TAR Firenze, sez. I, sentenza 2023-02-16, n. 202300162

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. I, sentenza 2023-02-16, n. 202300162
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202300162
Data del deposito : 16 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/02/2023

N. 00162/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01598/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1598 del 2021, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;

nei confronti

-OMISSIS- -OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di -OMISSIS- n. 75 del 19.10.2021 avente ad oggetto l'approvazione della mozione di sfiducia al Presidente del Consiglio Comunale sig. ra -OMISSIS- -OMISSIS-;

-della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di -OMISSIS- n. 77 del 29.11.2021 con la quale è stato eletto Presidente del Consiglio Comunale del Comune di -OMISSIS- il sig. -OMISSIS- -OMISSIS-;

nonché, in via subordinata, dell'art. 9 bis , comma 5, dello Statuto del Comune di -OMISSIS-, nella parte in cui fosse da intendere che la revoca del Presidente del Consiglio Comunale di tale Comune può essere disposta anche in assenza di gravi e reiterate violazione delle norme che ne disciplinano funzioni, competenze e responsabilità;

- di ogni altro atto e/o provvedimento antecedente, concomitante e susseguente, anche se incognito.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2023 il dott. L V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

A seguito delle elezioni amministrative della primavera 2019, il Consiglio Comunale di -OMISSIS-, con deliberazione 14 giugno 2019 n. 23, eleggeva la ricorrente -OMISSIS- -OMISSIS- a Presidente del Consiglio Comunale.

In data 19 ottobre 2021, il Capogruppo del Gruppo consiliare “Lista Progetto comune” ed i relativi Consiglieri, presentavano una “mozione di sfiducia” che chiedeva la revoca della Presidente del Consiglio comunale, sulla base della seguente motivazione: ”proprio oggi abbiamo appreso, durante il consiglio Comunale straordinario, dalla dichiarazione pubblica del Consigliere -OMISSIS- che non esiste una modalità di verbalizzazione di ciò che accade durante l’Istituto “conferenza dei capigruppo”. Ciò evidentemente non può garantire la trasparenza delle sedute e di ciò del quale si discute…..è altresì emerso, proprio nell’ultima seduta della Conferenza dei capi gruppo propedeutica allo svolgimento del Consiglio Comunale odierno, la palese modifica di un atto protocollato e scannerizzato (in cui appare autografata come presentatore l’unica firma del consigliere -OMISSIS-), successivamente alla riunione di cui sopra, il documento con lo stesso numero di protocollo appare negli atti, visionati presso il segretario comunale, modificato con l’aggiunta delle firme dei consiglieri -OMISSIS-”;
la mozione era accompagnata da una richiesta del Capogruppo di inserimento dell’argomento all’ordine del giorno di una riunione del Consiglio comunale.

Con la deliberazione 19 ottobre 2021 n. 75 (intervenuta, quindi, lo stesso giorno della mozione), il Consiglio comunale di -OMISSIS- approvava la mozione di sfiducia e disponeva pertanto la revoca della Presidente del Consiglio;
con la successiva deliberazione 19 ottobre 2021, n. 77, il Consiglio comunale di -OMISSIS- nominava pertanto il nuovo Presidente, individuandolo nel Consigliere -OMISSIS- -OMISSIS-.

Le due deliberazioni sopra richiamate erano impugnate dalla ricorrente, unitamente alla previsione 9- bis , 5° comma dello Statuto comunale (nella sola parte in cui possa essere intesa nel senso che la “revoca del Presidente del Consiglio Comunale di tale Comune …(possa) essere disposta anche in assenza di gravi e reiterate violazione delle norme che ne disciplinano funzioni, competenze e responsabilità”), sulla base di censure di: 1) violazione dell’art. 97 della Costituzione, del combinato disposto dell’art. 39 del decreto legislativo n. 267/2000, dell’ art. 9 bis , comma 5 e 6, e 28 comma 3, dello Statuto comunale, nonché dell’art. 45 del regolamento comunale del consiglio comunale, eccesso di potere per carenza dei presupposti, travisamento dei fatti, carenza di istruttoria e motivazione, ingiustizia manifesta, sviamento;
2) violazione dell’art. 97 della Costituzione, del combinato disposto dell’art. 39 del decreto legislativo n. 267/2000, dell’ art. 9 bis , comma 5 e 6, e 28 comma 3, dello Statuto comunale, nonché dell’art. 3 della l. 241 del 1990, violazione del principio di proporzionalità e buon andamento, eccesso di potere per ingiustizia e illogicità manifesta, sviamento;
3) violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 38 del TUEL e degli artt 9- bis , comma 5, e art. 10, commi 10, 14, 15 e 19, dello Statuto comunale, violazione e/o falsa applicazione degli art. 3 e 7 del regolamento comunale del Consiglio, violazione e/o falsa applicazione di legge dell’articolo 33 del regolamento comunale del Consiglio e dell’ art. 9 bis , comma 5, dello statuto comunale, eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza di istruttoria, contraddittorietà, sviamento;
4) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, sviamento;
5) illegittimità derivata;
6) in via subordinata, violazione dell’art. 97 della Costituzione, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 39 e 40 del decreto legislativo n. 267/2000 e del loro combinato disposto, violazione del principio di imparzialità e buon andamento, sviamento.

