TAR Bari, sez. II, sentenza breve 2018-02-20, n. 201800244

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza breve 2018-02-20, n. 201800244
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201800244
Data del deposito : 20 febbraio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/02/2018

N. 00244/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00087/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 del codice del processo amministrativo;
sul ricorso numero di registro generale 87 del 2018, proposto da:
M R, “Kiné Associati” di R D B e F O, R D B, F O e F B, rappresentati e difesi dall'avvocato G D M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. M G, in Roma, via Laura Mantegazza, n. 24;

contro

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, presso la quale è domiciliato in Bari, via Melo, n. 97;

nei confronti di

Michele De Pasquale e Pmc Engineering, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- del provvedimento, prot. 0061671, trasmesso a mezzo PEC in data 6 ottobre 2017, con il quale il R.T.P. rappresentato dall’Arch. Russo, è stato escluso per mancata firma congiunta dell’offerta economica dalla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b), del decreto legislativo n. 50/2016, svolta in modalità telematica per l’affidamento dell’incarico di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e assistenza alla direzione lavori e al responsabile del procedimento per la fase di progettazione e di esecuzione per gli interventi di adeguamento dell’edificio 33 e per la realizzazione del collegamento tra l’edificio 33 e l’edificio 64 presso lo stabilimento IPZS di Foggia;

- del provvedimento, prot. 62589, comunicato a mezzo PEC in data 11 ottobre 2017, con il quale, a seguito di ulteriore analisi della tematica in esame, è stata confermata l’esclusione dalla selezione;

e per l’accertamento e la dichiarazione del diritto dei ricorrenti, a conseguire l’assegnazione della procedura innanzi specificata;

in via subordinata, per l’accertamento e la dichiarazione, ove ritenuto necessario

- del diritto dei ricorrenti, occorrendo previa rimessione in termini o, al limite, previa utilizzazione del soccorso istruttorio, con concessione della facoltà di integrare le firme, a proseguire nella summenzionata selezione o alla ripetizione della gara dal momento della apertura delle buste, con salvezza della procedura nella parte non interessata dal presente ricorso o, al limite, con ripetizione della intera procedura.

e per l’emissione di ogni altro provvedimento inteso a dare attuazione ai diritti dei ricorrenti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2018 la dott.ssa M C;

Uditi per le parti i difensori avv. G D M e avv. dello Stato Ines Sisto;

Comunicato alle parti che sussistono le condizioni di legge perché il Collegio definisca il ricorso con la causa con una sentenza in forma semplificata

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 del codice del processo amministrativo;


I ricorrenti impugnano l’esclusione, e la sua successiva conferma, dalla gara indicata in epigrafe, disposta perché l’offerta presentata per il costituendo raggruppamento temporaneo reca la sola sottoscrizione di uno di loro, l’architetto M R, e non anche quella degli altri componenti.

Non è necessario esaminare l’eccezione preliminare d’irricevibilità sollevata dalla resistente perché il ricorso è infondato.

Occorre premettere, in generale, che l’offerta è una scrittura privata che crea un vincolo negoziale per il proponente e pertanto ha valore solo se è da questi sottoscritta.

Nell’ambito della procedura di affidamento dei contratti pubblici la sottoscrizione ha inoltre la funzione di rendere certa la provenienza, serietà, affidabilità e insostituibilità dell’offerta.

Nel caso in decisione i ricorrenti imputano l’offerta ad un raggruppamento temporaneo di professionisti non ancora costituito quando essa fu presentata, come si evince della diffida all’annullamento dell’esclusione inviata il 6 ottobre 2017 alla resistente dall’architetto M R in qualità di capogruppo e futura mandataria del costituendo R.T.P.

Chiaramente l’offerta non poteva essere riferita al sottoscrittore in proprio, perché si qualificava rappresentante di un gruppo di professionisti, né al R.T.P. perché ancora non esisteva, né ai professionisti che intendevano in esso riunirsi, perché non l’avevano sottoscritta o non avevano conferito al sottoscrittore specifico mandato ad offrire.

Ricorre pertanto l’ipotesi prevista dall’art. 83 del decreto legislativo n. 50/2016 che considera irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa .

Correttamente pertanto il provvedimento impugnato ha escluso l’imputazione degli effetti giuridici dell’offerta, presentata da uno solo dei ricorrenti, agli altri destinati a convergere nel R.T.P. costituendo, che, per quanto detto, avrebbe potuto verificarsi solo se essi l’avessero sottoscritta personalmente o tramite un rappresentante.

La mancanza di detta sottoscrizione non è quindi di una lacuna solo formale, ma afferisce ad una connotazione sostanziale ed essenziale dell’offerta che non può essere colmata in sede di soccorso istruttorio, perché ne deriverebbe una vera e propria novazione soggettiva in grado di alterare la par condicio fra i partecipanti.

Nessun rilievo può infine attribuirsi all’ammissione di un altro concorrente che avrebbe presentato un’offerta non sottoscritta da tutti i partecipanti al raggruppamento, poiché i ricorrenti non hanno provato che i professionisti indicati nell’offerta tecnica fossero membri del R.T.P. controinteressato e non invece collaboratori a progetto, come risulta dalla documentazione in atti (all. n. 5 della nota di deposito dell’Istituto Poligrafico del 1° febbraio 2018).

Il ricorso pertanto deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza.

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