TAR Salerno, sez. II, sentenza 2011-04-27, n. 201100770
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N. 00770/2011 REG.PROV.COLL.
N. 03532/1999 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3532 del 1999, proposto da:
T Cio e M C, entrambi rappresentati e difesi, come da mandato a margine del ricorso, dall'avv. C B, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, Via M. Testa, n. 8;
contro
Comune di Vallo della Lucania, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avv. B D V, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, Via Roma, n. 16;
per l'annullamento
(ricorso introduttivo)
a) del provvedimento prot. n. 10222 del 1°.7.99, a firma dell’ing. Renato Rossi, responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Vallo della Lucania, successivamente notificato, recante diniego di concessione di variante in corso d’opera e ampliamento di un fabbricato per civile abitazione;
b) del parere contrario del responsabile del procedimento, di cui si fa ceno nel provvedimento impugnato sub a), non conosciuto, con riserva di motivi aggiunti;
c) ove e per quanto occorra del parere della CEC, espresso con verbale n. 1 in data 22.4.99, non riportato nella sua interezza nel provvedimento impugnato,c on riserva di motivi aggiunti;
d) di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale;
(motivi aggiunti del 16 maggio 2002)
a) del provvedimento privo di n. di prot. assunto in data 8.2.02, dall’ing. Renato Rossi, responsabile UTC del Comune di Vallo della Lucania, non notificato, depositato in giudizio, recante conferma di diniego della concessione edilizia richiesta in data 1.7.98 (prat. Ed. n. 101/98);
b) della “nota del responsabile del procedimento” di cui si fa cenno nel provvedimento sub a) senza alcuna ulteriore indicazione, con riserva di motivi aggiunti;
c) di qualsivoglia altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale, che qui estensivamente si impugna;
(motivi aggiunti del 9 gennaio 2004)
a) della nota in data 10.10.03 a firma del responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Vallo della Lucania, ing. Renato Rossi, recante rigetto dell’ “istanza del permesso di costruire per la “ variante in corso d’opera ed ampliamento fabbricato per civile abitazione ”;
b) del parere, privo di estremi, del responsabile del procedimento, richiamato nell’atto impugnato sub a), con riserva di motivi aggiunti;
c) di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti i motivi aggiunti;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Vallo della Lucania;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 novembre 2010 il dott. G S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il presente ricorso, notificato in data 14 ottobre 1999 e depositato il successivo 13 novembre, T Cio e M C hanno esposto:
- di essere comproprietari di un terreno sito alla via Comune-frazione Pattano del Comune di Vallo della Lucania (in catasto al folio 18, p.lle 274 e 479-fraz. dalla p.lla 7), confinante a sud con strada comunale, a ovest con vallone denominato “San Francato”, a nord con la restante p.lla 479 e ad est con la p.lla 274, facente parte di un compendio ereditario, pervenuto ad essa Mainente in conseguenza di successione ereditaria dall’ava materna D’Agosto Annamaria, dal padre M D e dallo zio paterno M D A;
- che sulla p.lla 274 insiste una villetta di recente costruzione, realizzata in forza di concessione edilizia tacita (ai sensi dell’art. 8 L. 94/1982), la cui conformità urbanistica è stata verificata dalla C.E.C. che, in data 21.2.1991, aveva espresso parere favorevole alla sua realizzazione (dati questi tutti posti in evidenza dalla sentenza n° 336/1998 del T.A.R. Campania-Salerno);
- che, con istanza prot. n° 10222 dell’1.7.1998, essi ricorrenti avevano chiesto il rilascio di una concessione edilizia di variante in corso d’opera sul fabbricato esistente, nonché di ampliamento dello stesso con occupazione di parte della p.lla 479 (ricadente al di qua della striscia di rispetto limitrofa al vallone ed in zona B del vigente P.R.G.);
- che per il rilascio dell’originaria concessione edilizia (conseguita per silenzio-assenso) il Comune di Vallo della Lucania aveva chiesto ad esso T Cio un assenso del proprietario confinante;
- che tale atto era stato redatto e sottoscritto da M C, in qualità di proprietaria e posseditrice della p.lla 479, su cui entrambi essi ricorrenti avevano continuato uti domini il possesso già esercitato dai loro danti causa, che ne avevano conseguito la titolarità fin dal 1870;
- che, con nota prot. n° 10222, il Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Vallo della Lucania aveva respinto la proposta istanza di rilascio di concessione edilizia in variante, sull’assunto di una carenza di prova circa la qualità di proprietari dell’area interessata dall’ampliamento, e del ricadere essa in zona territoriale omogenea “E”- agricola, e non “B”.
Tanto esposto, i ricorrenti hanno impugnato gli atti indicati in epigrafe, e segnatamente il diniego opposto, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:
1) Violazione di legge (L. 1150/1942;L. 765/1967;L. 10/1977;L. 47/1985, in relazione agli artt. 3 L. 241/1990 e 4 L. 493/1993) – eccesso di potere (genericità;erroneità e/o carenza assoluta dei presupposti di fatto e di diritto;carenza di istruttoria;violazione del giusto procedimento;sviamento;perplessità) – violazione dell’art. 24 Cost. – difetto assoluto di motivazione: il mero richiamo a norme di legge non sarebbe idoneo a giustificare l’opposto diniego, tanto più che la C.E.C. aveva in proposito reso parere favorevole;
2) Violazione di legge (art. 4 L. 10/1977, in relazione all’art. 4 L. 493/1993) - eccesso di potere (erroneità e/o carenza assoluta dei presupposti di fatto e di diritto;violazione del giusto procedimento;sviamento): la documentazione prodotta sarebbe idonea a dar conto della proprietà dell’area interessata dall’intervento, visto anche che la C.E.C. aveva espresso il parere di competenza in senso favorevole;per il rilascio della concessione edilizia sarebbe sufficiente la disponibilità del suolo, e non occorrerebbe dar necessariamente prova della proprietà;
3) Violazione di legge (art. 4 L. 10/1977, in relazione all’art. 4 L. 493/1993) – eccesso di potere (erroneità e/o carenza assoluta dei presupposti di fato e di diritto;violazione del giusto procedimento;sviamento): l’area interessata dall’intervento non ricadrebbe in zona “E”, bensì in zona “B”;
4) Violazione di legge (art. 4 co. 7° lett. g L. 493/1993) – eccesso di potere (violazione del giusto procedimento;travisamento;erroneità;sviamento;carenza assoluta del presupposto;carenza di istruttoria): le ragioni esposte dall’Amministrazione sarebbero riferibili esclusivamente all’istanza di ampliamento, ma il diniego coinvolgerebbe illegittimamente anche quanto chiesto in variante rispetto alla concessione edilizia già rilasciata (e che sarebbe assentibile addirittura con D.I.A.);
5) Eccesso di potere (difetto assoluto di motivazione;violazione del giusto procedimento;carenza di istruttoria): sarebbe stata omessa una valutazione della situazione autonoma rispetto alla proposta del responsabile del procedimento.
Con ordinanza n° 281/2001 dell’1 marzo 2001, questo Tribunale, in accoglimento dell’istanza cautelare avanzata dai ricorrenti, ha disposto una rideterminazione dell’organo comunale sulla richiesta di rilascio del titolo edilizio, cosa da farsi all’esito di una più approfondita istruttoria e con utilizzo di una più diffusa e puntuale motivazione.
Con provvedimento datato 8 febbraio 2002 il Responsabile dell’U.T.C. di Vallo della Lucania, al fine di ottemperare all’ordinanza cautelare n° 281/2001, ha determinato di confermare il diniego di concessione edilizia già in precedenza emesso;e tanto sul presupposto che l’ampliamento proposto ricadrebbe in zona omogenea “E”, e che la sentenza del Pretore di Vallo della Lucania del 9.5.1994 n° 372/88 RCC-n° 96/94 rep., con la quale si era accolta la domanda nei limiti di cui ai provvedimenti del 21.11.88 e 27.12.88, avrebbe avuto ad oggetto soltanto una parte della originaria p.lla 7 del folio 18 – poi divenuta p.lla 481 e non interessata dalla costruzione in questione - (area la cui proprietà risultava contestata, come dimostrato dalla pendenza di un giudizio civile in proposito).
In data 28 febbraio 2002 il Comune di Vallo della Lucania si è costituito per resistere al proposto ricorso.
Con atto notificato in data 26 aprile 2002 e depositato il successivo 16 maggio, la sola M C (poiché il coniuge T Cio sarebbe deceduto nelle more) ha proposto motivi aggiunti finalizzati appunto all’impugnazione dell’intervenuto nuovo diniego, nonché ad ottenere il ristoro dei danni patiti e patiendi (da determinarsi in corso di causa).
In particolare, la Mainente ha posto in evidenza quali sarebbero gli elementi atti a dimostrare la sua proprietà sulla p.lla 7 del folio 18 (e, tra questi, anche una sentenza del Pretore di Vallo della Lucania – la n° 96/94 – nella quale era stato riconosciuto il suo esclusivo possesso dell’area in contestazione, la cui demanialità era comunque certamente da escludersi), dal cui successivo frazionamento era derivata la p.lla 479, interessata dai lavori di ampliamento immobiliare proposti (mentre la variante alle strutture esistenti riguardava la realizzazione di porticati nella parte posteriore) e ricompresa in zona omogenea “B” di P.R.G. per mq. 2674 e in zona “E” per soli mq. 360 (superficie, quest’ultima, non coinvolta nell’intervento progettato).
Ella ha, quindi, prospettato le seguenti doglianze:
I) violazione e/o elusione del giudicato – violazione di legge (art. 650 c.p.;art. 97 Cost.;art. 4 L. 493/1993, anche in relazione agli artt. 3 e 7 L. 241/1990) – eccesso di potere (violazione del giusto procedimento;sviamento;perplessità;carenza di istruttoria;carenza di motivazione): sarebbe stato omesso il necessario avviso di avvio del procedimento e sarebbero mancate la fase istruttoria e la proposta motivata dell’istruttore;sarebbero state quindi violate le prescrizioni date dal T.A.R. nell’ordinanza n° 281/2001;
II) violazione e/o elusione del giudicato – violazione del principio di tipicità dell’azione amministrativa – violazione dell’art. 97 Cost. – violazione di legge (art. 650 c.p.;art. 97 Cost;art. 4 L. 493/1993, anche in relazione agli artt. 3 e 7 L. 241/1990) – eccesso di potere (violazione del giusto procedimento;sviamento;perplessità, carenza di istruttoria;carenza di motivazione): l’organo amministrativo si è limitato ad insistere nella posizione precedentemente presa senza null’altro specificare, come del resto evincibile dall’attribuzione di un carattere soltanto confermativo al nuovo provvedimento;
III) violazione di legge (L. 1150/1942;L. 765/1967;L. 10/1977;L. 47/1985, in relazione agli artt. 3 L. 241/1990 e 4 L. 493/1993) – eccesso di potere (genericità;erroneità e/o carenza assoluta dei presupposti di fatto e di diritto;carenza di istruttoria;violazione del giusto procedimento;sviamento;perplessità) – violazione dell’art. 24 Cost. – difetto assoluto di motivazione: nel provvedimento si sarebbe soltanto ribadito che l’intervento ricadrebbe in zona “E” di P.R.G., ma tale dato sarebbe contrastato dalla perizia giurata depositata in giudizio in data 27.2.2001;