In data 8 febbraio 2023, il ricorso era quindi trattenuto in decisione

Il terzo motivo di ricorso risulta ampiamente fondato e deve pertanto essere accolto.

Lo Statuto del Comune di -OMISSIS- approvato con delib. C.C. 15 ottobre 1991, n. 81 e modificato con delib. 29 marzo 2016, n. n. 16 (doc. n. 2 del deposito della ricorrente) prevede, all’art. 10, 14° comma, che l’avviso per le sessioni ordinarie del Consiglio comunale “con gli oggetti da trattare …(debba) essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima;
per le altre sessioni almeno tre giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza”;
il successivo 15° comma dell’art. 10 reca poi la possibilità di abbreviare detto termine, “nei casi d’urgenza” a 24 ore, con la possibilità, per i Consiglieri, di chiedere il differimento della deliberazione al giorno successivo.

Nel caso di specie, la “mozione di sfiducia” al Presidente del Consiglio comunale che ha originato la vicenda non risulta essere stata inserita all’ordine del giorno della seduta del 19 ottobre 2021 (doc. n. 3 del deposito della ricorrente del 16 dicembre 2022) che non reca alcuna previsione relativa alla discussione della mozione, alla revoca del Presidente o alla nomina di un nuovo Presidente e pertanto la già citata previsione di cui all’art. 10, 14° comma risulta evidentemente violata, con conseguenziale illegittimità delle due deliberazioni impugnate dalla ricorrente.

Del resto, la presentazione della “mozione di sfiducia” il giorno stesso della riunione del Consiglio comunale rendeva assolutamente impossibile, anche ove l’argomento fosse stato inserito all’ordine del giorno, il rispetto del termine dilatorio previsto dai commi 14 e 15 dell’artt. 10 dello Statuto.

Deve pertanto trovare applicazione alla fattispecie la condivisibile giurisprudenza che ha considerato illegittime le deliberazioni di Consiglio comunale assunte senza previo inserimento o al di là delle previsioni dell’ordine del giorno (tra le tante, si vedano: T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 11 ottobre 2022, n. 2818;
T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 11 marzo 2022, n. 696;
T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 19 aprile 2021, n. 796;
T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 5 dicembre 2018, n. 1546), non potendosi peraltro dubitare, nella fattispecie, della legittimazione della ricorrente, in qualità di Consigliere comunale e di Presidente del Consiglio comunale sottoposto a revoca, ad impugnare le deliberazione ed a proporre la censura relativa all’omesso inserimento dell’argomento all’ordine del giorno.

Il motivo di ricorso deve pertanto essere accolto e deve essere disposto l’annullamento delle delib. 19 ottobre 2021, n. 75 e 77 del Consiglio comunale di -OMISSIS-;
anche la seconda deliberazione risulta, infatti viziata, sia per illegittimità propria (non essendo stato comunque inserito all’ordine del giorno l’argomento relativo alla nomina del nuovo Presidente), sia per illegittimità derivata dalla deliberazione di revoca del precedente Presidente.

Il carattere assorbente dell’accoglimento e la necessità di rinnovare integralmente l’attività deliberativa assorbono tutte le altre censure proposte da parte ricorrente, prospettate in via principale o subordinata (come per le censure relative alla previsione di cui all’art. 9 bis , 5° comma dello Statuto comunale);
quanto sopra rilevato vale anche con riferimento alle due censure che la ricorrente ha anteposto alla censura procedimentale accolta, trattandosi di materia da ridiscutersi integralmente in sede di (eventuale) nuova deliberazione in consiglio comunale e, comunque, di censure mal calibrate e che attribuivano considerazione solo ad una delle due circostanze poste a base della revoca (l’omessa verbalizzazione delle sedute della Conferenza dei Capogruppo) e non alla seconda circostanza relativa alla (presunta) alterazione di un documento.

Le spese seguono la soccombenza, devono essere poste a carico del solo Comune di -OMISSIS- e liquidate, come da dispositivo;
sussistono ragioni per procedere alla compensazione delle spese di giudizio nei confronti del controinteressato.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi