TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2018-01-05, n. 201800097
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Pubblicato il 05/01/2018
N. 00097/2018 REG.PROV.COLL.
N. 02579/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2579 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da G C, rappresentato e difeso dall'avvocato V P, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, piazza Leonardo n. 14;
contro
il Comune di Sorrento, in persona del Sindaco
pro tempore
, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
1. dell'ingiunzione di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi di opere edili n. 51 dell'8 febbraio 2010 (prot. n. 4726/2010), a firma del Dirigente del V Dipartimento - Servizio Antiabusivismo Edilizio ed Edilizia Privata - del Comune di Sorrento;
2. di ogni altro atto antecedente, susseguente o comunque connesso, tra cui l'accertamento redatto dalla Polizia Municipale del Comune di Sorrento in data 18.11.2005 (prot. n. 43774 del 24.11.2005);
quanto ai motivi aggiunti, depositati il 7.4.2011:
1. dell'ingiunzione di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi di opere edili n. 5 del 5 gennaio 2011 (prot. n. 284/2011), a firma del Dirigente del V Dipartimento del Comune di Sorrento;
2. di ogni altro atto antecedente, susseguente o comunque connesso.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2017 la dott.ssa Marina Perrelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, proprietario di un immobile sito in Sorrento, in via Pantano n. 15, catastalmente identificato al foglio 1, particelle 155 e 723, ha impugnato l’ordinanza n. 51 dell’8.2.2010 con la quale l’amministrazione resistente gli ha ingiunto la demolizione delle opere eseguite in assenza dei prescritti titoli abilitativi, deducendone l’illegittimità per violazione di legge (artt. 3, 10, 22 e 31 del D.P.R. n. 380/2001) e per eccesso di potere sotto molteplici profili e concludendo per il suo annullamento unitamente agli atti presupposti.
2. Con motivi aggiunti, depositati il 7.4.2011, il ricorrente ha impugnato anche l’ordinanza n. 5.del 5.1.2011 con la quale l’amministrazione comunale resistente, preso atto del parere negativo prot. n. 29177 del 12.8.2010, espresso ai sensi dell’art. 167 del D.lgs. n. 42/2004 dalla Soprintendenza BB.AA. per Napoli e provincia sull’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica prot. n. 11406 del 26.3.2010, ha nuovamente ingiunto la riduzione in pristino delle opere abusivamente realizzate, ribadendo avverso tale ultimo provvedimento le censure già articolate con il ricorso principale.
3. Il Comune di Sorrento, benché ritualmente citato, non si è costituito in giudizio.
4. Con l’ordinanza n. 1211 del 10.6.2010 la Sezione ha respinto la domanda di misure cautelari per assenza di fumus in quanto “le opere in questione integrano manufatti per i quali è necessario il permesso di costruire” e per le quali non è conseguibile autorizzazione paesaggistica ex post .
5. Alla pubblica udienza del 19.12.2017, preso atto del mancato deposito di memorie conclusionali, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso e i motivi aggiunti non sono fondati e vanno respinti per le seguenti ragioni.
6.1. Dalla documentazione allegata agli atti si evince che nel corso del sopralluogo, eseguito presso l’immobile del ricorrente dalla Polizia Municipale il 18.11.2005 e i cui esiti sono riportati nel verbale prot. 43774 del 24.11.2005, è stata accertata la realizzazione, in assenza dei prescritti titoli edilizi e paesaggistici, delle seguenti opere: "1) un forno a legna con annesso angolo cottura esterno avente dimensioni totali di circa mt. 6,40 x mt. 2,60 con pavimentazione dell’area circostante con apposizione di pietre arenarie;2) un manufatto in pietre arenarie di cui parte scoperto e parte con solaio di copertura ove risulta realizzato un locale bagno, le misure dell’intero manufatto risultano essere di circa mt. 4,10 x mt. 3,30 x h m. 2,00 circa, parte costituente volumetria di mt. 3,30 x mt. 1,50;3) una piscina seminterrata, costituita da muratura perimetrale in pietre arenarie, insistente su un’area di circa mt. 19,00 x mt. 5,80 con annesso piccolo locale tecnologico ove risultano ubicati i motori della piscina;4) la realizzazione di rampe scale esterne in pietre arenarie di collegamento tra i vari terrazzamenti ove risultano realizzate murature di contenimento in pietre arenarie ed aventi altezze varie da mt. 1,60 a mt. 2,50”.
6.2. L’Amministrazione comunale, preso atto dell’assenza dei prescritti titoli edilizi e paesaggistici, delle comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 45927 del 13.12.2005 e prot. n. 24998 del 7.7.2009, nonché del provvedimento prot. n. 28265 del 30.7.2009 con il quale è stata dichiarata la decadenza dalla domanda di sanatoria prot. n. 2528 del 23.1.2006, presentata dal ricorrente, ha ingiunto, ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001, la demolizione delle predette opere in quanto eseguite in assenza dei prescritti titoli edilizi e dell’autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D.lgs. n. 42/2004.
