TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2023-03-01, n. 202303491
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Pubblicato il 01/03/2023
N. 03491/2023 REG.PROV.COLL.
N. 10466/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10466 del 2022, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato L C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
PER L'ANNULLAMENTO PREVIA CONCESSIONE DEI PROVVEDIMENTI CAUTELARI ANCHE CON DECRETO MONOCRATICO EX ART. 56 C.P.A. E/O COLLEGIALE
del decreto n. -OMISSIS- emanato dall'-OMISSIS-di esclusione della ricorrente dalla Procedura concorsuale straordinaria, di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del D.L. n. 73 del 25.05.2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 23.07.2021, per la classe di concorso A-11 - Discipline letterarie e latino per il reclutamento dei docenti per la -OMISSIS-, per mancanza dei requisiti di accesso, così come previsti dall'art. 3 del medesimo D.D.G. n. 1081/2022;
del decreto n. -OMISSIS- emanato dall'-OMISSIS-di approvazione della graduatoria di merito della Procedura concorsuale straordinaria;
della medesima graduatoria di merito della Procedura concorsuale straordinaria allegata al decreto n. -OMISSIS-;
PER L'ACCERTAMENTO
dell'illegittimità del D.D. n. 1081 del 6 maggio 2022 - che ha bandito la procedura concorsuale straordinaria, articolata per regione e classe di concorso, di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado, qualora, nella parte di cui all'art. 3 – Requisiti di ammissione - comma a), fosse interpretato nel senso di non riconoscere come titolo di ammissione al concorso per la classe A011 la laurea in Lettere V.O. conseguita ENTRO L'A.A. 2000/2001 con un piano di studi comprendente un corso biennale o due annuali di lingua e/o letteratura italiana, un corso biennale o due annuali di lingua e/o letteratura latina, un corso annuale di storia ed un corso annuale di geografia;
dell'illegittimità del D.M. n. 108 del 28 aprile 2022 - Disposizioni concernenti la procedura concorsuale straordinaria per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune, ai sensi dell'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 che disciplina le modalità di espletamento della procedura concorsuale straordinaria, articolata per regione e classe di concorso, qualora, nella parte di cui all'art. 3 – Requisiti di ammissione - comma a), fosse interpretato nel senso di non riconoscere come titolo di ammissione al concorso per la classe A011 la laurea in Lettere V.O. conseguita ENTRO L'A.A. 2000/2001 con un piano di studi comprendente un corso biennale o due annuali di lingua e/o letteratura italiana, un corso biennale o due annuali di lingua e/o letteratura latina, un corso annuale di storia ed un corso annuale di geografia;
della falsa e/o errata applicazione e/o violazione del D.M. 39/1998, del D.M. 354/98, del DPR 19/2016, del D.M. 259/2017 e/o della loro illegittimità nella parte relativa alla disciplina dei titoli di accesso alla classe di concorso A-11 (ex A/51) ed in particolare nelle tabelle allegate, qualora fossero interpretati nel senso di non riconoscere come titolo di ammissione alla procedura straordinaria per la classe A-11 la laurea in Lettere V.O. conseguita ENTRO L'A.A. 2000/2001 con un piano di studi comprendente un corso biennale o due annuali di lingua e/o letteratura italiana, un corso biennale o due annuali di lingua e/o letteratura latina, un corso annuale di storia ed un corso annuale di geografia;
dell'illegittimità di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale che abbia causato l'esclusione della ricorrente dalla impugnata graduatoria.
PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA
della validità della laurea in Lettere vecchio ordinamento (v.o.) conseguita dalla ricorrente il -OMISSIS- come titolo di ammissione alla procedura concorsuale straordinaria ex D.D. n. 1081 del 6 maggio 2022 per la classe di concorso A-11 - Discipline letterarie e latino - per il reclutamento dei docenti per la -OMISSIS-, nonché della valutazione del punteggio complessivo ottenuto dalla ricorrente e della corretta collocazione della stessa in graduatoria al primo posto con punti -OMISSIS- con diritto di scelta della sede prima degli altri candidati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2023 il dott. G C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe vengono impugnati gli atti sopra indicati chiedendosene l’annullamento.
