TAR Genova, sez. I, sentenza 2011-10-27, n. 201101494
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Testo completo
N. 01494/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00115/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 115 del 2007, proposto da:
Mauro Maccio', G B, M R V, G Ci, A S, G G, G M, G M, C B, S C, A D, A C, M M, P F M, D S, M V B, M M, E V, G F, G B, C S, A C, C B, B B, M R C, Francesco Lampo', R L, C (E L G.) R, I (E L G.) Lanzini, D C, G B, A T, W P, S A, R B, Maria C Tassara, Vittorio Pollet, Pietro Pesce, Patrizia Centeleghe, Bruno Ventura, Lucia Lazzari, Francesco Mosca, Clara (Eredi Fierro) Mazza, Gaetano Marzullo, rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Inglese, con domicilio eletto presso Giuseppe Inglese in Genova, via Porta D'Archi 3;
contro
Comune di Albisola Superiore, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Vallerga, con domicilio eletto presso Mauro Vallerga in Genova, via Dante 2/52;
per l'accertamento
dell’inesistenza, totale o parziale, del credito del Comune di Albisola Superiore relativo al conguaglio del costo di acquisizione delle aree espropriate per l’attuazione del peep in loc. Luceto
nonché per l'annullamento: a) della nota 18 novembre 2006 prot. n. 34260; b) della nota 8 agosto 2006 n. prot. 25402; c) della nota 10 aprile 2006 n. prot. 11790; d) della delibera di giunta comunale 28 febbraio 2006 n. 24; e) della nota 5 dicembre 2005 n. prot. 40525.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Albisola Superiore;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2011 il dott. Luca Morbelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 17 gennaio 2007 al Comune di Albisola Superiore e depositato il successivo 13 febbraio 2007 i ricorrenti assegnatari di alloggi di edilizia PEEP in quanto facenti parte della Cooperativa Domus Mea, hanno formulato le domande di cui in epigrafe.
In fatto i ricorrenti esponevano che in data 30 settembre 1980 il Comune di Albisola concedeva alla coooperativa Mutua Ediliza Domuns Mea la proprietà di un area compresa nel piano di zona per l’edilizia economica e popolare sita in località Luceto verso corresponsione del prezzo pattuito e salvo conguaglio da versarsi nel caso in cui il costo dell’esproprio delle aree asservite risultasse superiore a quello indicato. Successivamente nel 1984 la cooperativa ha provveduto ad assegnare ai soci gli alloggi situati negli edifici costruiti sulle aree espropriate prevedendo negli atti di assegnazione il subentro degli assegnatari nella posizione giuridica della Cooperativa relativamente ai diritti, oneri ed obblighi nascenti dalla convenzione di cui sopra. Con nota 8 agosto 2006 n. prot. 25402 il Comune ha informato i ricorrenti che il Comune è stato condannato dalla Corte d’appello di Genova (sentenza 29 ottobre 2005 n. 978) a pagare al proprietario delle aree espropriate una somma a titolo di integrazione del prezzo corrisposto per le stesse. Parte di tale somma avrebbe dovuto essere corrisposta dalla Cooperativa Domus Mea, secondo i conteggi operati con deliberazione di giunta comunale 28 febbraio 2006 n. 24.
Si instaurava il contraddittorio procedimentale, avendo i ricorrenti