TAR Venezia, sez. I, ordinanza collegiale 2023-03-22, n. 202300360

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. I, ordinanza collegiale 2023-03-22, n. 202300360
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202300360
Data del deposito : 22 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/03/2023

N. 00011/2017 REG.RIC.

N. 00360/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00011/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 11 del 2017, proposto da


-OMISSIS-, successivamente riassunto - a seguito del decesso dell’originario ricorrente – da -OMISSIS- entrambi eredi del primo, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato V A in Mestre, via Antonio Olivi 2;


contro

Ministero della Difesa, in persona del ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege , in Venezia, San Marco 63;

per l'annullamento

del decreto ministero -OMISSIS-^ -OMISSIS-^-OMISSIS- nonchè dei-OMISSIS- del comitato di verifica notificato il -OMISSIS- e per l'effetto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della malattia "glioblastoma grado quarto peritrigonale destro trattata chirurgicamente e con chemioterapia" e conseguentemente il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia e per l'effetto la condanna alla Amministrazione al pagamento in favore del ricorrente dell'equo indennizzo corrispondente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 il dott. N B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che:

- -OMISSIS- anche in qualità di madre esercente la potestà genitoriale sul figlio,-OMISSIS-, ha riassunto il ricorso proposto dal marito, -OMISSIS- – padre del minore -, già -OMISSIS-;

- il militare era risultato affetto da una grave patologia tumorale e, precisamente, da un glioblastoma di IV grado in sede parieto–occipitale, consistente in una formazione nodulare espansiva vascolarizzata di circa 1,6 cm, individuata mediante risonanza magnetica. La diagnosi veniva stabilita mediante l’esame istologico, come da referto del -OMISSIS-;

- con domanda del -OMISSIS-, il militare aveva chiesto l’accertamento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità ( glioblastoma di grado IV peritrigonale destro trattato chirurgicamente e con chemioterapia ), nel contesto della quale l’insorgenza dell’affezione veniva ricondotta alla prolungata esposizione massiva alle onde radio originate dalle apparecchiature con le quali si trovava a contatto nello svolgimento delle proprie mansioni;

- in data -OMISSIS-, il ricorrente integrava la domanda, segnalando di essere stato anche assegnato a prolungate missioni in teatri operativi contaminati da numerosi elementi inquinanti (tra cui le particelle di uranio impoverito prodotto dall’esplosione di ordigni bellici), potenziale causa (o concausa) dell’insorgenza della patologia;

- con -OMISSIS- (impugnato in questa sede), la domanda veniva respinta conformemente al parere negativo espresso dal -OMISSIS- (-OMISSIS-);

- in data -OMISSIS-, il militare formulava un’istanza di riesame, con la quale lamentava che il-OMISSIS- non avrebbe tenuto conto del complesso dei fattori di rischio presenti nei teatri operativi, profilando l’esistenza di una molteplicità di cause, per lo più concomitanti, che avrebbero originato la malattia;

- l’istanza era respinta conformemente al parere del-OMISSIS- pronunciato il -OMISSIS-, anch’esso impugnato in questa sede;

- a sostegno dell’impugnazione, il militare esponeva di essersi ammalato gravemente per essere stato a contatto sia in patria che in missione di pace all’estero con elementi nocivi, radioemissioni, nanoparticelle di metalli pesanti legati alla sua attività di militare;
chiariva che nelle missioni estere sarebbe stato impiegato con le forze internazionali di peace keeping in zone interessate dall’utilizzo di armamenti bellici pesanti (-OMISSIS-), dove sarebbe entrato in contatto con sostanze nocive e letali tra cui uranio impoverito;

- in un parallelo giudizio, instaurato avanti il -OMISSIS-, il ricorrente agiva al fine di conseguire l’accertamento dello status di vittima del dovere;