7. Con un unico motivo di ricorso parte ricorrente deduce l’illegittimità dell’ordinanza gravata poiché l’amministrazione comunale non avrebbe tenuto conto del fatto che alcuni delle opere eseguite dovrebbero essere qualificati come interventi di manutenzione straordinaria, mentre altri avrebbero carattere pertinenziale e, pertanto, avrebbero potuto essere realizzati previa richiesta di una semplice DIA con conseguente inapplicabilità della sanzione demolitoria. Ad avviso del ricorrente, il forno a legna e il locale avrebbero natura accessoria in quanto funzionali al miglior godimento dell’abitazione, così come la piscina e l’annesso locale motori avrebbero carattere pertinenziale, mentre le scale sarebbero esistenti da tempo immemore e non avrebbero determinato alcun mutamento orografico del terreno.
8. Le censure sono infondate e da disattendere.
8.1. Il Collegio, innanzitutto, non ritiene corretta l'impostazione atomistica seguita da parte ricorrente che considera le opere accertate come indipendenti l’una dall’altra, occorrendo, invece, recuperare una visione di insieme delle stesse che metta in risalto il collegamento funzionale degli interventi in contestazione, giacché altrimenti parcellizzandoli e considerandoli isolatamente si perde di vista l’entità e l’impatto sul paesaggio e sull’ambiente circostante dell’attività edificatoria posta in essere dal sig. C.
8.2. E, invece, pacifico in quanto documentalmente provato e riportato anche nell’istanza di compatibilità paesaggistica presentata da parte ricorrente che gli interventi eseguiti ricadono in zona E11 – tutela agricola del P.R.G. e in zona 1B – tutela dell’ambiente naturale del P.U.T., così come che per la realizzazione degli stessi il sig. C non si è munito di alcun titolo edilizio o paesaggistico.
8.3. Come già affermato in sede cautelare le predette censure vanno disattese poiché le opere sanzionate per essere realizzate necessitavano del previo rilascio del permesso di costruire nonché dell’autorizzazione paesaggistica, né sono suscettibili di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004 in quanto hanno determinato la creazione di nuova volumetria.
In particolare la realizzazione di una piscina interrata, secondo la consolidata giurisprudenza condivisa dal Collegio, deve qualificarsi come intervento di nuova costruzione non suscettibile di accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004 (cfr. Cons. Stato, VI, 12.1.2011, n. 110).
8.4. Deve, peraltro, essere evidenziato che anche avendo riguardo al profilo urbanistico non assume rilievo il richiamo al concetto di pertinenza in quanto, come già ritenuto da questa Sezione con orientamento che qui si ribadisce “tutti gli elementi strutturali concorrono al computo della volumetria del manufatto, siano essi interrati o meno, e fra di essi deve intendersi ricompresa anche la piscina, in quanto non qualificabile come pertinenza in senso urbanistico in ragione della funzione autonoma che è in grado di svolgere rispetto a quella propria dell'edificio al quale accede” (cfr. Tar Campania, Napoli - sez. VII - nr. 2088 del 21 aprile 2009;T.A: R. Campania, Napoli, sez. VII n. 1 del 7/0172014).
8.4.1. Analogo discorso deve essere seguito anche per il locale bagno e per il locale annesso alla piscina, interventi che hanno pacificamente determinato un aumento di volumetria, e che unitamente agli altri, quali la edificazione del forno a legna, la pavimentazione dell’area circostante e la realizzazione di scale esterne a più rampanti di collegamento tra terrazzamenti, sono idonei a incidere sul contesto paesaggistico di riferimento.
9. Tanto premesso, alla luce dei richiamati orientamenti giurisprudenziali, è evidente che le opere realizzate da parte ricorrente, a differenza di quanto dalla stessa affermato, non possono essere qualificate come interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento funzionale di opere pertinenziali, peraltro neanche preesistenti, come si evince chiaramente dalla stessa relazione tecnica allegata all’accertamento di compatibilità paesaggistica.
Ne discende che non esisteva alcuna preesistente pertinenza legittimamente assentita, ragione per la quale non può parlarsi di adeguamento funzionale, e che l’intervento realizzato non può qualificarsi come manutenzione straordinaria, avendo comportato la realizzazione di nuovi manufatti prima non esistenti e, quindi, legittimamente qualificati come nuova costruzione.
10. Per le suesposte ragioni deve essere respinto il ricorso principale.
11. Analogo ragionamento deve essere seguito per disattendere anche i motivi aggiunti, depositati il 7.4.2011, con i quali parte ricorrente ha impugnato l’ordinanza n. 5 del 5.1.2011 che dispone nuovamente la demolizione delle medesime opere, anche alla luce del parere negativo espresso dalla competente Soprintendenza sull’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica presentato dal ricorrente.
10.1. Il Collegio, infatti, non può che ribadire le motivazioni espresse con riguardo al ricorso principale circa la non qualificabilità degli interventi eseguiti come di manutenzione straordinaria e circa la natura non pertinenziale delle opere realizzate.
11. Né, infine, assume rilevanza ai fini della decisione della presente controversia l’istanza di riesame della pratica di accertamento di compatibilità paesaggistica presentata da parte ricorrente, giacché la stessa implica la demolizione di manufatti oggetto delle ordinanze gravate e la realizzazione di una serie di interventi volti a modificarne la destinazione che saranno oggetto della valutazione discrezionale delle amministrazioni competenti. Ne discende che la predetta istanza esula dall’oggetto dell’odierno giudizio, trattandosi di domanda in relazione alle quali la P.A. non ha ancora esercitato alcun potere.
12. Per le suesposte ragioni devono essere respinti anche i motivi aggiunti, depositati il 7.4.2011.
13. Nulla deve essere disposto in relazione alle spese di lite, attesa la mancata costituzione del Comune resistente.