TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2024-02-29, n. 202400315

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2024-02-29, n. 202400315
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202400315
Data del deposito : 29 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/02/2024

N. 00315/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01657/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1657 del 2023, proposto da Ecolsystema S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G L P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati P F, E F V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Scandale, non costituito in giudizio;

per la dichiarazione di illegittimità

del silenzio serbato dalla Regione Calabria in seguito agli esiti della conferenza dei servizi del 29 marzo 2023, il cui verbale è stato trasmesso con nota del 16 maggio 2023 prot. n. 219616, nonché in ordine alla diffida ad adempiere del 23 agosto 2023 nonché per l'accertamento dell'obbligo di provvedere mediante l'adozione di un provvedimento espresso.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Calabria;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2024 la dott.ssa Simona Saracino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Premesso che

- con ricorso notificato in data 08.11.2023 e depositato in data 13.11.2023 la Ecolsystema S.r.l. ha proposto l’ actio contra silentium per contestare la mancata adozione da parte del competente Direttore Generale del Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente della Regione Calabria del provvedimento di aggiornamento dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) già rilasciata in favore della citata società per la costruzione e l’esercizio di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi in Località Santa Marina del Comune di Scandale (KR), il cui procedimento è stato riavviato dalla stessa Regione Calabria in seguito alla sentenza di questo TAR, sez. I, 24 gennaio 2023, n. 84, passata in giudicato, con la quale è stata annullata la revoca dell’AIA;

- in particolare, il TAR con la citata sentenza n. 84 del 2023, ha annullato la revoca dell’AIA imponendo alla Regione di valutare la modifica non sostanziale dell’AIA proposta dalla Ecoslsystem S.r.l. per lo stralcio delle particelle interessate da vincolo boschivo. La Regione ha così ripreso, con nota del 14 marzo 2023 prot. 119020, il procedimento valutativo del progetto di modifica dell’AIA, la cui istruttoria si è conclusa favorevolmente con la conferenza di servizi del 29 marzo 2023;

- ciò nonostante, non è stato rilasciato alcun formale provvedimento conclusivo né emessa alcuna pronuncia della Regione Calabria sull’istanza di modifica non sostanziale della discarica del 29 giugno 2021, istanza che ha riacquistato efficacia in seguito all’annullamento giurisdizionale della decisione di irricevibilità della medesima istanza assunta dalla Regione Calabria con prot. n. 393505 del 15 settembre 2021;

- all’esito del mancato riscontro alla diffida inoltrata in data 23 agosto 2023 dalla società ricorrente – seguìta da querela per omissione di atti d’ufficio ai sensi dell’art. 328 c.p. innanzi alla competente Procura della Repubblica - la società è insorta chiedendo di accertare l’illegittimità del silenzio serbato dalla Regione, nonostante la doverosa osservanza dovuta al giudicato amministrativo, affidando il ricorso al seguente motivo:

I Violazione del termine di legge per la conclusione del procedimento (art. 29-nonies, D.Lgs. n. 152/2006;
art. 2, comma 2, legge n. 241/1990;
art. 29 quater, comma 10, del D.Lgs. n. 152/2006);


Considerato che

- con nota depositata in data 15.02.2024 la difesa della ricorrente ha chiesto di voler dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse in ragione della sopravvenuta determinazione assunta dalla Regione Calabria e trasmessa con nota prot. n. 67927 del 01.02.2024, nella quale si dà atto che l’istruttoria per la modifica proposta dalla società è stata effettuata nella seduta del 19.01.2024, dalla STV e che, all'esito, la citata commissione ha espresso parere di supporto tecnico di cui al verbale trasmesso con prot. 57666 del 29.01.2024 in cui ha ritenuto che “ la modifica presentata da Codesta società ed avente ad oggetto lo stralcio delle particelle gravate dal vincolo di rimboschimento ex art. 54 RD n. 3267/1923 e la riduzione della superficie dell'invaso mediante la realizzazione di un unico lotto debba essere soggetta alla verifica di assoggettabilità a VIA ” (…) ed ha altresì comunicato alla società che, “ ai fini dell'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA indicata, è necessario produrre istanza ex art 19 D.Igs n. 152/2006 sul portale

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