TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2023-07-10, n. 202311567

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2023-07-10, n. 202311567
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202311567
Data del deposito : 10 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/07/2023

N. 11567/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00667/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 667 del 2017, proposto da
Ens Solar Five S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati M P, L P e C M, con domicilio eletto presso lo studio del primo di essi in Roma, via del Plebiscito, 102;

contro

GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati E C e F G, con domicilio eletto presso lo studio F G in Roma, via Sardegna, 14;
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti



BPER

Banca S.p.A., Banco BPM S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentate e difese dall'avvocato Saverio Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, p.zza San Lorenzo in Lucina, 26;
Eurotest Laboratori S.r.l., Tüv Intercert Italia S.r.l. – Group Of Tüv Saarland, non costituiti in giudizio;

e con l'intervento di

ad opponendum:
Garden House S.a.s., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Loredana Bisceglie e Matteo Clima, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio della prima in Roma, Circonvallazione Clodia, 36/A;

per l'annullamento

- del provvedimento prot. P20160087184 del 4 novembre 2016 con il quale il GSE ha comunicato a Ens la decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti di cui al D.M. 5 maggio 2011 (“Quarto Conto Energia”) per l'impianto fotovoltaico n. 617104, di potenza pari a 995,04 kW, sito nel Comune di Trinitapoli e denominato “Di Leo 7”;

- di ogni ulteriore atto antecedente, consequenziale e/o comunque connesso ivi inclusa la comunicazione del GSE prot. P20160056602 del 30 maggio 2016 con la quale sono state comunicate le risultanze dell'attività di verifica;

nonché per la condanna del GSE al risarcimento dei danni subiti e subendi in conseguenza degli atti impugnati, nella misura che ci si riserva di quantificare in corso di giudizio.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., del Ministero dello Sviluppo Economico, di

BPER

Banca S.p.A. e di Banco BPM S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 maggio 2023 la dott.ssa Emanuela Traina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso ritualmente notificato, la società Ens Solar Five a r.l. ha adito questo TAR per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento in epigrafe indicato, con il quale il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (d’ora innanzi solo GSE o Gestore) ha disposto la decadenza dal diritto alla percezione delle tariffe incentivanti di cui al

DM

5 maggio 2011 (cd. Quarto Conto Energia) in relazione all’impianto fotovoltaico “Di Leo 7”, di potenza pari a 995,04 kW, sito nel Comune di Trinitapoli e identificato con il numero 617104, di titolarità della stessa, nonché degli atti allo stesso presupposti e conseguenti, formulando altresì istanza risarcitoria per i danni subiti e subendi.

2. Premette in fatto che l’impianto è stato costruito in base alla denuncia di inizio attività (DIA) prot. n. 8103 presentata al Comune di Trinitapoli dal sig. L T in qualità di legale rappresentante della soc. SPVC1 S.r.l. in data 5 agosto 2009 e nella quale è poi subentrata ENS, ed è entrato in esercizio in data 30 giugno 2011. Con domanda presentata il 15 luglio successivo, la ricorrente chiedeva al GSE il riconoscimento delle tariffe incentivanti ai sensi del Quarto Conto Energia, che venivano riconosciute nella misura pari a 0,2910 euro/kWh, senza alcun incremento previsto dall’art. 14 del DM (come quello per gli impianti costruiti con componenti di origine europea).

Dopo la decisione di sospendere l’efficacia delle convenzioni in essere con la società, adottata dal GSE, a circa due anni dall’ammissione alla tariffe, a seguito di un’indagine penale coinvolgente più società e alcuni loro esponenti per l’ottenimento indebito di contributi pubblici, il Gestore avviava un procedimento di verifica sull’impianto in questione ai sensi dell’art. 42 d.lgs. n. 28/2011, effettuando un sopralluogo presso il sito con invito alla società a produrre chiarimenti in merito alla rilevata non conformità dei moduli fotovoltaici installati ai requisiti di cui all’allegato 1 del Quarto Conto Energia.

La società non riusciva tuttavia a svolgere alcuna osservazione nel termine assegnato (avendo ottenuto l’accesso alla documentazione relativa solo in data 24 giugno 2016).

In data 4 novembre 2016, il GSE adottava infine il provvedimento di decadenza.

3. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di diritto:

I. «VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 97 COST. NONCHÉ DEGLI ARTT. 21 NONIES L. 241/90, 42 D.LGS. 28/2011, 11 D.M. 31

GENNAIO

2014. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PROPORZIONALITÀ E LEGITTIMO AFFIDAMENTO. CARENZA DI POTERE. VIOLAZIONE DELL’ART. 3 L. 241/90. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE», in quanto il provvedimento di decadenza costituirebbe invero un annullamento in autotutela, disposto in violazione del termine ragionevole e sulla base di una motivazione insufficiente sotto il profilo dell’interesse pubblico attuale.

II. «ERRONEA E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 31.1.2014. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 11 DELLE DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE (PRELEGGI) PER IRRETROATTIVITÀ DEL DECRETO MINISTERIALE», in quanto il GSE avrebbe preteso di applicare una sopravvenuta normativa sanzionatoria a condotte poste in essere ben prima dell’entrata in vigore della stessa, in violazione del principio di irretroattività delle leggi.

III. «VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 3 DELLA L. N. 241

DEL

1990, 42 DEL D.LGS. 28

DEL

2011, 4 E 11 DEL D.M. 31

GENNAIO

2014. VIOLAZIONE DEL D.M. 5

MAGGIO

2011 (QUARTO CONTO ENERGIA) E DELLE NORME TECNICHE IVI RICHIAMATE. DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA’», in quanto il provvedimento sarebbe stato adottato in base ad un’istruttoria carente, fondata sulle risultanze di un’indagine penale non ancora sfociata in una sentenza di accertamento definitiva, senza una propria autonoma istruttoria di carattere tecnico. In ogni caso, le considerazioni svolte dal Gestore circa la provenienza extra UE dei pannelli installati sarebbero del tutto irrilevanti nel caso di specie atteso che l’impianto non ha beneficiato del premio connesso all’utilizzo di materiale di produzione europea;
i moduli installati sarebbero conformi alla normativa tecnica di riferimento: quanto al rilievo della lunghezza dei pannelli H3A, la differenza tra quella riportata nel test report e quella rilevata in sede di sopralluogo sarebbe minima e non in grado di inficiare la validità della certificazione, non essendo necessario un retesting per mantenere la certificazione;
quanto alla scatola di giunzione a marchio Compel, era previsto l’utilizzo di tale componente già nelle certificazioni/test report risalenti a data antecedente l’entrata in esercizio dell’impianto;
quanto al modulo risultato privo di targa, si tratterebbe di un’anomalia trascurabile, verosimilmente spiegabile in base a eventi (condizioni di utilizzo ed esposizione ad agenti atmosferici) occorsi dopo l’entrata in esercizio;
quanto alla conformità dei moduli HEP, sarebbe irrilevante la circostanza che la certificazione sia stata rilasciata solo nel 2012 giacché i test di laboratorio erano stati eseguiti e superati tra il settembre e dicembre 2010.

4. Si sono costituiti in giudizio il GSE e le banche cessionarie del credito,

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