IV) violazione di legge (L. 1150/1942;L. 765/1967;L. 10/1977;L. 47/1985, in relazione agli artt. 3 L. 241/1990 e 4 L. 493/1993) – eccesso di potere (genericità;erroneità e/o carenza assoluta dei presupposti di fatto e di diritto;carenza di istruttoria;violazione del giusto procedimento;sviamento;perplessità) – violazione dell’art. 24 Cost. – difetto assoluto di motivazione: il Comune avrebbe omesso di effettuare una istruttoria nel cui ambito adeguatamente valutare i titoli di proprietà prodotti da essa ricorrente;l’Ente pubblico, peraltro, neppure assumerebbe di essere proprietario del fondo (ma soltanto intestatario catastale), atteso che mai nessun titolo di proprietà avrebbe prodotto, neppure all’U.T.E. che tanto aveva richiesto;
V) violazione di legge (art. 4 L. 10/1977, in relazione all’art. 4 L. 493/1993) – eccesso di potere (erroneità e/o carenza assoluta dei presupposti di fatto e di diritto;violazione del giusto procedimento;sviamento): inspiegabilmente il Responsabile del procedimento avrebbe ritenuto non dimostrata la titolarità del terreno su cui ricade l’ampliamento, atteso che per il rilascio del titolo edilizio sarebbe comunque sufficiente la mera disponibilità del suolo (a titolo di possesso o di mera detenzione);
VI) violazione di legge (art. 4 co. 7° lett. g L. 493/1993) – eccesso di potere (violazione del giusto procedimento;travisamento;erroneità;sviamento;carenza assoluta del presupposto;carenza di istruttoria): poiché l’istanza presentata si componeva di due richieste, una di variante rispetto alla concessione edilizia già rilasciata e l’altra di ampliamento, almeno la prima avrebbe dovuto essere assentita, non comportando alcuna variazione della volumetria esistente ed essendo rispettosa delle previsioni del P.R.G. (e, tra l’altro, essa sarebbe stata assentibile con semplice D.I.A.).
Con atto depositato in data 30 maggio 2002, il Comune di Vallo della Lucania si è costituito per resistere anche ai proposti motivi aggiunti, contestandone la fondatezza.
Con ordinanza n° 77/2002 del 30 maggio 2002, questo Tribunale ha disposto l’effettuazione di una verificazione tecnica a cura dell’Ufficio del Genio Civile di Salerno, al fine di stabilire:
1) la destinazione urbanistica della p.lla 279 del folio 18 del Comune di Vallo della Lucania, nella parte interessata dal progetto edificatorio dei ricorrenti (in particolare se agricola o meno);
2) sulla base dei titoli prodotti dalle parti, e degli altri eventualmente da acquisirsi dal consulente, l’attuale appartenenza della p.lla in questione ai ricorrenti o meno (specificando l’eventuale situazione di comproprietà, e con chi).
All’esito dell’espletamento dei necessari incombenti (il 25 marzo 2003 il consulente incaricato ha depositato la relazione scritta commissionatagli), il Tribunale, con ordinanza n° 410/2003 del 10 aprile 2003, ha accolto l’ulteriore istanza di sospensiva avanzata dalla ricorrente M C.
La Mainente ha quindi notificato il provvedimento cautelare, con contestuale diffida ad adempiere, al Comune intimato, e nell’inerzia di questo, ha depositato, il 19 giugno 2003, un’istanza (anche notificata il 17.6.2003) affinché il T.A.R. adottasse ulteriori provvedimenti in proposito.
In data 8 luglio 2003 il Comune di Vallo della Lucania ha depositato una memoria nella quale – tra l’altro – ha evidenziato che la situazione di fatto rappresentata nei grafici di progetto allegati alla originaria richiesta di concessione edilizia (ottenuta per silenzio assenso e riferita alla sola p.lla 274), nonché alla successiva richiesta di variante ed ampliamento, interessante anche la p.lla 479) sarebbe stata non conforme a quella riscontrata in sede di accertamenti tecnici giudiziali effettuati in contraddittorio tra le parti: sarebbe evidente una traslazione del fabbricato di alcuni metri verso la linea di confine della p.lla n° 304 (nei grafici progettuali sarebbe rappresentata una distanza di cinque metri, mentre dai rilievi del C.T.U. essa risulterebbe di soli mt. 2,80).