2. In particolare, la ricorrente ha partecipato al “ Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado ”, bandito dal Ministero dell’Istruzione con Decreto Dipartimentale del 21.4.2020, n. 499 (pubblicato sulla GURI, IV serie speciale “Concorsi ed esami”, n. 34 del 28 aprile 2020), successivamente rettificato ed integrato da ultimo con D.D.G. 5 gennaio 2022 prot. n. 23 (pubblicato sulla GURI – IV Serie speciale “Concorsi ed esami” n. 5 del 18 gennaio 2022), concorrendo per i posti vacanti e disponibili nella -OMISSIS- per la classe concorsuale A-11.
La menzionata procedura concorsuale è stata bandita a livello nazionale e organizzata su base regionale, per la copertura di complessivi 25.000 posti comuni e di sostegno, autorizzati nella scuola secondaria di primo e secondo grado, per il biennio per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, secondo quanto riportato all'Allegato 1 del bando citato.
3. L’odierna ricorrente partecipava alle prove concorsuali conseguendo un punteggio totale pari a -OMISSIS-, che la poneva al primo posto della graduatoria di merito.
3.1. In data -OMISSIS- la stessa veniva contattata telefonicamente dalla responsabile del procedimento per la valutazione dei titoli dell'-OMISSIS-, che le contestava la validità della laurea da lei posseduta come titolo di accesso alla procedura concorsuale.
3.2. Successivamente, in data -OMISSIS-, l’-OMISSIS- – emanava il decreto n. -OMISSIS-di esclusione della ricorrente dalla suddetta procedura concorsuale per la classe di concorso A-11 - Discipline letterarie e latino, per mancanza dei requisiti di accesso previsti dall’art. 3 del D.D.G. n. 1081/2022.
3.3. In pari data lo stesso Ufficio emanava il decreto n. -OMISSIS- di approvazione della graduatoria di merito in questione confermando l’esclusione della ricorrente.
4. La ricorrente insorge avverso le menzionate decisioni e, nei motivi di ricorso, evidenzia che la sua esclusione sarebbe stata determinata da una violazione sotto vari aspetti degli artt. 3 – 97 Cost., dalla falsa e/o errata applicazione e/o violazione del d.p.r. n. 19/2016, del d.m. n. 259/2017, degli artt. 3 e 5, del d.m. n. 259/17 per vari profili, dell’art. 5, del d.m. n. 39/98, nonché del d.m. 354/98 e s.m.i..
In particolare viene anche richiesto, ove necessario, l’annullamento del d.p.r. n. 19/2016 e degli atti conseguenti nella parte in cui non comprenderebbero la laurea della ricorrente nei titoli idonei ai fini della partecipazione al menzionato concorso.
5. L’amministrazione si è costituita in giudizio ed ha contestato la pretesa ricorsuale.
6. Nello specifico, sostiene parte resistente che l’art. 5 del DM n. 259/2017 rechi un riferimento al DM n. 39/98, ma solo con riguardo all’inserimento nelle graduatorie di istituto ed alle prove di accesso ai percorsi di tirocinio formativo attivo.
Infatti, la su menzionata disposizione prevede: “ Coloro i quali, all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, sono in possesso di titoli di studio validi per l’accesso alle classi di concorso ai sensi del DM 39/98 e successive modifiche e integrazioni e del DM 22/2005 e successive modifiche e integrazioni possono partecipare alle prove di accesso ai percorsi di tirocinio formativo attivo di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di Istituto per le corrispondenti nuove classi di concorso, come definite nelle tabelle A e B allegate al DPR n.19 del 14 febbraio 2016 .”.
In detta previsione, dunque, non si rinverrebbe alcun riferimento alle procedure concorsuali e non sarebbe dunque applicabile detto DM 39/98 al concorso in parola.
7. Quanto al DPR 19/2016, lo stesso all’art. 5 rubricato “ Norme transitorie e finali ” statuisce, al comma 3, che “ Dall’entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998 .”.
8. Pertanto, l’unica normativa applicabile al presente concorso, per ciò che concerne i titoli di accesso, sarebbe il DPR n. 19/2016 così come modificato dal DM n. 259/2017.
