TAR Catania, sez. I, sentenza 2021-05-17, n. 202101611

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2021-05-17, n. 202101611
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202101611
Data del deposito : 17 maggio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/05/2021

N. 01611/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01431/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1431 del 2020, proposto da
Erg Wind Sicilia 3 S.r.l. e Erg Wind 2000 S.r.l., entrambe in persona del rispettivo amministratore unico e legale rappresentante, rappresentate e difese dall'avvocato C C, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Liliana D'Amico in Catania, via V. Giuffrida 37;

contro

Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo – Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici domicilia in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

nei confronti

Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale X Valutazione e Autorizzazioni Ambientali, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici domicilia in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per la declaratoria della nullità nonché per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,

del provvedimento del Ministero per i beni e le attività culturali – Direzione Generale Archeologia Belle arti e Paesaggio, Servizio V, prot. n. 0023800-P del 10 agosto 2020, avente ad oggetto la “ Procedura di VIA ai sensi dell’art. 23 del D.lgs 152/2006 relativa al parco eolico localizzato nel Comune di Carlentini (SR) con cavidotto interrato e sottostazione nel Comune di Sortino (SR), progetto di smantellamento di 38 dei 57 aerogeneratori esistenti ed installazione di 18 nuovi aerogeneratori di potenza pari a 5,5 MW – Proponenti ERG Wind Sicilia 3 S.r.l. ed Erg Wind 2000 S.r.l .” e recante il parere favorevole di compatibilità ambientale con prescrizioni, nella parte in cui ivi si escludono da detta valutazione favorevole “ gli aerogeneratori R-CA 01, R-CA 02, R-CA 03, R-CA 04, R-CA 05, R-CA 06 ed R-CA 07”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V e del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale X Valutazione e Autorizzazioni Ambientali;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

Visto l’art. 4 del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2020, n. 70;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2021 - tenutasi da remoto - il dott. G G A D e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. Le società ricorrenti hanno rappresentato quanto segue.

Erg Wind Sicilia 3 S.r.l. e Erg Wind 2000 S.r.l. sono titolari ed eserciscono un parco eolico denominato “Carlentini”, avente potenza nominale pari a 48,45 Mw situato nel Comune di Carlentini (Provincia di Siracusa), giusta concessione edilizia n. 5 del 31 gennaio 2003, rilasciata previo ottenimento del parere favorevole reso dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA di Siracusa con nota prot. n. 482 del 2 settembre 2002 e del decreto dirigenziale n. 1307 del 27 dicembre 2002 dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente - Dipartimento Regionale Urbanistica.

Le deducenti hanno avanzato, con istanza del 18 aprile 2019, richiesta di avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 per il potenziamento del citato parco eolico;
il progetto proposto prevede lo smantellamento di 38 dei 57 aerogeneratori attualmente esistenti e l’installazione di 18 nuovi aerogeneratori, ciascuno dei quali di potenza massima pari a 5,5 MW, per una potenza complessiva di 115,15 MW (dunque, il nuovo layout di impianto comporta un numero di aerogeneratori pari a 37, contro un numero attuale di 57).

Nel dettaglio, i 18 aerogeneratori di nuova installazione ricadrebbero su aree del Comune di Carlentini, identificate al relativo catasto al foglio 87, particelle 61, 174, 153, 187 (con riguardo, rispettivamente, agli aerogeneratori 01, 02, 03, 04);
foglio 78, particelle 30 e 36 (aerogeneratori 05 e 06 e, in parte, 07);
foglio 79, particella 69 (aerogeneratore 07);
foglio 70, particelle 19, 126, 121 e 115 (aerogeneratori 08, 09, 10 e 11), foglio 82, particelle 13 e 17 (aerogeneratore 12);
foglio 74, particella 18 (aerogeneratore 13);
foglio 73, particelle 138 e 143 (aerogeneratori 14 e 15);
foglio 68, particelle 432, 427 e 429 (aerogeneratori 16, 17 e 18).

Venendo in rilievo un progetto rientrante nella tipologia elencata all’allegato II, parte seconda, del D.lgs. n. 152/2006 (e, in particolare, nella categoria afferente agli “ impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW ”), la relativa procedura tesa alla valutazione di compatibilità ambientale veniva avviata in sede statale, conformemente ai dettami dell’art. 7 bis del citato decreto;
l’istanza di VIA veniva presentata al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in virtù di quanto previsto dal comma 4 del citato art. 7 bis .

Con nota prot. n. 14353 del 22 maggio 2019, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio richiedeva alla competente Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa le valutazioni relative al progetto de quo .

In data 22 luglio 2019, il Libero Consorzio Comunale di Siracusa esprimeva, con nota acquisita al protocollo del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 0019092, il proprio parere positivo al giudizio di compatibilità del progetto.

Con nota prot. n. 23399 del 17 settembre 2019 il Comune di Carlentini esprimeva il proprio parere favorevole di competenza, atteso che “ l’intervento…è compatibile con lo strumento urbanistico generale vigente ”.

In data 31 gennaio 2020, all’esito dell’istruttoria VIA condotta, la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale, all’uopo istituita presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, rendeva il parere n. 3256, esprimendosi in senso positivo circa la compatibilità ambientale del progetto, pur prescrivendo l’ottemperanza alle condizioni ambientali ivi indicate.

