TAR Firenze, sez. I, sentenza 2014-06-16, n. 201401049

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. I, sentenza 2014-06-16, n. 201401049
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201401049
Data del deposito : 16 giugno 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00834/2013 REG.RIC.

N. 01049/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00834/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 834 del 2013, nella parte riguardante i motivi aggiunti, proposto da:
C C, E C, E C e R P (in proprio e quale erede di F G), rappresentati e difesi dagli avvocati F B, G G e S C, con domicilio eletto presso l’avvocato D B in Firenze, piazza dell'Indipendenza n. 10;

contro

Comune di Empoli, rappresentato e difeso dall'avv. R F, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via de' Conti n. 3;
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, e domiciliato per legge presso la stessa in Firenze, via degli Arazzieri n. 4;

per l'annullamento

-della nota del Comune di Empoli dell’11.9.2013;

-degli atti connessi;

e per l’accertamento

-dell’applicabilità dell’art. 42 bis del d.p.r. n. 327/2001 almeno in relazione al terreno occupato dalla scuola;

-dell’obbligo del Comune di fare venire meno l’occupazione senza titolo del suddetto bene immobile e di adeguare la situazione di fatto a quella di diritto e dunque dell’obbligo di scegliere tra l’emanazione del provvedimento di acquisizione sanate e l’immediata restituzione;

e per la condanna

del Comune di Empoli a provvedere ai sensi dell’art. 42 bis del d.p.r. n. 327/2001;
in via subordinata, ove il Comune non emani l’atto di acquisizione sanante, per la condanna alla restituzione del suddetto immobile.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Empoli e del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2014 il dott. Gianluca Bellucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

I signori C C, E C e E C, quali eredi del signor Rino Corradini (deceduto in data 29.5.2005), ed il signor R P, quale erede di Lido Peruzzi (deceduto il 14.9.1991) e di G F (deceduta il 28.10.2013), sono proprietari di alcuni immobili situati nel Comune di Empoli, occupati da molti anni da una scuola elementare (foglio di mappa n. 15, particelle 1124 e 1060) e da strade, costituite da una porzione di via De Sanctis e da una porzione di via Bartoloni (foglio 14, particelle 4089, 4090 e 162).

Tali beni sono catastalmente intestati, per quanto riguarda le particelle 1124 e 162, a C C, E C ed E C, e, per quanto concerne le particelle 4089 e 4090, ai predetti signori e a R P e G F.

Su richiesta degli interessati, il Comune di Empoli ha inviato una relazione elencante gli atti più rilevanti del procedimento che portò alla realizzazione della suddetta scuola elementare (situata nella particella 1124, generata dal frazionamento della particella 1060);
da tale relazione risulta che il progetto della scuola e la relativa dichiarazione di pubblica utilità furono approvati con deliberazione consiliare n. 26 del 19.1.1979, cui sono seguiti il decreto di occupazione d’urgenza n. 156 del 13.3.1979 e la redazione dello stato di consistenza in data 21.4.1979.

I ricorrenti, con missiva dell’8.5.2012, hanno chiesto al Comune di valutare l’adozione del provvedimento di acquisizione, ex art. 42 bis del d.p.r. n. 327/2001, dei beni in questione, occupati dalla scuola e dalle strade, con conseguente corresponsione dell’indennizzo e del risarcimento previsti da detta norma.

Stante l’inerzia dell’Amministrazione, la richiesta è stata riproposta in data 19.2.2013.

Poiché la reiterata domanda è rimasta senza esito, i deducenti hanno presentato ricorso avverso il silenzio del Comune.

In pendenza del giudizio avente ad oggetto il silenzio inadempimento, il Comune ha risposto con nota dell’11.9.2013.

Con tale atto il Responsabile del Servizio ed il Dirigente del Settore hanno fatto presente il rinvenimento della dichiarazione di accettazione dell’indennità di esproprio e la delibera di acquisizione in via bonaria dei terreni occupati dalla scuola;
per quanto riguarda le aree su cui ricade la viabilità, con la predetta nota si è evidenziato in un caso (tratto finale di via Bartoloni) che si tratta di strada privata di uso pubblico (realizzata nell’ambito di lottizzazione privata e risultante da collaudo sottoscritto dalla ditta Barbieri e Noccioli in data 17.8.1964 e da altro collaudo del 7.12.1976, i quali la qualificano come privata di uso pubblico), e nell’altro caso (parte di via De Sanctis) di strada di lottizzazione realizzata da Caverni Angiolo in forza dell’autorizzazione del 4.12.1971 e menzionata nella convenzione tra la ditta Peruzzi e Corradini da un lato e il signor Carponi Gino ed il Bottonificio La Perla dall’altro (convenzione nella quale è pattuito che “la ditta Corradini e Peruzzi cede i terreni da destinare a sede stradale…”);
al riguardo rileva altresì l’istanza con la quale i signori Corradini e Peruzzi chiesero di spostare la strada di lottizzazione onde addivenire ad una migliore edificazione.

