TAR Bari, sez. II, ordinanza cautelare 2023-04-19, n. 202300141
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Pubblicato il 19/04/2023
N. 00141/2023 REG.PROV.CAU.
N. 00369/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 369 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato G B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Bari, via Melo n. 120;
contro
il Ministero dell'Interno, l’U.T.G. - Prefettura di Bari e la Questura di Bari, in persona dei rispettivi legali rappresentanti
pro tempore
, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, con domicilio
ex lege
presso la sede di quest’ultima in Bari, via Melo n. 97, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il Commissariato di P.S. di Bitonto ed il Comune di Bitonto, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del decreto prot. n. 30580 dell’1.3.2023 (proc. n. 124891/2022/SPA/Area 1 O.P.), notificato il 2.3.2023, con cui la Prefettura di Bari ha disposto a carico del Sig. -OMISSIS-, quale amministratore unico di -OMISSIS-, il “divieto” di “esercitare l'attività di noleggio veicoli senza conducente”, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, se lesivo della propria sfera giuridica, ivi incluse:
- la nota della stessa Prefettura di Bari prot. n. 159462 del 23.11.2022, notificata il 2.12.2022, di preavviso del gravato divieto;
- le note della Questura di Bari prot. n. 105407 del 19.11.2022 e prot. n. 13909 dell'1.2.2023, con cui ha espresso “parere sfavorevole” rispettivamente sulla SCIA presentata dalla ricorrente il 22.09.2022 e sulle osservazioni ex art. 10 bis della l. n. 241/1990 presentate dalla stessa in riscontro al preavviso prefettizio di divieto (note richiamate nel gravato divieto).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, dell’U.T.G. - Prefettura di Bari e della Questura di Bari;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2023 il Consigliere R T e uditi l’Avvocato G B, per la ricorrente, e l’Avvocato dello Stato Enrico Giannattasio, per la difesa erariale;
Considerato che i fatti posti a fondamento del decreto prefettizio gravato, anche alla luce delle censure dedotte e dei rilievi posti in ricorso, non appaiono idonei a sorreggere il divieto ivi espresso, inficiato da sproporzione;
Ritenuto conseguentemente di disporre un riesame della posizione del ricorrente e, pertanto, di accogliere la domanda cautelare a tali fini;
Ritenuto tuttavia che, in ragione della peculiarità della questione esaminata, le spese della presente fase cautelare debbano compensarsi integralmente tra le parti;