TAR Milano, sez. IV, sentenza 2023-10-30, n. 202302517
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Testo completo
Pubblicato il 30/10/2023
N. 02517/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00839/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 839 del 2023, proposto dal Sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato S M e con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano e domiciliato ex lege presso la sede della stessa in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del Rapporto informativo n. -OMISSIS- del documento caratteristico, reso nei confronti del ricorrente per il periodo 16.10.2022 – 30.12.2022, con annesso foglio di comunicazione del giudizio complessivo finale avvenuta in data 15.02.2023, nonché di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso, conseguente o collegato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2023 la dott.ssa S T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con l’odierno ricorso -OMISSIS-, Tenente Colonnello dell’Esercito, ha impugnato il Rapporto informativo -OMISSIS-, con cui l’Amministrazione di appartenenza ha valutato il rendimento dello stesso, per il periodo 16.10.2022 – 30.12.2022, come “molto buono” anziché “ottimo”, in tal modo determinandone la esclusione dal novero degli ufficiali idonei all’impiego presso organismi/agenzie internazionali all’estero per l’anno 2023 e per i successivi 5 anni e, dunque, di fatto, per l’intera carriera residua del militare.
Il ricorrente ha censurato il provvedimento impugnato, in via principale, per i seguenti motivi:
a) in via principale, carenza di potere in capo al Compilatore del giudizio/violazione e/o falsa applicazione degli artt. 66 D.Lgs. 66/2010 e 688-689 D.P.R. 90/2010: il documento caratteristico è stato redatto allorché il Compilatore, superiore gerarchico del ricorrente, era cessato dal servizio per aspettativa per riduzione quadri;
b) in via subordinata, omessa motivazione in relazione a un giudizio repentinamente deteriore: il giudizio espresso si pone in contrasto con valutazioni concordemente apicali ottenute dal ricorrente nei precedenti cinque anni;
c) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1025-1028 D.Lgs. 66/2010 e 688-689 D.P.R. 90/2010 per mancanza di un giudizio personale, diretto e obiettivo;
d) difetto di istruttoria: il giudizio è stato confezionato senza che il Compilatore avesse preso visione del Report redatto dalla NATO e dal rappresentante dello stesso Comando di appartenenza del ricorrente in ordine agli esiti dell’esercitazione -OMISSIS-cui quest’ultimo aveva preso parte nel periodo oggetto di valutazione;
e) perplessità e contraddittorietà dei giudizi resi dal Compilatore e dal Primo Revisore.
Regolarmente costituitosi, il Ministero della Difesa ha dedotto l’infondatezza del ricorso avversario, chiedendone il rigetto.
Alla pubblica udienza del 25 ottobre 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione dal Collegio.
DIRITTO
1. Con il motivo articolato in via principale il ricorrente ha dedotto la illegittimità ovvero la nullità del Rapporto informativo gravato, in quanto redatto in data 16.01.2023, allorché il Compilatore (Col. -OMISSIS-) non aveva più il potere di rendere il giudizio perché cessato dal servizio in data 31.12.2022.
1.1 Ad avviso del ricorrente, in particolare, il proprio superiore gerarchico avrebbe dovuto ( recte , potuto) redigere la valutazione de qua fintantoché era in servizio, venendo meno con la relativa cessazione dal servizio anche il presupposto legittimante il potere di compilazione dei documenti caratteristici (ossia la attualità della posizione di sovraordinazione gerarchica rispetto al soggetto giudicando).
1.2 Per quanto di rilievo in questa sede, giova dare conto della normativa di riferimento, muovendo dalle previsioni recate dal Codice dell'ordinamento militare approvato con D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
L’art. 1025 del predetto Codice stabilisce che “1. Gli ufficiali, i sottufficiali, i graduati e i militari di truppa delle Forze armate sono sottoposti a valutazione mediante la compilazione di documenti caratteristici. 2. La valutazione si effettua per periodi non superiori all'anno e negli altri casi indicati dal regolamento. 3. I documenti caratteristici sono costituiti dalla scheda valutativa, dal rapporto informativo e dal foglio di comunicazione”.
Il successivo art. 1028 prevede che “Il modello dei documenti caratteristici, gli elementi in base ai quali compilarli, i periodi di tempo e gli altri casi in cui vanno compilati, le autorità competenti alla compilazione e alla revisione degli stessi nonché quant'altro occorra per la esecuzione del presente capo, sono stabiliti nel regolamento”.
Il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 contiene, invece, il Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, del quale vengono in rilievo i seguenti articoli:
- art. 688: “I documenti caratteristici hanno lo scopo di registrare tempestivamente il giudizio personale diretto e obiettivo dei superiori sui servizi prestati e sul rendimento fornito dal militare rilevando le capacità e attitudini dimostrate e i risultati conseguiti”;
- art. 689: “1. I documenti caratteristici sono compilati dall'autorità dalla quale il militare dipende per l'impiego, secondo la linea ordinativa, e sono sottoposti alla revisione di non più di due autorità superiori in carica lungo la stessa linea ordinativa. 2. L'intervento delle autorità di cui al comma 1 è condizionato dall'effettiva esistenza del rapporto di servizio lungo la linea ordinativa, tale da consentire il giudizio personale diretto, e dalla possibilità di esprimere un giudizio obiettivo. Salvo quanto previsto dall'articolo 693, in mancanza di una di tali condizioni il superiore si astiene dal giudizio facendone menzione nel documento caratteristico…4. Mancando il compilatore o uno dei revisori, i documenti caratteristici sono compilati e revisionati dalle rimanenti autorità di cui al comma 1. Mancando tutte le autorità giudicatrici, è compilata d'ufficio la dichiarazione di mancata redazione della documentazione caratteristica, di cui al modello «C», con la relativa motivazione. 5. L'autorità che regge interinalmente un comando o un ufficio non sostituisce il titolare del comando o dell'ufficio nella compilazione o revisione dei documenti caratteristici”.
Infine, l’art. 7 delle Istruzioni ministeriali sui documenti caratteristici del personale militare delle forze armate (doc. 5 di parte resistente) stabilisce che “I documenti caratteristici devono essere formati, con la massima sollecitudine” in ipotesi di “fine del servizio del giudicando o del compilatore”, precisando che “tale fattispecie ricorre quando il militare si allontana temporaneamente dal proprio reparto od ufficio per andare a prestare altro servizio (aggregazione, servizio provvisorio, frequenza corso, partecipazione ad esercitazione, ecc.) per un periodo pari o superiore a 60 giorni. Determina altresì fine del servizio qualsiasi assenza per un periodo di tempo pari o superiore a 60 giorni continuativi determinata da infermità, malattia, riposo medico, ricovero, convalescenza, aspettativa. In tali circostanze il documento caratteristico sarà “chiuso” all’ultimo giorno di servizio prestato”.
1.3 Alla luce delle suddette coordinate normative, ritiene il Collegio che la censura articolata dal ricorrente non possa trovare favorevole apprezzamento.
1.3.1 Da un’attenta lettura delle stesse emerge, infatti, come il presupposto del potere di compilazione dei documenti caratteristici sia da rinvenire non tanto (o, meglio, non soltanto) nella titolarità del comando o dell’ufficio, bensì nella “effettiva esistenza del rapporto di servizio lungo la linea ordinativa” (v. art. 689 D.P.R. 90/2010), essendo quest’ultimo il requisito ritenuto dal legislatore in grado di assolvere alla ratio della disciplina in esame, ossia