9. La Tabella A dell’appena menzionato DPR n. 19/2016, non modificata dal DM n. 259/2017, non prevedrebbe come titolo di accesso alla menzionata classe di concorso la laurea della ricorrente.
10. Nello specifico, la ricorrente ha conseguito la laurea in Lettere vecchio ordinamento in data -OMISSIS- e, pertanto, ad avviso dell’amministrazione, secondo quanto previsto dalla succitata Tabella A, alla nota 1 della classe di concorso A-11, il suo corso di studi sarebbe titolo d’accesso alla procedura concorsuale per l’insegnamento per la classe di concorso A-11 “ purché abbia compreso i corsi annuali o due corsi semestrali di: lingua italiana, letteratura italiana, lingua latina, letteratura latina [...] ”, circostanza che non ricorrerebbe nella presente fattispecie.
11. Inoltre, sempre secondo l’amministrazione non potrebbe ritenersi che il DPR n. 16/2017 contenga un refuso quando alla nota 5 della classe di concorso A-11 si riferisce alle lauree conseguite nell’anno accademico 2000/2001, ammettendo solo per tale anno l’ammissione dei laureati vecchio ordinamento in termini agevolati. Pertanto non sarebbe applicabile la predetta nota 5 giacché la ricorrente ha conseguito la laurea in un anno accademico antecedente.
12. All’udienza dell’11 ottobre 2022 il Collegio ha disposto la celere fissazione dell’udienza di merito al 10 gennaio 2023 ed a tale udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.
13. Il gravame è fondato nei limiti e termini di cui infra .
14. Ad avviso del Collegio non sono apprezzabili le tesi della ricorrente relative alla applicabilità al concorso in esame delle disposizioni del DM 39/98, per le ragioni rappresentate dall’amministrazione resistente e sopra ricordate cui si rinvia in quanto condivise ed autoesplicative.
15. Invece, risulta fondata la principale tesi della ricorrente, i cui restanti motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente stante la loro connessione, secondo cui sarebbe applicabile al caso di specie la nota n. 5 relativa alla classe di concorso A-11 dell’allegato al DPR n. 19/2016.
Tale nota, collegata ad una serie di lauree che comprendono quella conseguita dalla ricorrente, recita “ Dette lauree purché conseguite nell'A.A. 2000-2001, sono titoli di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso un corso biennale o due annuali di lingua e/o letteratura italiana, un corso biennale o due annuali di lingua e/o letteratura latina, un corso annuale di storia ed un corso annuale di geografia ”.
Il percorso formativo della ricorrente soddisfa pacificamente la disposizione appena citata, fatta eccezione per l’anno di conseguimento della laurea che è antecedente al 2000-2001.
16. Ad avviso dell’amministrazione solo le lauree ottenute esattamente nell’anno accademico 2000/2001, e non le lauree antecedenti, potrebbero beneficiare di detta previsione, meno gravosa quanto al percorso formativo richiesto rispetto a quella a regime di cui alla nota 1.
17. Tuttavia, da tale interpretazione, come correttamente notato nel ricorso: (i) emergerebbero elementi di irragionevole discriminazione, manifesta illogicità e assoluta sproporzione;(ii) dovrebbe ritenersi che si sia trattata dell’unica volta in tutto il DPR n. 19/2016 in cui sarebbe stata avvertita la necessità, senza motivazione alcuna, di circoscrivere ad un unico anno accademico il valore connesso al conseguimento di un titolo;(iii) deriverebbe la violazione del criterio di delega, stabilito dall’articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che prevede “ a) razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti ;”;(iv) scaturirebbe una disciplina eccentrica rispetto a quella, speculare, delle classi di concorso A-12 e A-13, che invece indicano l’a.a. 2000/2001 come termine entro il quale conseguire la laurea in lettere per accedere al regime agevolato e non quale unico arco temporale rilevante.
18. L’esegesi di cui sopra dell’amministrazione, pertanto, non è convincente ed è da preferire invece una ricostruzione che non incorra nelle menzionate aporie.
19. Qualora non fosse possibile giungere ad una lettura conforme a legittimità delle previsioni del DPR n. 19/2016 se ne dovrebbe scrutinarne la validità alla stregua dei motivi di ricorso presentati.
