TAR Venezia, sez. I, ordinanza collegiale 2023-03-22, n. 202300360
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Testo completo
Pubblicato il 22/03/2023
N. 00360/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00011/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 11 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, successivamente riassunto - a seguito del decesso dell’originario ricorrente – da -OMISSIS- entrambi eredi del primo, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato V A in Mestre, via Antonio Olivi 2;
contro
Ministero della Difesa, in persona del ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege , in Venezia, San Marco 63;
per l'annullamento
del decreto ministero -OMISSIS-^ -OMISSIS-^-OMISSIS- nonchè dei-OMISSIS- del comitato di verifica notificato il -OMISSIS- e per l'effetto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della malattia "glioblastoma grado quarto peritrigonale destro trattata chirurgicamente e con chemioterapia" e conseguentemente il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia e per l'effetto la condanna alla Amministrazione al pagamento in favore del ricorrente dell'equo indennizzo corrispondente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 il dott. N B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- -OMISSIS- anche in qualità di madre esercente la potestà genitoriale sul figlio,-OMISSIS-, ha riassunto il ricorso proposto dal marito, -OMISSIS- – padre del minore -, già -OMISSIS-;
- il militare era risultato affetto da una grave patologia tumorale e, precisamente, da un glioblastoma di IV grado in sede parieto–occipitale, consistente in una formazione nodulare espansiva vascolarizzata di circa 1,6 cm, individuata mediante risonanza magnetica. La diagnosi veniva stabilita mediante l’esame istologico, come da referto del -OMISSIS-;
- con domanda del -OMISSIS-, il militare aveva chiesto l’accertamento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità ( glioblastoma di grado IV peritrigonale destro trattato chirurgicamente e con chemioterapia ), nel contesto della quale l’insorgenza dell’affezione veniva ricondotta alla prolungata esposizione massiva alle onde radio originate dalle apparecchiature con le quali si trovava a contatto nello svolgimento delle proprie mansioni;
- in data -OMISSIS-, il ricorrente integrava la domanda, segnalando di essere stato anche assegnato a prolungate missioni in teatri operativi contaminati da numerosi elementi inquinanti (tra cui le particelle di uranio impoverito prodotto dall’esplosione di ordigni bellici), potenziale causa (o concausa) dell’insorgenza della patologia;
- con -OMISSIS- (impugnato in questa sede), la domanda veniva respinta conformemente al parere negativo espresso dal -OMISSIS- (-OMISSIS-);
- in data -OMISSIS-, il militare formulava un’istanza di riesame, con la quale lamentava che il-OMISSIS- non avrebbe tenuto conto del complesso dei fattori di rischio presenti nei teatri operativi, profilando l’esistenza di una molteplicità di cause, per lo più concomitanti, che avrebbero originato la malattia;
- l’istanza era respinta conformemente al parere del-OMISSIS- pronunciato il -OMISSIS-, anch’esso impugnato in questa sede;
- a sostegno dell’impugnazione, il militare esponeva di essersi ammalato gravemente per essere stato a contatto sia in patria che in missione di pace all’estero con elementi nocivi, radioemissioni, nanoparticelle di metalli pesanti legati alla sua attività di militare; chiariva che nelle missioni estere sarebbe stato impiegato con le forze internazionali di peace keeping in zone interessate dall’utilizzo di armamenti bellici pesanti