TAR Torino, sez. II, sentenza 2021-03-26, n. 202100343
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Testo completo
Pubblicato il 26/03/2021
N. 00343/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00865/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 865 del 2019, proposto da Forship S.p.A. Unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A C, A T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A C in Torino, via Montecuccoli, 9;
contro
Autorita' di Regolazione dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via Arsenale, 21;
per l'annullamento
- della Delibera n. 101/2019 emessa in data 31.072019, notificata a Forship via PEC in data 01.08.2019 (prot. n. 0009083/2019) con cui ART ha addebitato a Forship la violazione degli artt. 16 par. 1, 17 par. 1 e 18 par. 1 del Reg. (UE) n. 1177/2010 ed ha irrogato a Forship le sanzioni amministrative rispettivamente liquidate in E. 2.300,00, E. 103.415,00 ed E. 6.500,00;
- dell'art. 9 della delibera dell'ART n. 86/2015 con cui ART ha emanato il Regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Reg. UE 1177/2010 del Parlamento Europeo e del consiglio relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili, nella parte in cui non rende obbligatoria la comunicazione della relazione di chiusura della fase istruttoria alla parte nei cui confronti è stato aperto il procedimento con facoltà della stessa di depositare memorie e/o richiedere l'audizione nanti il Consiglio;
- della delibera n. 33/2019 emessa da ART in data 11.4.2019 con cui ART ha avviato il procedimento sanzionatorio nei confronti di Forship concluso con la delibera 101/2019;
- degli atti antecedenti, conseguenti o comunque connessi a quelli impugnati, nonché di ogni ulteriore atto preordinato, connesso, consequenziale a tali atti e/o comunque lesivo dei diritti e degli interessi fatti valere nel presente giudizio dalla Società ricorrente, ancorché non conosciuti e con espressa riserva di presentare motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 marzo 2021 il dott. Marcello Faviere e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 25, comma 2, del d.l. n. 137/2020;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Forship S.p.A. è una società armatrice di navi passeggeri che effettuano le linee sia da che per le isole Corsica e Sardegna con approdo sia nei porti francesi che in quelli italiani.
A seguito di un reclamo ricevuto il 22.10.2018 da un passeggero (relativamente ad un ritardo ed altri disservizi verificatisi nella tratta Golfo Aranci – Piombino in data 11.08.2018 ed al mancato riconoscimento, in prima battuta, di un indennizzo), la Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) ha avviato un procedimento per l’irrogazione di sanzioni ai sensi del Regolamento Reg. (CE) 24/11/2010, n. 1177 (recante: “ Regolamento del parlamento europeo e del consiglio relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 ”) e del D.Lgs. 29/07/2015, n. 129 (recante “ Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010, che modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne ”) nonché del proprio Regolamento interno adottato con Delibera n. 86/2015 (“ Regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1177/2010 del parlamento europeo e del consiglio relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne ).
In particolare ART (in sede di preistruttoria) ha chiesto (con note del 14.12.2018, prot. 10818, del 16.01.2019, prot. n. 346/2019, del 18.02.2019, prot. 1667/2019) una serie di precisazioni ed informazioni (riscontrate dalla Società con note rispettivamente del 24.12.2018, del 5.02.2019 nonché con nota del 01.03.2019 con cui la stessa comunicava il riconoscimento di un indennizzo al reclamante pari al 25% del costo del biglietto). Successivamente, con Delibera n. 33 del 11.04.2019, ha avviato formalmente un procedimento sanzionatorio nei confronti di Forship S.p.A. per l’irrogazione delle sanzioni di cui agli articoli 13 (“Informazioni su cancellazioni e ritardi”), 12 (“Obbligo di trasporto alternativo o rimborso”) e 14 (“Assistenza in caso di cancellazione o ritardo alla partenza”) del D.Lgs. n. 129/2015, per non aver reso le informazioni sul ritardo (in violazione dell’articolo 16, paragrafo 1, del Regolamento 1177/2010), non aver fornito ai passeggeri la scelta immediata tra trasporto alternativo e rimborso (in violazione dell’articolo 18, paragrafo 1, del Regolamento 1177/2010) e non aver offerto gratuitamente ai passeggeri spuntini, pasti o bevande (in violazione dell’articolo 17, paragrafo 1, del Regolamento 1177/2010).