Ciò considerato, con la predetta nota il Comune ha ritenuto non applicabile l’invocato art. 42 bis del d.p.r. n. 327/2001.

Questo TAR, in ragione della sopravvenuta determinazione dell’Ente e del conseguente venir meno del contestato silenzio, con sentenza n. 249 del 5.2.2014 ha dichiarato improcedibile il predetto ricorso.

Avverso la predetta determinazione comunale in data 11.9.2013 i ricorrenti sono insorti con motivi aggiunti, deducendo:

- Violazione di legge;
violazione e/o falsa applicazione dell’art. 42 bis del d.p.r. n. 327/2001, degli artt. 12 e 14 della legge n. 865/1971, dell’art. 1350 cod. civ., degli artt. 2643 e 2645 cod. civ., dell’art. 11, comma 2, della legge n. 241/1990, degli artt. 87 ss. e 251 ss. del R.D. n. 383/1934;
eccesso di potere per insufficienza ed illogicità della motivazione, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e ingiustizia manifesta.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed il Comune di Empoli.

Quest’ultimo ha eccepito l’avvenuto perfezionamento dell’acquisto dei terreni in questione per usucapione.

All’udienza del 19 marzo 2014 la causa è stata posta in decisione.


DIRITTO

In via preliminare occorre soffermarsi sulle questioni in rito.

E’ stata eccepita l’inammissibilità del ricorso nella parte in cui viene richiesta la condanna a provvedere ai sensi dell’art. 42 bis del d.p.r. n. 327/2001, ovvero ad emanare il provvedimento ivi previsto.

L’eccezione non ha pregio.

Con il petitum introdotto con i motivi aggiunti i ricorrenti chiedono l’indennizzo ed il risarcimento dovuto per il periodo di occupazione del bene o, in via subordinata, la condanna alla restituzione del bene stesso.

In tal modo gli interessati lasciano impregiudicata la scelta discrezionale del Comune tra acquisizione al patrimonio pubblico dell’area, con pagamento dell’indennizzo, e restituzione del bene, in linea con il citato art. 42 bis.

Entrando nel merito della trattazione del gravame, il Collegio osserva che la situazione relativa ai terreni occupati dalle strade (particelle 4089, 4090 e 162) è diversa da quella delle superfici interessate dalla scuola e dalle relative pertinenze (particella 1124).

La realizzazione di quest’ultima è stata preceduta dalla dichiarazione di pubblica utilità (implicita nell’approvazione del progetto, ex art. 1 della legge n. 1/1978) di cui alla delibera consiliare n. 26 del 19.1.1979, dal decreto di occupazione d’urgenza del 13.3.1979, dal verbale di presa di possesso e dalla redazione dello stato di consistenza del 21.4.1979, dalla liquidazione in data 4.2.1980, da parte del Presidente della giunta regionale, dell’indennità provvisoria di esproprio, dalla dichiarazione di accettazione, sottoscritta da Corradini Rino e Peruzzi Lido in data 15.5.1980, della predetta indennità incrementata del 50% per la cessione volontaria, dalla deliberazione n. 331 del 13.3.1981, con cui la giunta comunale ha disposto l’acquisizione della particella 1124 (già particella 1060) intestata ai signori Corradini e Peruzzi.

Tuttavia, il procedimento avviato non risulta concluso né con il decreto di espropriazione, né con la stipulazione del contratto di cessione bonaria.

Invero l’accordo amichevole sull’indennità dovuta non comporta la cessione volontaria del bene, ma costituisce un’intesa preliminare finalizzata alla stipula del negozio di cessione e destinata a perdere efficacia se, entro il termine di scadenza della dichiarazione di pubblica utilità, non intervenga la cessione o il decreto espropriativo (Cons. Stato, IV, 16.3.2012, n. 1514).

Rileva pertanto la realizzazione di un’opera pubblica su terreno che tuttora è di proprietà privata.

Non depone in senso contrario l’eccezione riconvenzionale di usucapione sollevata dal Comune.

Premesso che l’usucapione non è preclusa dalla disciplina contenuta nel d.p.r. n. 327/2001 (Cons. giust. amm. Sic., sez. giurisdiz., 14.1.2013, n. 9;
TAR Puglia, Lecce, III, 27.8.2013, n. 1802), occorre considerare che l’inizio della situazione utile per l’usucapione medesima, ossia la trasformazione della detenzione in possesso, si verifica con la scadenza del termine massimo di occupazione legittima del terreno.