- nel contesto di tale giudizio, veniva esperita una consulenza tecnica d’ufficio, affidata a un medico-legale, il quale, riferendosi esclusivamente alla possibile incidenza del fattore di rischio rappresentato dalla esposizione ad alte dosi di radiazioni ionizzanti, osservava che “ l’errore che, purtroppo, più volte si compie nella fattispecie è la tendenza a valorizzare notizie desunte da sistemi di diffusione informatica (internet) quali verità scientifiche. Purtroppo la realtà è ben diversa. La patologia di cui risulta essere affetto l’odierno Ricorrente, certamente grave e invalidante, sembra, con certezza, avere una correlazione causale con l’esposizione a radiazioni ionizzanti e taluni sindromi eredo-familiari. Per quanto vi siano perplessità nel poter ascrivere tale patologia ad altre cause, risulta impossibile, alla luce degli elementi a nostra disposizione, poter attribuire all’esposizione (anche ai fattori causali evocati) una valenza eziologica certa ma, soprattutto, risulta impossibile stabilire quali siano i livelli di esposizione personale, non potendosi applicare, pertanto, neanche quella “larghezza di vedute” evocata dalle commissioni parlamentari in materia (applicazione in luogo del nesso di causalità materiale di un principio di probabilità di causa) (applicazione del criterio di multifattorialità e della patogenesi). Per il medico legale che proceda secondo i criteri asseverati dalla dottrina vigente, la valutazione del rapporto causale tra rischio evocato e patologia che ha colpito l’odierno Ricorrente, quindi, si riduce ad un “è possibile”, di cui non vi è tuttavia quella prova scientifica rappresentata non tanto da una indagine epidemiologica quanto, viceversa, dall’individuazione e soprattutto quantificazione dei rischi cui sia stato realmente e personalmente esposto nel corso delle attività di servizio ”;

- osservava ancora il consulente che “ sulla base dell’indagine condotta dal Dott. […], viceversa il -OMISSIS-può essere stato esposto alla dispersione nell’ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti. Anche su tale aspetto, purtroppo, sussistono contrastanti interpretazioni, ancorché sembra che vi sia un rapporto eziopatologico tra esposizione a nanoparticelle e patologie neoplastiche del sistema emopoietico ”;

- il consulente riteneva che la patologia non fosse quindi dipendente da causa di servizio della patologia, sicché, con -OMISSIS-, il -OMISSIS- respingeva la domanda del ricorrente (nelle more deceduto) ritenendola infondata sulla base delle conclusioni peritali;

- in questo quadro, estremamente complesso specie perché caratterizzato da un contesto multifattoriale, rispetto al quale le acquisizioni tecnico-scientifiche appaiono tuttora in significativa evoluzione, il Collegio, al fine di pervenire alla decisione del ricorso, ritiene necessario svolgere un ulteriore approfondimento istruttorio;

- deve essere inoltre rilevato che la perizia eseguita nel corso del giudizio avanti il -OMISSIS- ha chiaramente posto in evidenza (senza tuttavia trarre alcuna conseguenza da tale rilievo) la massiccia presenza di inquinanti e fattori patogeni nei territori esteri, cui il ricorrente risulta essere stato esposto durante le proprie missioni, circostanza che appare necessario indagare al fine di definirne, benché in astratto, la possibile relazione causale (o concausale) con la patologia;

Considerato inoltre che:

- sulla base delle premesse sin qui richiamate, con -OMISSIS- ha disposto “ una verificazione, incaricando a tal fine il -OMISSIS-con facoltà di delega ad altro medico in servizio presso il suddetto -OMISSIS-, specializzato nelle patologie tumorali a carico del cervello, affinché proceda, nel contraddittorio, delle parti ad accertare se la patologia glioblastoma di grado IV peritrigonale destro trattato chirurgicamente e con chemioterapia possa, sul piano causale o concausale, essere ricondotta a fattori di rischio legati ai servizi svolti dal militare, analiticamente o complessivamente considerati, specificando, in particolare, se la sua esposizione ai fattori di rischio emergenti dagli atti di causa può aver avuto rilievo eziologico nell’insorgenza della patologia e, specularmente, se l’utilizzo di specifiche misure di protezione individuale, tra quelle a disposizione all’epoca, avrebbe potuto significativamente ridurre o del tutto abbattere tale rischio, nonché se dagli atti di causa emergano fattori causali alternativi o concorrenti, siano essi collegati o meno all’espletamento delle mansioni affidate al paziente ”;

