TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 2018-12-31, n. 201800388

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 2018-12-31, n. 201800388
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
Numero : 201800388
Data del deposito : 31 dicembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/12/2018

N. 00388/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00356/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 356 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Questura di Trieste, Ministero degli Interni non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege, con sede in Trieste, piazza Dalmazia, 3;



per l'annullamento

del provvedimento del Questore della Provincia di Trieste -OMISSIS-notificato in data medesima tramite pec con il quale si faceva divieto di partecipare alla pratica sportiva del gioco del calcio nelle file della squadra del -OMISSIS-corrente in Trieste loc. -OMISSIS-.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2018 il dott. N B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Il ricorrente, in data 30 novembre 2017, è stato raggiunto da un provvedimento di DASPO, emesso dal Questore della Provincia di Trieste, che preclude, tra l’altro, l’avvicinamento agli impianti in cui sono disputate le competizioni calcistiche, organizzate e disciplinate dalla F.I.G.C. “ Federazione Italiana Giuco Calcio ”.

Tale provvedimento non veniva impugnato.

Tramite il proprio difensore, egli ha in seguito richiesto l’autorizzazione a partecipare, quale atleta, alle competizioni calcistiche, sia agonistiche che amichevoli, della squadra di appartenenza, -OMISSIS-per la stagione 2018-19.

La Questura, in data 19 settembre 2018, ha espresso un parere negativo, in quanto la società calcistica -OMISSIS-” partecipa al

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