Il citato decreto di occupazione (documento n. 3 depositato in giudizio) prevede come termine ultimo entro cui l’occupazione avrebbe potuto protrarsi il 22.8.1982.

Tale termine è stato prorogato di un anno dall’art. 5 della legge n. 385/1980, e cioè sino al 22.8.1983.

Inoltre, dai documenti depositati in giudizio risulta che i danti causa dei ricorrenti hanno pagato l’ICI relativa al terreno in questione a decorrere dal 1993 e sino al 2005, e che all’obbligazione tributaria degli anni successivi hanno continuato ad assolvere i ricorrenti;
né sul punto il Comune ha confutato l’affermazione espressa in tal senso dagli interessati.

O, ai fini dell’usucapione rileva l’inerzia del titolare del diritto (Cass., II, 5.7.2013, n. 16878), inerzia che però deve essere esclusa nel caso del pagamento dell’imposta relativa alla proprietà dell’immobile, in quanto tale pagamento è effettuato nella veste di dominus e non di mero detentore (Cass., II, 12.4.2002, n. 5226).

Pertanto, il Comune dovrà attivare il procedimento di acquisizione al patrimonio indisponibile ex art. 42 bis del d.p.r. n. 327/2001 oppure il procedimento di restituzione dell’area, previa rimessa in pristino. Invero il proprietario che ha subito l’occupazione può chiedere la restituzione del bene, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni da mancato godimento nei periodi di occupazione illecita, mentre l’Amministrazione ha sempre la possibilità di paralizzare ogni iniziativa tesa alla restituzione esercitando il potere di cui all’art. 42 bis del d.p.r. n. 327/2001, preordinato ad acquisire il titolo di proprietà sul fondo (TAR Calabria, Catanzaro, II, 11.9.2013, n. 901).

Invece, relativamente alle aree su cui ricadono i tratti stradali di via Bartoloni e via De Sanctis, il Collegio osserva che rilevano opere realizzate nell’ambito di lottizzazioni private. Il tratto di via Bartoloni risulta realizzato dalla lottizzante società Barbieri e Noccioli ed è stato oggetto sia dell’atto di collaudo del 30.5.1964 (sottoscritto per accettazione dalla predetta società), che qualifica il percorso in questione come “strada privata di uso pubblico” (documento n. 21 depositato in giudizio dal Comune), sia dell’atto di collaudo del 7.12.1976 (documento n. 22), che esprime la qualificazione di “strada vicinale di uso pubblico” e di “strada privata di uso pubblico”. Il tratto di via De Sanctis, analogamente, è stato realizzato da un lottizzante privato (Caverni Angiolo) in forza di licenza edilizia e nel quadro di una convenzione del 12.2.1971 stipulata dal medesimo, da Carponi Gino e dal Bottonificio La Perla quali cessionari, e dai signori Peruzzi e Corradini quali cedenti a titolo gratuito i terreni da adibire a strada (documento n. 14).

Pertanto, la predetta viabilità è stata costruita sulla base di intese tra privati (compresi gli allora proprietari dei terreni oggetto dell’odierna controversia), rispetto alle quali non trova applicazione l’art. 42 bis del d.p.r. n. 327/2001, riguardante opere utilizzate dall’autorità pubblica e non realizzate e poste a servizio di lottizzazioni private.

In conclusione, per quanto concerne le aree occupate dalla scuola, il Comune dovrà restituirle, previa riduzione nel pristino stato, ai proprietari;
ove non riterrà di procedere alla restituzione, dovrà disporre la loro acquisizione liquidando contestualmente l’importo corrispondente al valore venale del bene al momento del provvedimento acquisitivo, incrementato del 10% a titolo di forfettario ristoro del pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale arrecato (detratta l’indennità provvisoria di esproprio corrisposta), nonché del 5% del valore che le aree avevano in ogni anno successivo alla scadenza dell’occupazione (Cons. Stato, IV, 16.3.2012, n. 1514). Quest’ultima posta risarcitoria dovrà essere corrisposta anche nel caso in cui l’Amministrazione dovesse optare per la restituzione.

Ai sensi dell’art. 34, lett. c, del d.lgs. n. 104/2010, il provvedimento comunale, qualunque sia il suo dispositivo, deve essere emanato entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione o notificazione della presente pronuncia;
esso deve altresì essere trasmesso alla Corte dei Conti (Cons. Stato, IV, 16.3.2012, n. 1514).

Il ricorso deve invece essere respinto in relazione alla parte riferita alle aree adibite a strada.

Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio, inclusi gli onorari difensivi, attesa la parziale reciproca soccombenza.

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