi ultimi di allegare le ragioni che inducono a configurare in concreto una lesione effettiva del predetto diritto all’informazione nell’ipotesi in cui venga garantito con le modalità di cui al precedente comma 1 (comunicazione dell’avvenuto deposito presso la segreteria) anziché con quelle proprie di cui al comma 7 (consegna di copia delle proposte di deliberazione e relativa documentazione istruttoria), come accaduto nel caso di specie.

Deve pertanto concludersi nel senso che, per le ragioni esposte, il ricorrente non ha interesse a dolersi, nella fattispecie per cui è causa, della contestata violazione poichè inidonea a ledere in concreto il diritto all’informazione del capo gruppo, comunque garantito, sebbene secondo una modalità succedanea (comunicazione del deposito anzichè consegna materiale e personale degli atti) che la legge riconosce e garantisce in via generale ai consiglieri comunali, carica del pari ricoperta dal ricorrente.

In considerazione dell’accertata infondatezza dei motivi di doglianza può farsi luogo all’assorbimento della preliminare eccezione di irricevibilità del ricorso che, in ogni caso, è infondata in quanto, sebbene il ricorso sia stato effettivamente notificato il 61° giorno dalla scadenza del termine di pubblicazione sull’albo pretorio della delibera in questione, deve tenersi nel debito conto che il sessantesimo giorno veniva a scadere in giorni festivo (domenica) e quindi opera la proroga ex lege del termine di impugnazione al giorno successivo.

Parimenti assorbita, per le medesime ragioni, deve ritenersi la preliminare eccezione in ordine al contestato difetto di legittimazione in capo al consigliere comunale ad impugnare le delibere del consesso cui appartiene.

In conclusione, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse all’impugnativa.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

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