In data 16 ottobre 2003 la difesa del Comune di Vallo della Lucania ha poi depositato alcuni documenti, tra i quali il sopravvenuto provvedimento prot. n° 15771 del 10.10.2003 (con il quale il Responsabile dell’U.T.C., intendendo dare esecuzione all’ordinanza cautelare n° 410/2003 del T.A.R. e avendo rilevato che l’intervento già eseguito era in difformità rispetto a quanto assentito, ha qualificato la richiesta di variante come in sanatoria e, ritenuto che non risultasse rispettata la distanza minima di mt. 5,00 dal confine con la p.lla n° 304 di proprietà di terzi, ha respinto l’istanza di permesso di costruire avanzata in data 1.7.1998 dai coniugi T Cio e M C - prat. edil. n° 101/98).
Con atto notificato l’11 dicembre 2003 e depositato il 9 gennaio 2004, M C ha proposto ulteriori motivi aggiunti finalizzati ad impugnare il nuovo diniego oppostole dall’Ente territoriale.
Quali doglianze la ricorrente ha sollevato le seguenti:
I) violazione del giudicato cautelare – violazione di legge (art. 650 c.p.;artt. 24 e 97 Cost.;artt. 3 e 7 L. 241/1990 in relazione alle norme del T.U. 380/2001) – eccesso di potere (straripamento;sviamento;perplessità;carenza di istruttoria;violazione del giusto procedimento;carenza di motivazione): il Comune di Vallo della Lucania avrebbe dovuto dare attuazione all’ordinanza cautelare n° 410/2003 del T.A.R., senza alcuna possibilità – come invece avvenuto – di rinnovare il procedimento e giungere ad un ulteriore diniego sulla base di nuove argomentazioni;il comportamento tenuto dall’Amministrazione sarebbe perciò elusivo del giudicato cautelare formatosi;
II) violazione del giudicato cautelare – violazione di legge (art. 650 c.p.;artt. 24 e 97 Cost.;artt. 3 e 7 L. 241/1990 in relazione alle norme del T.U. 380/2001) – eccesso di potere (difetto di motivazione;carenza di istruttoria;straripamento;sviamento;perplessità;violazione del giusto procedimento): non corrisponderebbe al vero che la distanza dal confine è inferiore a mt. 5,00, posto che il confine del fondo sarebbe ben delimitato da una recinzione di filo spinato, rispetto alla quale le distanze di legge sarebbero rispettate.
In data 22 novembre 2004 parte ricorrente ha prodotto documentazione, e il successivo 2 dicembre ha depositato una memoria.
Con sentenza istruttoria del 4 novembre 2005 il Collegio, preso atto che “ dalla relazione di consulenza dell’ing. O (cfr. i grafici e le foto allegati) emerge che, se è effettivamente presente sul lato ovest della proprietà di parte ricorrente una recinzione posta ad almeno mt. 5,00 dalle fabbriche esistenti e da quelle del progettato ampliamento, tuttavia essa risulta posizionata non sulla p.lla 274, bensì sulla 304, la quale ultima, dalle certificazioni catastali acquisite, risulta essere di proprietà di un soggetto terzo (tale Cataldo Giulio) ” ha disposto ulteriori incombenti istruttori affinché “ parte ricorrente chiarisca quale sia il titolo in forza del quale risulta inglobata nella sua proprietà di una porzione della p.lla catastale 304, accorpata così alla limitrofa p.lla 274 ”
Con ordinanza del 16 marzo 2006 il Collegio ha provveduto alla liquidazione della parcella in favore degli eredi dell’ing. O, tecnico dell’Ufficio del Genio Civile di Salerno, nel frattempo deceduto, al quale sono stati affidati gli incombenti istruttori con l’ordinanza n. 77 del 30.5.02, con oneri “ provvisoriamente a carico della parte ricorrente e del Comune di Vallo della Lucania , in solido tra loro, in ragione di ½ ciascuno, salvo rivalsa all’esito della definizione in merito del giudizio ”.
