TAR Genova, sez. II, sentenza 2017-04-14, n. 201700342
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 14/04/2017
N. 00342/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00831/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 831 del 2015, proposto da:
A F, rappresentato e difeso dagli avvocati E F, Valentina Grono' e M V, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Genova, via Martin Piaggio 17;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, domiciliata in Genova, viale Brigate Partigiane n. 2;
per l'annullamento
del provvedimento di reiezione dell’istanza di rilascio di licenza di porto di fucile ad uso tiro a volo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 aprile 2017 il dott. A V e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 10.9.2015 il signor Frino Alberto ha impugnato il provvedimento 22.5.2015, con cui il Questore di Genova ha respinto la sua istanza volta a conseguire il rilascio della licenza di porto di fucile ad uso tiro a volo, con la motivazione che non sarebbe provata la sua buona condotta, e che non darebbe affidamento di non abusare delle armi, vuoi perché condannato, con decreto penale 29.2.2008 del G.I.P. del Tribunale di Genova, per guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di sostanze stupefacenti (la cui mancata menzione nella sezione anamnestica del certificato medico vizierebbe il giudizio finale espresso dal medico legale ai sensi dell’art. 1 del D.M. Sanità 14.9.1994); vuoi perché, già nel 2005, gli era stata sospesa la patente di guida per infrazione a norme del codice della strada; vuoi – infine – perché a suo carico risulterebbe una denuncia