TAR Bolzano, sez. I, decreto cautelare 2024-05-29, n. 202400045
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Pubblicato il 29/05/2024
N. 00045/2024 REG.PROV.CAU.
N. 00127/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 127 del 2024, proposto da
Intercom Dr. L S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B0634CF1FD, rappresentata e difesa dall'avvocato P S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Bolzano, via Cassa di Risparmio, n. 13;
contro
Comune di Marebbe, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
nei confronti
S S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
1 del provvedimento, di cui alla delibera della giunta comunale del 15.4.2024, con cui è
stata disposta in favore dell’operatore economico S Srl l’aggiudicazione definitiva
della gara relativa alla Fornitura di un Trattore articolato con accessori adatti - CPV:
34138000-3 – Codice CIG: B0634CF1FD – Codice CUP: C80A23000010004 – Determina
a contrarre: delibera della Giunta comunale n. 21/2024 dd. 12.2.2024, riferito nella
comunicazione dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 90 del D.lgs. n. 36/2023, di cui alla PEC
recante data del 16.04.2024, inviata alla ricorrente il successivo del 18 aprile 2024, che
parimenti si impugna;
2 di tutti i verbali delle sedute pubbliche di gara, nonché dei verbali di seduta della
Commissione tecnica, nelle parti di detti atti in cui non è stata disposta l’esclusione dalla gara
della S, per i motivi di cui infra;
3 e di qualsiasi altro atto prodromico, endoprocedimentale, consequenziale o comunque
connesso, anche se non espressamente richiamato o non conosciuto, comunque
pregiudizievole per la ricorrente, con tutte le conseguenze di legge, ivi compreso – per quanto
occorrer possa - il silenzio serbato dal Comune di Marebbe a fronte dell’istanza di revoca in
autotutela dell’emarginato provvedimento di aggiudicazione alla S, fatta constare
dalla ricorrente con note del 18.04.2024 e del 29.04.2024, ove debba
interpretarsi come tacito rigetto delle istanze medesime,
E PER LA DICHIARAZIONE DI INEFFICACIA
del contratto, ove medio tempore stipulato, con contestuale istanza di subentro nello stesso,
NONCHÉ PER IL RISARCIMENTO
nella denegata ipotesi di impossibilità di tutela in forma specifica mediante conseguimento
dell’aggiudicazione ovvero subentro nel contratto (ove precedentemente stipulato), di tutti i
danni patiti e patiendi dalla ricorrente per effetto degli impugnati provvedimenti e con espressa
riserva di motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 c.p.a.;
Premesso che oggetto di impugnazione è una procedura di gara aperta “sopra soglia europea” per la fornitura di un trattore articolato con accessori adatti, con importo a base d’asta di euro 307.791,00, al netto dell’IVA (cfr. Disciplinare di gara - doc. 5);
Considerato che nella specie, essendo stato proposto ricorso avverso l’aggiudicazione, è applicabile il meccanismo dello stand still processuale di cui all’art. 18, comma 4, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, che non consente comunque la stipula del contratto dal momento della notificazione dell’istanza cautelare alla stazione appaltante fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare di primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all’udienza cautelare;
Ritenuto pertanto che non sia configurabile alcuna ragione di danno irreversibile in capo alla ricorrente, in quanto l’effetto sospensivo automatico, rispetto alla paventata stipula del contratto, deriva direttamente dalla legge;