Alla pubblica udienza dell’11 novembre 2010 il ricorso ed i motivi aggiunti, sulle conclusioni delle parti costituite, sono stati trattenuti in decisione.
DIRITTO
I. T Cio e M C, con il ricorso principale, impugnano il diniego opposto dal Comune di Vallo della Lucania alla loro richiesta di rilascio di una concessione edilizia volta a realizzare tanto alcune opere in variante su di un fabbricato (assentito con titolo edilizio tacito, ai sensi dell’art. 8 D.L. 9/1982 conv. in L. 94/1982) in corso di costruzione sulla p.lla 274 del folio 18 del Comune di Vallo della Lucania, quanto un ampliamento della stessa struttura edilizia, ricadente in parte sulla contigua p.lla catastale 479. Detto primo diniego è stato fondato sull’assunto che non sarebbe stata dimostrata la proprietà (da parte dei richiedenti) del suolo interessato dal progettato ampliamento, e che quest’ultimo ricadrebbe in zona “E” di P.R.G. e non in zona “B”. Viceversa, in giudizio i ricorrenti sostengono essere la Mainente proprietaria della p.lla 479 (come da titoli edilizi prodotti), ed essere in zona omogenea “B” l’area da utilizzare per il chiesto ampliamento.
Con i primi motivi aggiunti, poi, la sola M C impugna il nuovo diniego (fondato sulle stesse ragioni del primo) emesso dall’organo comunale competente dopo la rideterminazione imposta dal T.A.R. con l’ordinanza n° 281/2001: ella in sostanza, a prescindere da vizi formali pure dedotti, insiste nelle affermazioni già fatte in precedenza circa la sua proprietà della p.lla 479 e sul ricadere in zona omogenea “B” l’ampliamento progettato.
Ancora la sola Mainente, con il secondo ricorso per motivi aggiunti, impugna un terzo diniego, emesso sempre dal responsabile dell’U.T.C., ma dopo l’effettuazione degli accertamenti tecnici disposti dal T.A.R. (le cui risultanze sono contenute nella relazione depositata il 25.3.2003), e fondato sull’assunto che, appunto soltanto a seguito di tale attività tecnica svolta in contraddittorio tra le parti, era emersa una discrasia tra i grafici presentati a corredo dell’istanza edilizia e la effettiva situazione dei luoghi: in particolare, ostativo al rilascio sarebbe, nella prospettazione del Comune, il mancato rispetto della distanza di mt. 5,00 delle fabbriche dal confine della p.lla 304 (di proprietà di terzi).
Per contro, la Mainente contesta che non vi sia rispetto della legale distanza di mt. 5,00 dal confine sul lato ovest della sua proprietà, assumendo che quest’ultimo risulterebbe delimitato da una recinzione con filo spinato posta appunto a mt. 5,00 dalle fabbriche e che proprio da tale punto occorrerebbe operare la misurazione.
II. Così sommariamente ricostruite le posizioni delle parti, occorre in primo luogo rilevare che, con il ricorso introduttivo, l’istante indirizza le proprie censure avverso l’originario diniego prot. n. 10222 del 1°.7.99, che però è ormai da ritenere definitivamente superato dal successivo diniego dell’8.2.02 , frutto della complessiva rivalutazione della vicenda, ancorchè assunta in espressa esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 281/2001, che, nel sospendere l’atto impugnato, ha reputato opportuno che l’Amministrazione si rideterminasse sull’istanza de qua. Invero, il ricorso avverso il precedente provvedimento impugnato diventa improcedibile laddove l'Amministrazione, nell'esercizio del potere di riesame, adotti una nuova determinazione, frutto di autonome valutazioni, non vincolate dalla mera esecuzione dell'ordinanza cautelare (T.A.R Lombardia Milano, sez. III, 02 novembre 2010, n. 7150).
