TAR Roma, sez. V, sentenza 2024-06-07, n. 202411666
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Testo completo
Pubblicato il 07/06/2024
N. 11666/2024 REG.PROV.COLL.
N. 11711/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11711 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
P B, V C, G C, A C, E C, A C, R C, G D, R D V, A L I, F I, C I, A I, M L R, D G L V, N P, F P, A P, A P, G R, G S, F S, R S, G S, P T, M V, G V, L V, rappresentati e difesi dall'avvocato M I A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo
- del provvedimento adottato in data 5 luglio 2023 dal Direttore Generale del Personale - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria- Ministero della Giustizia, con il quale è stato pubblicato l’esito della prova scritta relativa al concorso pubblico per la nomina di n. 411 vice ispettori del Corpo di Polizia Penitenziaria svoltasi in data 17 aprile 2023 nella parte in cui i ricorrenti risultano “NON AMMESSI” alla prova orale per aver conseguito il voto pari a 6;
- del provvedimento adottato dal Direttore Generale del Personale con il quale è stato fissato il calendario delle prove orali, contenente l’elenco di coloro che hanno superato la prova scritta nella parte in cui non sono compresi i ricorrenti;
- del decreto adottato dal Direttore Generale del Personale Dipartimento Amministrazione Penitenziaria- Ministero della Giustizia in data 25 novembre 2021 con il quale veniva indetto il concorso pubblico per esami per 411 allievi vice ispettori, nella parte in cui all’art. 13 prevede che sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano superato la prova scritta con un voto non inferiore a 7 decimi;
- del decreto ministeriale 21 luglio 1998, n. 297 recante norme per l’espletamento dei concorsi per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria nella parte in cui all’art. 3 prevede: “ Art. 3. Prove di esame 1. Superati gli accertamenti psicofisici ed attitudinali i candidati sono chiamati a sostenere una prova scritta vertente su elementi di diritto penale, di diritto processuale penale e di diritto penitenziario ed un colloquio al quale sono ammessi i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sette decimi nella prova scritta ”;
- del verbale n. 16 del 17 aprile 2023 adottato dalla Commissione esaminatrice con il quale è stato elaborato la traccia oggetto di prova;
- di tutti i verbali della Commissione esaminatrice relativi alla correzione degli elaborati i cui estremi sono ignoti;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguenziale a quelli impugnati.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati l’8 febbraio 2024:
- dell’Avviso del Direttore Generale del Personale del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria pubblicato sul sito del Ministero della Giustizia il 21 dicembre 2023 con cui sono state approvate le graduatorie rettificate maschili e femminili del concorso pubblico a n. 411 posti di allievo vice ispettore di Polizia Penitenziaria - indetto con PDG del 25 novembre 2021.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2024 la dott.ssa V A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 31 agosto 2023 gli odierni ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione, controdeducendo a quanto sostenuto nell’atto introduttivo.
Con ordinanza cautelare nr. 6909/2023 il Collegio ha accolto la domanda cautelare ai soli fini della fissazione dell’udienza pubblica di trattazione ex art. 55, comma 10, cod. proc. amm.
In data 8 febbraio 2024 parte ricorrente ha con motivi aggiunti impugnato le graduatorie rettificando, domandandone altresì la sospensione dell’efficacia.
Con ordinanza nr. 786/2024 il Collegio ha disposto l’integrazione del contraddittorio tramite pubblici proclami.
Parte ricorrente ha provveduto, come dimostrato dalla documentazione prodotta il 7 marzo 2024.
All’udienza dell’8 maggio 2024 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.
Con Decreto del 25 novembre 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 2021, è stato indetto il concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di complessivi n. 411 allievi viceispettori del Corpo di polizia penitenziaria.
La procedura concorsuale ha previsto anzitutto lo svolgimento di una prova preliminare consistente in una serie di domande a risposta multipla vertenti su elementi di diritto penale, elementi di diritto processuale penale, elementi sull'ordinamento dell'amministrazione penitenziaria, elementi di diritto penitenziario, elementi di diritto costituzionale, elementi di diritto amministrativo, elementi di diritto civile nelle parti concernenti le persone, la famiglia, i diritti reali, le obbligazioni e la tutela dei diritti. Ai sensi dell’art. 9, comma 7, del bando di concorso la prova preliminare si intende superata dai candidati che abbiano riportato la votazione di almeno sei decimi.
A tale prima prova ha fatto seguito una prova scritta vertente su elementi di diritto penale, di diritto processuale penale e di diritto penitenziario; ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 13, comma 1 del bando di concorso “sono ammessi i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sette decimi nella prova scritta ”.
Gli odierni ricorrenti conseguivano il punteggio di sei decimi in tale ultima prova, e dunque non sufficiente per essere ammessi alla fase successiva del concorso.
Nell’atto introduttivo essi lamentano che secondo l’art. 104 del d.lgs. n. 443/1992 avrebbero dovuto sostenere due prove scritte, onde viene dedotta l’illegittimità dell’art. 13 del d.m. 297/1998, contestualmente impugnato, nella parte in cui prevede appunto che sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una