TAR Milano, sez. II, sentenza 2024-02-16, n. 202400411
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Testo completo
Pubblicato il 16/02/2024
N. 00411/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01919/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1919 del 2022, proposto da
A V T, rappresentato e difeso dall'avvocato G R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato C G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso l’Avvocatura Regionale in Milano, piazza Città di Lombardia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento della Regione Lombardia – Giunta - Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi Servizio Agricoltura Foreste Caccia e Pesca – Monza e Città Metropolitane di Milano, Politiche di Distretto e Imprenditore Agricolo Professionale, comunicato via pec del 20 maggio 2022, di non accoglimento della richiesta di riesame, presentata dal ricorrente in relazione alla comunicazione di esito istruttorio negativo del 29 marzo 2022 Prot. M1.2022.0062071 riferita alla domanda di pagamento n. 20180181843900 del 19 aprile 2021 proveniente dalla Ditta T Andrea Vincenzo, unitamente all'allegata “Proposta di non accoglimento della richiesta di riesame” e di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2024 il dott. Giovanni Zucchini e udito il difensore della parte ricorrente come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’esponente è un imprenditore agricolo titolare di un’impresa individuale con sede in Comune di Rosate (MI).
Lo stesso presentava domanda per l’assegnazione di incentivi economici alle aziende agricole in relazione al bando pubblicato dalla Regione Lombardia nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale per il periodo 2014-2020.
La domanda era accolta, sicché il sig. T era ammesso a godere del contributo per una serie di opere da realizzarsi nel proprio complesso aziendale.
Tali opere erano eseguite e l’esponente trasmetteva alla Regione il rendiconto delle spese sostenute.
L’Amministrazione sollevava però una serie di obiezioni circa i lavori eseguiti, evidenziando l’avvenuta realizzazione di opere diverse da quelle ammesse al finanziamento.
Ne seguiva uno scambio di documenti fra le parti ed al termine del suindicato procedimento di controllo avviato dalla Regione, quest’ultima con nota del 20.5.2022 negava il contributo in origine assegnato.
Contro tale provvedimento di diniego definitivo del finanziamento era proposto il ricorso in epigrafe, con domanda di sospensiva.
Si costituiva in giudizio la Regione Lombardia, concludendo per il rigetto del gravame.
In esito all’udienza in camera di consiglio del 21.2.2023 l’istanza cautelare era respinta con ordinanza della scrivente Sezione n. 189/2023.
La pronuncia di prime cure era appellata ed il Consiglio di Stato con ordinanza della Sezione VI n. 2225 del 2023 accoglieva l’impugnazione cautelare, seppure ai soli fini di una sollecita fissazione del merito in primo grado.
Alla successiva pubblica udienza del 6.2.2024 davanti al TAR, presente il solo difensore del ricorrente, la causa era discussa e spedita in decisione.
DIRITTO
1. A fronte del bando regionale volto all’assegnazione di contributi alle aziende agricole (cfr. il doc. 2 del ricorrente), l’esponente presentava la propria domanda per la realizzazione di opere costituite essenzialmente da una stalla per i bovini e da una tettoia per il deposito dei foraggi.
La Regione, in sede di esame dei rendiconti delle spese effettuate, rilevava l’avvenuta esecuzione di altri lavori ed in particolare la creazione di una trincea aggiuntiva per foraggi e di due vasconi di stoccaggio liquami, interrati e coperti, adiacenti alla stalla, questi ultimi realizzati in forza di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per variante in corso d’opera del 6.8.2020 (cfr. la relazione del dirigente regionale, doc. 9 del ricorrente).
Secondo l’Amministrazione resistente la variante non era mai stata comunicata agli Uffici regionali e le fatture trasmesse dall’esponente non distinguevano fra opere ammesse a finanziamento ed opere ulteriori,