In conclusione, la sopravvenuta rideterminazione da parte dell’intimato Comune comporta ineluttabilmente che i ricorrenti non possano più conseguire alcun vantaggio da un eventuale accoglimento del gravame cosicchè il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla sua definizione.
III. Vanno invece esaminate nel merito le censure articolate in sede di primi motivi aggiunti, depositati in data 16 maggio 2002 avverso l’atto reiettivo dell’8.2.02, con il quale il Comune di Vallo della Lucania ha confermato il diniego precedentemente interposto all’istanza edificatoria di parte ricorrente per difetto della legittimazione richiesta dall’art. 4 della l.n. 10/77.
Denotano la fondatezza delle articolazione censorie le risultanze acquisite in sede istruttoria, mercé la consulenza tecnica disposta in sede cautelare ed espletata dall’ing. O, avendo questi riscontrato che l’area interessata dall’intervento ricade nella “Zona omogenea B1” (Completamento)”, ed è pertanto urbanisticamente suscettibile di edificazione, mentre, per quanto attiene alla situazione dominicale, essa risulta appartenente alla sig.ra C M. Il tecnico istruttore è addivenuto a tali dirimenti conclusioni sulla base delle risultanze del rilievo topografico, della documentazione catastale e di quella afferente al PRG del Comune di Vallo della Lucania, nonché, in merito alla sfera proprietaria, alla luce dei titoli di proprietà esibiti dalla ricorrente. In particolare, l’Ing. O ha avuto modo di appurare che l’area in oggetto è stata interessata da tre atti notarili - rogati in data 2 luglio 1815, 6 gennaio 1870 e 22 giugno 1870 – e successive trasmissioni ereditarie, conclusivamente in favore dei germani C, A M, A e R M, e che, con sentenza n. 96/94 del 9 maggio 1994 del Pretore di Vallo della Lucania è stato riconosciuto il possesso del cespite in favore della sola C M. A fronte di ciò il tecnico ha riscontrato che “ il Comune di Vallo della Lucania non ha prodotto alcun titolo da cui potesse emergere l’appartenenza al Comune stesso della proprietà della particella n. 479 ex 7 del foglio 18 ” (cfr. pag. 4).
Tanto è sufficiente per l’accoglimento del gravame in ragione della fondatezza delle assorbenti censure articolate in ricorso con le quali si denuncia l’insussistenza delle ragioni poste a base dell’interposto diniego, di talché degli atti ivi impugnati occorre disporne l’annullamento..
IV. Con il gravame integrativo, depositato in data 9 gennaio 2004, la Mainente impugna il provvedimento prot. n° 15771 del 10.10.2003, nella cui motivazione testualmente si afferma che “ l’opera realizzata non è conforme alla disciplina urbanistica edilizia vigente al momento della sua esecuzione in riferimento alla distanza minima dai confini ”.
Con il primo dei due motivi di ricorso articolati in sede di gravame integrativo, parte ricorrente contesta la circostanza posta a fondamento del reiterato diniego assumendo che non sarebbe vero quanto evidenziato dall’Amministrazione in ordine al mancato rispetto della distanza dal confine siccome inferiore ai prescritti mt. 5,00. L’articolazione censorea, alla quale va senz’altro assegnata portata dirimente, per impingere sulle coordinate fattuali della vicenda di causa, si palesa fondata alla luce delle ulteriori risultanze istruttorie acquisite mercè l’approfondimento disposto dal Collegio con sentenza istruttoria n. 2419/05, avendo il CTU riscontrato che effettivamente sull’area interessata dai lavori, come dichiarato dalla ricorrente, insiste una recinzione dalla quale la prescritta distanza dal limitrofo fabbricato risulta pienamente osservata. L’ing. O ha tuttavia rilevato, come esposto in narrativa, che detta recinzione è collocata su una fascia di terreno i cui estremi catastali non sono riconducibili ai dati offerti dall’istante, risultando appartenente alla particella n. 304 invece che a quella n. 274, formalmente ricadente nella sfera dominicale di parte ricorrente. Di qui la necessità, rilevata dal Collegio, di disporre, questa volta a carico della stessa Mainente, l’acquisizione di reperti documentali in grado di suffragare la disponibilità giuridica e materiale dell’area in questione, non potendo di questa altrimenti tenersi conto ai fini della verifica in ordine al compiuto rispetto della disciplina sulle distanze fra le costruzioni.