In data 19 febbraio 2020 la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa trasmetteva al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo la nota prot. n. 2173 nella quale riteneva “ ai fini della tutela paesaggistica ” ammissibile l'intervento in questione, proponendo come misure di mitigazione le indicazioni definite ai punti c), f) e h) dell’allegato 4, par.

3.2 al D.M. del 10 settembre 2010.

In data 9 giugno 2020 con nota prot. n. 17276, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo segnalava che da “ un’analisi della cartografia allegata alla documentazione del SIA sembra possibile evincere che alcuni degli aerogeneratori del progetto in oggetto, e in particolare: R-CA 02, R-CA 03, R-CA 04, R-CA 05, R-CA 06, e R-CA 07 si trovano a ridosso dell’area tutelata ai sensi dell’art. 142, c. 1, lett. G, come area boscata ”;
inoltre, il medesimo Ministero evidenziava che dallo studio ambientale della società proponente si evidenziava che gli aerogeneratori ricadevano al di fuori del vincolo di inedificabilità nelle fasce di rispetto dei boschi, affermazione che però il Ministero riteneva non verificabile correttamente alla luce della documentazione cartografica presentata e, a testimonianza del “ posizionamento particolarmente ravvicinato ” di alcuni aerogeneratori ad un’area boschiva, il Ministero richiamava la relazione paesaggistica (pag. 41) in punto di abbattimenti di piante arboree per l’installazione di alcune torri. Quindi il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo chiedeva alla Soprintendenza BB.CC.AA. “ di volere esprimere la propria posizione in merito a questo aspetto del progetto in valutazione ”.

La Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa, con nota prot. n. 6629 del 9 luglio 2020 – indirizzata anche al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - evidenziava di essersi espressa nel senso che “ le aree ove ricadono parte degli aerogeneratori risultano essere poste a ridosso di un’area individuata come area boschiva ex L. 227/2001, che non prevede fasce di rispetto ” e precisava che con nota prot. n. 6617 del 9 luglio 2020 aveva chiesto al Comune di Carlentini e al Comando del Corpo Forestale S15 Ispettorato Ripartimentale Foreste – Siracusa “ di verificare ed attestare se l’area boschiva posta a ridosso delle particelle sotto elencate rientra nelle formazioni che presentano gli specifici caratteri definiti dalla L.R. 16/1996 e s.m.i. ”;
chiedeva altresì “ se le su elencate particelle siano interessate dalle “fasce di rispetto” determinate dalla citata area boschiva e pertanto se ne prevedano espressamente l’inedificabilità ”.

Come si ricava dalla nota prot. n. 7814 del 6 agosto 2020 della Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa, con nota prot. n. 10671 del 29 luglio 2020 il Comune di Carlentini precisava che il progetto in oggetto “ è compatibile con lo strumento urbanistico generale vigente e più precisamente si certifica che le sotto elencate particelle [ ] per la tipologia di intervento proposto (opere di pubblica utilità ai sensi dell’art. 12, comma 1 del D.Lgs. n.387/2003), non sono soggette a vincolo di “inedificabilità”;
sia perché non ricadenti in aree boschive/fasce di Rispetto, sia perché sono oggetto di espressa disciplina derogatoria, ai sensi dell’art. 3 comma 8 della L.R. 13/99 (che modifica il comma 8 dell’art. 10 della L.R. n. 16/1996)
”;
in virtù di quanto sopra il Comune di Carlentini esprimeva nuovamente il proprio parere favorevole al progetto de quo .

Dunque, con la predetta nota prot. n. 7814 del 6 agosto 2020, la Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa confermava “ quanto già espresso con la nota prot. n. 2173 del 19/02/2020 ”.

Con nota prot. n. 77239 del 2 settembre 2020 il Comando del Corpo Forestale S15 Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Siracusa trasmetteva la verifica richiesta a seguito di sopralluogo tecnico svolto in situ in data 25 agosto 2020 dal personale del Distaccamento Forestale di Sortino: nel rapporto informativo prot. n. 0074871 del 26 agosto 2020 si precisava che “ ai sensi del comma 8 del citato art. 10 […] i lavori descritti siano oggetto di specifica disciplina derogatoria ”;
nel verbale di istruttoria finale allegato veniva confermata l’applicabilità della disciplina derogatoria.

Tuttavia, con provvedimento prot. n. 23800-P del 10 agosto 2020, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, ha espresso il proprio parere favorevole, con prescrizioni, ritenendo “di dovere escludere dalla favorevole valutazione di compatibilità ambientale gli aerogeneratori R-CA 01, R-CA 02, R-CA 03, RCA 04, R-CA 05, R-CA 06 ed R-CA 07 ”: in particolare, lo stralcio dal progetto dei sette aerogeneratori sopra indicati sarebbe motivato dal rilievo per il quale “ non risulta acclarato come il progetto in questione, per sua natura e tipologia, si possa considerare rientrante tra le deroghe di cui al c. 8 dell’art. 3 della L.R. 13/99 relative alla “realizzazione di infrastrutture connesse all’attraversamento di reti di servizio di interesse pubblico e strutture connesse alle stesse ”;
il Ministero ha quindi precisato che “ permane, per quanto di competenza di questo Ministero, la necessità di valutare la compatibilità paesaggistica delle opere in oggetto con il “vincolo paesaggistico” imposto dalle fasce di rispetto dei boschi e sui boschi medesimi ”.

Con ricorso notificato in data 7 ottobre 2020 e depositato in data 14 ottobre 2020 le deducenti hanno proposto le domande in epigrafe.

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