- con nota datata -OMISSIS-per l’espletamento della suddetta verificazione, medico che – come segnalato in tale sede – ha avuto in cura il paziente nel periodo da-OMISSIS-;

Ritenuto che:

- ai sensi dell’art. 19, comma 2, seconda parte, cod. proc. amm. “ non possono essere nominati [consulenti o verificatori] coloro che prestano attività in favore delle parti del giudizio ”, sicché deve essere escluso che suddetta verificazione possa essere affidata al medico - delegato dal responsabile della struttura sanitaria – che ha avuto in cura il militare;

- dev’essere pertanto revocato – apparendo opportuno, anche al fine di prevenire l’emersione di ulteriori incompatibilità soggettive - l’incarico affidato al -OMISSIS-dell’-OMISSIS- -OMISSIS-;

- va quindi incaricato dello svolgimento della verificazione il -OMISSIS- con facoltà di delega ad altro medico in servizio presso il suddetto -OMISSIS-, specializzato nelle patologie tumorali a carico del cervello, affinché proceda, nel contraddittorio delle parti, ad accertare se la patologia glioblastoma di grado IV peritrigonale destro trattato chirurgicamente e con chemioterapia possa, sul piano causale o concausale, essere ricondotta a fattori di rischio legati ai servizi svolti dal militare, analiticamente o complessivamente considerati, specificando, in particolare, se la sua esposizione ai fattori di rischio emergenti dagli atti di causa può aver avuto rilievo eziologico nell’insorgenza della patologia e, specularmente, se l’utilizzo di specifiche misure di protezione individuale, tra quelle a disposizione all’epoca, avrebbe potuto significativamente ridurre o del tutto abbattere tale rischio, nonché se dagli atti di causa emergano fattori causali alternativi o concorrenti, siano essi collegati o meno all’espletamento delle mansioni affidate al paziente;

- va confermato quant’altro disposto con la citata o-OMISSIS-;

- dev’essere conseguentemente fissato per il compimento della verificazione il termine di 90 (novanta) giorni, decorrenti dalla notificazione o, se antecedente, dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza al verificatore;

- il verificatore comunicherà con congruo anticipo alle parti la data, l’ora e il luogo in cui darà avvio alle operazioni di verificazione;

- il verificatore, una volta esaurito l’incarico, redigerà una relazione scritta delle operazioni compiute e dell’attività svolta, indicandone chiaramente le conclusioni;

- il verificatore invierà tale relazione alle parti, fissando alle stesse un termine congruo per formulare le eventuali osservazioni;

- una volta scaduto il termine per le osservazioni, il verificatore provvederà al deposito della relazione finale presso la Segreteria di questo Tribunale, previa integrazione dell’elaborato con la menzione delle osservazioni ricevute dalle parti e delle correlative considerazioni dello stesso verificatore (dando altresì conto dell’eventuale accoglimento delle osservazioni di parte);

- le parti possono indicare propri tecnici – che avranno titolo ad assistere alle operazioni di verificazione - i cui nominativi dovranno essere comunicati al verificatore in occasione dell’avvio delle operazioni di verificazione;

- il verificatore è fin d’ora autorizzato a prendere visione e ad estrarre copia di ogni atto o documento contenuto nel fascicolo d’ufficio e nei fascicoli di parte;

- il verificatore è altresì autorizzato ad acquisire presso qualunque pubblico depositario (ivi compreso l’-OMISSIS- -OMISSIS-), ogni atto o documento, non coperto da segreto, utile all’assolvimento dell'incarico;

- la causa viene rinviata all’udienza pubblica dell’8 novembre 2023 per la discussione del merito;

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