Ordunque, parte ricorrente, in data 21 ottobre 2010, ha depositato agli atti del giudizio varia documentazione, consistente in dichiarazioni sostitutive di atto notorio e note tecniche a firma dell’ing. D L, dalle quali risulta che la recinzione posta sul confine tra le due ridette particelle esiste “ da oltre trenta anni…in paletti e rete metallica ” come risulterebbe da un reperto fotografico asseritamente risalente al 1991 e che ritrae le fondazioni dell’erigenda costruzione del sig. T Cio. A ciò deve aggiungersi che la particella n. 304 del foglio 18 è attualmente intestata alla sig.ra Pasqualina Stifano, avendola acquistata, con atto di compravendita del 27/5/2004 rep. 24471 rac. 8176, dal sig. G C, al quale il cespite perveniva a seguito di donazione con atto notarile 21/6/1994 rep. 16936 n.r. 6453. Invero, in entrambi gli atti di acquisto si afferma che il bene è stato trasferito “ nello stato in cui si trova ”, quindi connotato dalla presenza della recinzione siccome da ritenere già esistente siccome ritratta in un reperto fotografico risalente all’epoca cui risalgono i lavori di realizzazione della parte fondativa del fabbricato T appunto avvenuti, all’incirca, nell’anno 1991.
Ritiene il Collegio che la documentazione acquisita agli atti del giudizio a seguito degli accertamenti disposti con la sentenza n. 2419/05 consente di desumere, con sufficienti margini di verosimiglianza, una sostanziale dissonanza tra le risultanze catastali e quelle di fatto in ordine alla linea di confine tra le particelle n. 274 e n. 304 del foglio 8, in maniera da poter inferire che la distanza di mt. 5,00 delle fabbriche dal confine deve essere misurata assumendo come parametro di riferimento la recinzione già da tempo esistente sull’area. Ciò in disparte ogni apprezzamento circa la effettiva ricorrenza dei requisiti richiesti per il possesso ad usucapionem ai sensi dell’art. 1158 c.c., che involge una specifica indagine di competenza del giudice civile in contraddittorio con l’intestatario catastale.
L’esito degli accertamenti espletati, atteso il carattere assorbente della relativa censura, consente di ritenere meritevole di accoglimento il gravame integrativo proposto mediante motivi aggiunti depositati in data 9 gennaio 2004 avverso la nota prot. n. 15771 del 10.10.03, a firma del responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Vallo della Lucania, recante rigetto dell’ “istanza del permesso di costruire per la “ variante in corso d’opera ed ampliamento fabbricato per civile abitazione ”.
Tale atto va quindi annullato.
IV. Va disattesa invece l’istanza risarcitoria per difetto dell’elemento soggettivo della colpa, la cui necessità si impone alla luce del paradigma normativo astrattamente applicabile (art. 2043 c.c.), in quanto l’Amministrazione non può dirsi onerata dalla necessità di espletare accertamenti ulteriori rispetto a quelli che comportano l’acquisizione delle risultanze catastali riflettenti la consistenza e l’estensione del diritto dominicale di chi aspira al rilascio di un titolo edificatorio al fine di verificarne la base di legittimazione.
V. L’esito del giudizio consente di compensare le spese di lite, mentre gli oneri connessi all’espletamento della CTU sono posti definitivamente a carico delle parti nei termini di cui all’ordinanza collegiale n. 44 del 16 marzo 2006.