TAR Salerno, sez. I, sentenza 2023-11-09, n. 202302508

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. I, sentenza 2023-11-09, n. 202302508
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202302508
Data del deposito : 9 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/11/2023

N. 02508/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01434/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di NO (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1434 del 2021, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Fusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, rappresentato e difeso dall'avvocato Liberato Saveriano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Interno, Questura Avellino, con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale NO, domiciliataria ex lege in NO, c.so Vittorio Emanuele, 58;



per l'annullamento del provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Avellino in data -OMISSIS- con cui lo stesso disponeva che la licenza del porto di fucile ad uso caccia del-OMISSIS-veniva revocata, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Avellino;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2023 il dott. Fabio Di Lorenzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. Il nominato ricorrente ha proposto ricorso per annullamento, previa sospensione, del provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Avellino in data -OMISSIS- con cui lo stesso disponeva che la licenza del porto di fucile ad uso caccia del-OMISSIS-veniva revocata, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.

Con il primo motivo ha lamentato la mancata comunicazione di avvio del procedimento, e con il secondo motivo la violazione di legge per la carenza dei presupposti che giustificano l’esercizio del potere, nonché il difetto di istruttoria, e di motivazione e di proporzione.

Si è costituita l’amministrazione resistente con comparsa di stile, chiedendo il rigetto del ricorso.

All’esito dell’udienza pubblica del giorno 8 novembre 2023, il Collegio ha riservato la decisione.

2. È palesemente infondato il primo motivo di ricorso in quanto l’urgenza sottesa al provvedimento giustifica l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento, che, in ogni caso, non potrebbe comunque esitare in senso favorevole all’interessato non essendo state elise, neanche all’esito del presente giudizio, le valutazioni di inaffidabilità svolte dall’Amministrazione procedente.

3.

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