Ne è seguita una istruttoria in cui Società ha avuto modo di formulare memoria (il 13.05.2019) nonché ottenere una audizione (il 7.06.2019).
La ART con Delibera n. 101/2019 ha concluso il procedimento e, a seguito dell’accertamento delle condotte contestate (nello specifico: non aver reso le informazioni adeguate sul ritardo, non aver fornito ai passeggeri la scelta immediata tra trasporto alternativo e rimborso e non aver offerto gratuitamente ai passeggeri spuntini, pasti o bevande), ha irrogato le seguenti sanzioni:
- euro 2.300,00, in relazione alla violazione dell’art. 16, paragrafo 1, del Regolamento 1177/2010;
- euro 103.415,00, in relazione alla violazione dell’art. 17, paragrafo 1, del Regolamento 1177/2010;
- euro 6.500,00, in relazione alla violazione dell’art. 18, paragrafo 1, del Regolamento 1177/2010.
Avverso tale provvedimento è insorta la Società, con ricorso notificato il 27.09.2019 e ritualmente depositato avanti questo Tribunale, con il quale, in sei distinti motivi, lamenta violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili, instando per il relativo annullamento.
Per resistere in giudizio si è costituita ART (il 14.10.2019), che ha depositato memoria e documenti (il 18.02.2019), seguita dalla ricorrente che ha depositato memoria il 02.03.2021.
All’udienza pubblica del 17.03.2021 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 137/2020.
2. Il ricorso è infondato.
3. Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell’art. 3 della L. 241/1990, dell’art. 2 comma 25 della L. 481/1995 e dell’art. 9 del Regolamento adottato con delibera ART 86/2015.
In particolare la ricorrente censura il provvedimento sanzionatorio per l’assenza dell’indicazione del termine di impugnazione e l’atto di avvio del procedimento anche per la mancata indicazione dell’autorità presso cui fare ricorso. Ciò, oltre a violare l’art. 3 della L. n. 241/90, non è conforme al disposto di cui all’art. 9 del regolamento interno (recante Conclusione dell'istruttoria e provvedimento sanzionatorio ) che, al comma 4 così recita: “ Il provvedimento sanzionatorio, adeguatamente motivato, deve contenere l'espressa indicazione del termine per ricorrere all'autorità giurisdizionale cui è possibile proporre ricorso e deve essere notificato, a cura del Responsabile del procedimento, all'impresa destinataria con le modalità di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689” .
La doglianza non coglie nel segno.
Quanto alla delibera di avvio del procedimento sanzionatorio né la normativa generale sul procedimento amministrativo né il regolamento ART impongono le indicazioni pretese dalla ricorrente. Il regolamento ART, nello specifico, disciplina l’avvio del procedimento all’art. 5 che indica tra i contenuti della delibera di contestazione solo i seguenti: “ a) una sommaria esposizione dei fatti; b) l'indicazione della violazione contestata; c) l’indicazione del Responsabile del procedimento; d) l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento; e) l'Ufficio ove è possibile presentare memorie difensive, documenti, presentare proposte di impegni e avere accesso agli atti; f) il termine entro cui gli interessati possono esercitare le facoltà di cui alla lett. e); g) l'indicazione dei termini di conclusione del procedimento sanzionatorio decorrenti dalla notifica dell'atto di contestazione” . Le argomentazioni di parte ricorrente pertanto non trovano corrispondenza nel dettato normativo.
In generale, comunque, non si ravvisa nel caso di specie quel vulnus al diritto di difesa lamentato dalla ricorrente in grado di inficiare il diritto di difesa dei destinatari degli atti notificati. Nel provvedimento finale si legge “ avverso il presente provvedimento può essere esperito, entro i termini di legge, ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ”.
Orbene le omissioni lamentate nell’uno e nell’altro caso sono agevolmente ascrivibili all’alveo delle mere irregolarità non in grado di invalidare di per sé un provvedimento amministrativo
La giurisprudenza più consolidata ha avuto modo di evidenziare che “ La mancanza nel provvedimento