Al riguardo, però, il Collegio ritiene, in omaggio al principio di conservazione degli atti giuridici, che non sia necessario prendere in considerazione l’ipotesi di annullamento o di disapplicazione in parte qua del menzionato DPR.
20. Sul punto occorre preliminarmente osservare che se è vero che nella comune accezione “nell’anno accademico” significa in quel preciso arco temporale, è altrettanto vero che la previsione in esame non esclude esplicitamente gli anni accademici precedenti dal suo campo di applicazione, per cui ben può ritenersi che la stessa minus dixit quam voluit ovvero, in alternativa, che la previsione in esame non disciplini direttamente la fattispecie.
21. D’altro canto, gli anni accademici precedenti al 2000/2001 non possono ritenersi regolati dalla nota 1, giacché in tale caso si dovrebbe valutare l’ipotesi di annullare in parte qua il DPR n. 19/2016 perché si tratterebbe di una previsione evidentemente sproporzionata e paradossale, visto che nel 2016 si sarebbe modificato in pejus (seppure per il futuro) il valore di titoli di accesso conseguiti oltre quindici anni prima, in violazione del principio del legittimo affidamento, mantenendo però uno specifico anno accademico che sarebbe per sempre salvo dalla detta modifica, escludendo i precedenti.
Si tratterebbe per giunta di una interpretazione contraria al diritto eurounitario, in quanto, assodato che la procedura in esame è chiaramente finalizzata ad assorbire, in qualche misura e a certe condizioni, il precariato storico, come richiesto dal menzionato ordinamento UE, non sarebbero ammissibili restrizioni sproporzionate.
La nota 1, quindi, qualora si ritenga che disciplini il caso di specie, dovrebbe essere esaminata nella prospettiva della disapplicazione per contrarietà ai principi europei.
22. Il Collegio ritiene pertanto che sia ravvisabile un’ipotesi in cui non può essere ricostruito in modo chiaro ed univoco il significato della disposizione normativa da applicare in base al solo criterio letterale. Soccorrono quindi l’interpretazione costituzionale, quella sistematica e quella teleologica.
23. Del resto, l’art. 12 delle preleggi, nel prevedere che nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, richiede pur sempre che vi sia un “senso” ossia un minimo valore di comprensibilità nella connessione delle parole che compongono la disposizione, e tale senso non potrebbe in alcun modo essere individuato qualora si accogliesse la posizione dell’amministrazione.
24. Tenendo nella dovuta considerazione tutti i criteri di interpretazione di cui sopra, nel caso di specie, deve ritenersi che la menzionata nota 5 sia da interpretare nel senso che ricomprenda nel suo campo di applicazione le lauree conseguite entro l’a.a. 2000/2001.
25. Inoltre, qualora si ritenesse assente il carattere oscuro e ambiguo delle norme applicabili, per gli stessi motivi segnalati in precedenza, dovrebbe ritenersi sussistente una lacuna nel menzionato DPR. Infatti, non potendosi, per le ragioni vedute, applicare la nota 1, le lauree conseguite prima dell’a.a. 2000/2001 (e fino all’a.a. 1993/1994 di cui alla nota 2 dell’allegato in parola) rimarrebbero prive di disciplina diretta, consentendo di conseguenza l’applicazione analogica della nota 5.
26. Alla luce di quanto sopra ritenuto non emerge la necessità di procedere nello scrutinio della legittimità del DPR n. 19/2016 e di dichiararne la contrarietà al quadro normativo nazionale ed eurounitario applicabile, in quanto è possibile l’interpretazione e comunque l’applicazione analogica di detto DPR in senso conforme a quanto domandato dalla ricorrente.
27. Consegue altresì alle considerazioni che precedono che, nel caso di specie, l’esclusione della ricorrente dal concorso è illegittima e va annullata, da cui deriva l’integrale ripristino della sua posizione in graduatoria secondo quanto richiesto nel ricorso.
28. Vista la complessità della vicenda e la parziale reciproca soccombenza in relazione ai vari motivi di ricorso sussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese tra le parti, fatta eccezione per il contributo unificato che per legge deve essere rimborsato alla ricorrente vittoriosa.