TAR Bolzano, sez. I, decreto cautelare 2024-05-29, n. 202400045

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bolzano, sez. I, decreto cautelare 2024-05-29, n. 202400045
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bolzano
Numero : 202400045
Data del deposito : 29 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/05/2024

N. 00127/2024 REG.RIC.

N. 00045/2024 REG.PROV.CAU.

N. 00127/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

Sezione Autonoma di Bolzano

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 127 del 2024, proposto da
Intercom Dr. L S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B0634CF1FD, rappresentata e difesa dall'avvocato P S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Bolzano, via Cassa di Risparmio, n. 13;

contro

Comune di Marebbe, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;

nei confronti

S S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

1 del provvedimento, di cui alla delibera della giunta comunale del 15.4.2024, con cui è

stata disposta in favore dell’operatore economico S Srl l’aggiudicazione definitiva

della gara relativa alla Fornitura di un Trattore articolato con accessori adatti - CPV:

34138000-3 – Codice CIG: B0634CF1FD – Codice CUP: C80A23000010004 – Determina

a contrarre: delibera della Giunta comunale n. 21/2024 dd. 12.2.2024, riferito nella

comunicazione dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 90 del D.lgs. n. 36/2023, di cui alla PEC

recante data del 16.04.2024, inviata alla ricorrente il successivo del 18 aprile 2024, che

parimenti si impugna;

2 di tutti i verbali delle sedute pubbliche di gara, nonché dei verbali di seduta della

Commissione tecnica, nelle parti di detti atti in cui non è stata disposta l’esclusione dalla gara

della S, per i motivi di cui infra;

3 e di qualsiasi altro atto prodromico, endoprocedimentale, consequenziale o comunque

connesso, anche se non espressamente richiamato o non conosciuto, comunque

pregiudizievole per la ricorrente, con tutte le conseguenze di legge, ivi compreso – per quanto

occorrer possa - il silenzio serbato dal Comune di Marebbe a fronte dell’istanza di revoca in

autotutela dell’emarginato provvedimento di aggiudicazione alla S, fatta constare

dalla ricorrente con note del 18.04.2024 e del 29.04.2024, ove debba

interpretarsi come tacito rigetto delle istanze medesime,

E PER LA DICHIARAZIONE DI INEFFICACIA

del contratto, ove medio tempore stipulato, con contestuale istanza di subentro nello stesso,

NONCHÉ PER IL RISARCIMENTO

nella denegata ipotesi di impossibilità di tutela in forma specifica mediante conseguimento

dell’aggiudicazione ovvero subentro nel contratto (ove precedentemente stipulato), di tutti i

danni patiti e patiendi dalla ricorrente per effetto degli impugnati provvedimenti e con espressa

riserva di motivi aggiunti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 c.p.a.;

Premesso che oggetto di impugnazione è una procedura di gara aperta “sopra soglia europea” per la fornitura di un trattore articolato con accessori adatti, con importo a base d’asta di euro 307.791,00, al netto dell’IVA (cfr. Disciplinare di gara - doc. 5);

Considerato che nella specie, essendo stato proposto ricorso avverso l’aggiudicazione, è applicabile il meccanismo dello stand still processuale di cui all’art. 18, comma 4, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, che non consente comunque la stipula del contratto dal momento della notificazione dell’istanza cautelare alla stazione appaltante fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare di primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all’udienza cautelare;

Ritenuto pertanto che non sia configurabile alcuna ragione di danno irreversibile in capo alla ricorrente, in quanto l’effetto sospensivo automatico, rispetto alla paventata stipula del contratto, deriva direttamente dalla legge;

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